Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL0.06 19/02 Aula A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO Presidente R.G.N.4772/99 Dott. Giuseppe Consigliere Dott. Luciano VIGOLO MAZZARELLA Consigliere 1631 Cron. Dott. Giovanni Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Rep. Ud. 09/10/01 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Passaro, Carlo De Angelis e Mario Poti, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 3822 RC AU
- intimato -
avverso la sentenza n. 513 del Tribunale di Livorno depositata il 25 giugno 1998 (R.G. n. 4/98). 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 9 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso dell'INPS, che aveva richiesto la restituzione dei ratei della pensione d'invalidità versati a AU AN dal 1° dicembre 1983 al 31 luglio 1986, trattandosi di prestazioni non dovute, per avere l'interessato svolto, nel medesimo periodo, secondo la dichiarazione da lui stesso resa all'Istituto 1'11 aprile 1986, lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con un reddito superiore ai limiti di cui all'art. 8 legge 11 novembre 1983 n. 638, il Pretore di Livorno ingiungeva al AN il pagamento della somma di lire 16.338.905. Costui, deducendo che il reddito conseguito, in quanto prodotto in massima parte all'estero, non era ostativo al beneficio della pensione d'invalidità a lui in precedenza attribuita, 2 proponeva opposizione e il Pretore l'accoglieva con sentenza del 17 giugno 1996. La decisione, appellata dall'Istituto, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 16/25 giugno 1998, che pur affermando la computabilità del reddito prodotto all'estero ai fini della verifica del superamento dei limiti di reddito stabiliti dal citato art. 8 per la corresponsione del beneficio in questione, ha tuttavia ritenuto la irripetibilità delle somme erogate, in base all'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88, non essendo stato dimostrato il dolo del Questi, anzi, ha sottolineato ilpercipiente. Tribunale, si era attenuto alle richieste dell'ente previdenziale, indicando nell'apposito modello i redditi conseguiti in Italia e i periodi lavorati all'estero, consentendo così all'Istituto di accertare i redditi complessivamente conseguiti e di verificare il superamento dei limiti fissati dalla legge. Avverso la pronuncia del Tribunale l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con l'unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia, in uno con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88 in relazione all'art. 80 R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e all'art. 8 legge 11 novembre 1983 n. 638. Deduce che quest'ultima norma di carattere speciale, in quanto regola specificamente la fattispecie in esame, esclude l'applicabilità delle discipline dell'indebito previdenziale di cui agli artt. 52 e 80 denunciati, così come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 16 marzo 1995 n. 3058, e non contiene alcun riferimento alla condizione soggettiva dell'accipiens, che è perciò assolutamente ininfluente. Addebita inoltre alla sentenza impugnata di avere omesso qualsiasi indagine, rilevante nello specifico caso d'indebito previdenziale, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla tempestività dell'attivazione della procedura di recupero delle somme corrisposte sebbene non dovute: assume infatti l'Istituto che non appena pervenuta la comunicazione dell'interessato, datata 11 aprile 1986, sui redditi percepiti dal 1983, aveva con provvedimento del luglio 1986 revocato la 4 pensione d'invalidità, chiedendo contestualmente la restituzione dei ratei di pensione versati nel suddetto periodo. Il ricorso è fondato. Si deve premettere che la nuova disciplina dettata dall'art. 1, commi 260 e ss., legge n. 662 del 1996, la quale regolando in la ripetibilità degli indebiti via esclusiva previdenziali anteriori al 1° gennaio 1996, è perciò integralmente sostitutiva della precedente disciplina (v. ex plurimis Cass. sez. unite 21 febbraio 2000 n. 30, Cass. 19 giugno 2000 n. 8309, Cass. 28 luglio 2000 n. 9967, Cass. 29 luglio 2000 applicabile nella n. 10008), non è però fattispecie. Si tratta della nuova regolamentazione sopravvenuta nelle more del giudizio, precisamente tra la deliberazione della sentenza di primo grado (17 giugno 1996) e la sua pubblicazione (3 gennaio 1997). È pur vero che lo ius superveniens, il quale introduca una nuova disciplina del rapporto in contestazione, è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma la operatività di tale principio non è incondizionata, essendo limitata dalle regole che disciplinano le impugnazione e i rapporti con il giudicato. Per 5 cui, come già avuto occasione di evidenziare la giurisprudenza di questa Corte, in sede di legittimità lo ius superveniens può essere rilevato anche d'ufficio solo quando sia sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione, in quanto, evidentemente, il ricorrente non ha potuto tenere conto del mutamento della normativa applicabile, ma non anche quando la nuova disciplina sia intervenuta prima della notifica del gravame, e senza che con lo stesso atto siano state formulate specifiche censure in ordine al contrasto fra le norme di diritto applicate dal giudice del merito e le disposizioni delle norme sopravvenute. Analogamente, allorché la nuova disciplina, intervenuta dopo il giudizio di primo grado - come appunto si è verificato nella fattispecie in esame - non sia stata invocata dalle parti in appello né sia stata applicata dal giudice di secondo grado, essendosi formato il giudicato in ordine alla inesistenza del contrasto fra la nuova regolamentazione e la norme applicate dal giudice e non potendo, peraltro, i motivi del ricorso per cassazione investire questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio di secondo grado (cfr. con specifico riferimento al richiamato ius 6 superveniens in tema di indebito previdenziale, Cass. 23 aprile 2001 n. 5998, e V. pure Cass. 16 febbraio 2000 n. 1709, Cass. 19 gennaio 2000 n. 600, Cass. 13 gennaio 1995 n. 398). Quindi, esclusa l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 1 legge n. 662 del 1996, la fattispecie in esame resta regolata dalla specifica norma di cui all'art. 8 del d.l. 12 settembre 646,1983 n. convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, la quale oltre a prevedere che la pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, allorché il pensionato sia percettore di reddito da lavoro dipendente (con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati), о di reddito da lavoro autonomo, professionale о d'impresa in misura superiore a quello indicato nella medesima disposizione, prevede poi che i ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1° gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione e che il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente. La disposizione dettata dal citato art. 81 hanno evidenziato le Sezioni Unite di questa Corte 7 con sentenza 16 marzo 1995 n. 3058, "oltre che speciale rispetto all'ipotesi generale di repetitio all'art. 2033 cod. civ., puòindebiti di cui qualificarsi di natura affatto distinta, sia rispetto a tale norma, sia anche rispetto alle ipotesi limitative dell'obbligazione restitutoria di cui a tale ultimo articolo, e cioè alle ipotesi previste dagli artt. 80 r.d. 1422 del 1924, 52n. legge n. 88 del 1989 e 13 legge n. 412 del 1991". - la "Invero proseguono le Sezioni Unite ripetibilità dei ratei di pensione di invalidità non dovuti per ragioni di reddito è ammessa non perché si possa far questione di errori commessi dall'Istituto, come previsto dagli artt. 80, 52 e 13 cit., ovvero dall'errore, che pur non espressamente previsto dall'art. 2033 cod. civ., è però, secondo autorevole dottrina, da questo supposto, ma perché essa è prevista espressamente dal particolare sistema emergente dall'art. 8 citato". Tali principi sono condivisi dal Collegio e quindi si deve concludere che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto applicazione nella specie dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989, 8 anche perché non retroattiva (Cass. sez. unite 3 febbraio 1995 n. 1315). La pronuncia del Tribunale va di conseguenza annullata e la causa deve essere rimessa ad altro giudice, che dovrà accertare quale l'entità, nel periodo in questione, dei redditi i quali a norma dell'art. 8 decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 1983 n. 638, condizionano la novembre d'invalidità. Ilcorresponsione della pensione giudice di rinvio, designato come in dispositivo, si atterrà al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 16 marzo 1995 n. 3058, e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2001. Presidente Il Consigliere est. Алтанго болиочен IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Ogg2 1 GEN. 2002 9 IL CANCELLIERE