Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello impugnata con ricorso per Cassazione sia stata revocata deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in Cassazione, giacché la suddetta impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza d'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto; la cessazione della materia del contendere va dichiarata anche nell'ipotesi in cui, per effetto di riserva formulata ai sensi dell'art. 361 cod. proc. civ., siano state impugnate con ricorso per Cassazione la sentenza non definitiva sull'"an" e la sentenza definitiva sul "quantum" del risarcimento richiesto, e la revocazione riguardi una soltanto delle suddette sentenze, sia nel caso che si tratti della sentenza non definitiva (giacché la revocazione di essa non potrebbe non travolgere anche quella definitiva, basata sull'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza revocata), sia nel caso che sia stata invece revocata soltanto la sentenza definitiva, giacché, in tal caso, pur persistendo le ragioni di censura nei confronti della sentenza sull'"an" non revocata, riprende vigore la riserva di impugnazione differita, espressione dell'interesse a non proporre un'impugnazione che l'ulteriore corso del giudizio potrebbe rendere superflua.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Cons. Relatore -
Dott. ZO FERRO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. GI SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.A.C.P. di LI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n.149, presso l'avv. SE Fidenzio, già rappresentato e difeso dall'avv. prof. IO Verde, ed ora dall'avv. Elio Rocco Fusco giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
1) ESPOSITO RU ER;
2) DI AI ED;
3) DI LI AE;
4) D'DR MA SA, D'DR LU, D'DR DO, D'DR IN e EL SA, tutti eredi di D'EA NT;
5) PA MA ved. IM;
6) D'IS AL;
7) RO TO;
8) AL ST AE;
9) TI MA;
10) TO DO;
11) D'AN AN ved. CE, TE IE, eredi di CE GI;
12) DE AN AE;
13) UE NA ved. AN ZO, AN NN, OL, NI ed ER;
14) IG MA ved. AB;
15) PE SA ved. CC;
16) ESPOSITO ZO, 17) OS SE, nella qualità di erede nell'interesse dei coeredi AT DI ved. SAnova e SAnova MO;
18) UE NI;
19) LI AL tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Tuscolana 1312, presso l'avv. Marco Marcotullio, e rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Gaeta del foro di PO giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso le sentenze della Corte d'appello di PO nn.2745/92 e 961/96 del 4/22.12.92 e del 23.2/12.4.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/98 dal Relatore Cons. G.Cappuccio;
Udito il P.M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ZO Maccarone, che ha concluso perché, pregiudizialmente, si respinga l'istanza di rinvio;
in linea di immediato subordine si dichiari cessata la materia del contendere;
in ulteriore subordine rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva 4/22.12.92 la Corte d'appello di PO dichiarava che l'I.A.C.P. di PO era responsabile per aver omesso di comunicare, agli attori, assegnatari di alloggi ex Incis, l'inclusione degli alloggi loro assegnati nella quota di riserva;
l'I.A.C.P. doveva, quindi, risarcir loro i danni, nella misura da accertare in prosieguo di giudizio.
Con successiva sentenza definitiva 23.2/12.4.96, la Corte partenopea determinava il risarcimento spettante a ciascuno dei diciannove assegnatari attori, condannando così l'I.A.C.P. a corrispondere una cifra complessiva pari, rivalutazione ed interessi compresi, a circa tre miliardi e mezzo di lire.
Esponeva la Corte, nella sentenza non definitiva, che la potenzialità lesiva della mancata comunicazione era stata riconosciuta dal tribunale, che aveva, però, erroneamente escluso l'esistenza di danni risarcibili, avendo ritenuto che gli attori avessero identificato il danno subito nel valore venale degli appartamenti di cui erano, rispettivamente, assegnatari quando, invece, risultava dagli atti che si erano riferiti a quello delle "assegnazioni a riscatto" sulle quali non avevano potuto esercitare, per l'omessa comunicazione, il loro diritto di priorità, da determinare con apposita consulenza.
Quanto al rilievo DEI.A.C.P., contumace in primo grado ma costituitosi in appello, che gli assegnatari avevano omesso di provare la mancata comunicazione, osservava la Corte napoletana che, trattandosi di fatto negativo, l'onere di provare l'avvenuta comunicazione incombeva sull'I.A.C.P.; che l'Istituto aveva infatti affermato di aver dato comunicazione ma la prova -peraltro inidonea- costituita da 13 fotocopie di avvisi di ricevimento, trovava riscontro solo nelle sei note prodotte dagli attori Di PO AE, Di IO OA, D'EA NT, IM IO, CE GI e AN ZO, nei cui confronti non assumeva efficacia liberatoria, perché tardiva.
Esponeva la Corte napoletana, nella sentenza definitiva, che il decesso dei D'EA, DEIM, del CE e dei SAnova, avvenuto nelle more, non giustificava ne' la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall'Istituto, ne' l'istanza di rigetto delle relative domande a causa DEintrasmissibilità del diritto alla cessione DEalloggio e, quindi, dei diritto di priorità perché il diritto al risarcimento era stato già riconosciuto dalla sentenza non definitiva e tale diritto risultava indubbiamente trasmissibile iure hereditatis.
Data l'impossibilità di individuare gli alloggi sui quali le priorità potevano essere esercitate -la consulenza d'ufficio indicava in un migliaio all'anno gli alloggi assegnati a partire dal 1972- doveva accettarsi il criterio del valore venale medio al 1994 adottato in perizia, ed il danno da risarcire doveva essere individuato nella differenza tra il valore degli alloggi da assegnare (rivalutato dal 1977 all'attualità) ed il costo di costruzione (rivalutato dal 1966 all'attualità); oltre agli interessi che, anziché sugli importi progressivamente rivalutati, potevano, con effetto pratico equivalente, essere attribuiti dalla data intermedia del 12 settembre 1988, quando era stato introdotto il giudizio. La decisione definitiva veniva notificata il 18.12.96 e contro le due decisioni proponeva ricorso l'I.A.C.P. con atto notificato il 3.2.97, avanzando tre motivi di censura.
Col primo motivo di impugnazione viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt,2697 e 2043 (o 1218) c.c. in relazione all'art. 360 n.3 cpc. La omessa comunicazione della riserva, giudicata sufficiente, dalla sentenza non definitiva, a fondare la pronuncia di condanna generica DEI.A.C.P., era contestata e non provata;
ne' l'onere di provare la pretesa attrice poteva essere escluso perché il fatto costitutivo era negativo od omissivo. L'Istituto si riserva di provare, in sede di rinvio, che gli intimati avevano ricevuto la comunicazione.
Col secondo motivo di impugnazione si assume ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 (o 1218) in relazione agli artt. 3 e 10 DPR 17.01.1959 n.2 (il secondo come sostituito dall'art.7 legge 27.4.1962 n. 231) in relazione all'art. 360 n.3 cpc, perché
gli intimati non hanno neppure fornito la prova che vi erano state da parte DEI.A.C.P. assegnazioni a riscatto successive all'inserzione dei loro alloggi nella quota di riserva, rispetto alle quali avrebbero potuto far valere il loro diritto di priorità. E, secondo l'istituto ricorrente, tale prova non avrebbe potuto essere fornita, perché a partire dal 1968 erano stati costruiti alloggi in virtù di leggi che prevedevano inizialmente soltanto assegnazioni in locazione semplice.
Col terzo motivo di impugnazione si deduce il difetto di motivazione su punti decisivi e l'ulteriore violazione delle norme richiamate. Infatti, mancando qualsiasi accertamento sia sulla affermata violazione sia sul nesso di causalità tra tale violazione ed il danno, la motivazione risultava insufficiente. Ed era insufficiente anche l'accertamento -e quindi la motivazione- della condanna DEIstituto anche nei confronti di alcuni eredi degli originari assegnatari, nonostante il carattere personale ed intrasmissibile in via ereditaria del diritto in questione.
Si costituivano le controparti, resistendo.
Motivi della decisione
I resistenti hanno segnalato che la Corte d'appello di PO, investita dei giudizio di revocazione della sentenza 961 dei 12.4.96 ha accolto la domanda, revocando integralmente la sentenza impugnata. L'IACP, a sua volta, nell'atto di costituzione, ha affermato che la azione di revocazione era stata proposta avverso la sentenza non definitiva 2745/92 ed era stata accolta con sentenza n. 2888 in data 19.6/21.8.98, travolgendo, quindi, anche la sentenza definitiva che sulla affermazione di responsabilità espressa dalla sentenza non definitiva fondava la condanna DEIstituto.
Mentre i resistenti ravvisano, nell'occorso, una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse e chiedono dichiararsi cessata la materia dei contendere, la ricorrente chiede invece un lungo rinvio ipotizzando, in caso di impugnazione per cassazione della sentenza di revocazione, una evidente connessione tra il presente giudizio e l'eventuale ricorso.
Tra giudizio di cassazione della sentenza d'appello e giudizio di cassazione della sentenza di revocazione venne ravvisata, in passato, una ipotesi di connessione tale da giustificare l'impugnazione delle due sentenze con un unico ricorso (S.U. 280/84; Cass. 5430/83;
5880/82; 6533/81). Nel caso in esame, peraltro, l'impugnazione -da parte dei resistenti e non, ovviamente, DEIstituto- della sentenza di revocazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse DEIstituto a coltivare il ricorso, per esser venute meno le pronunce che ne costituivano l'oggetto è attuale ed evidente. Per inquadrare la vicenda processuale, va ricordato che nel giudizio principale vennero pronunciate due sentenze: la prima, non definitiva, affermò la responsabilità DEIACP e rimise alla seconda, definitiva, l'accertamento e quantificazione del danno. Per effetto della riserva formulata ai sensi DEart. 361 cpc, l'Istituto ha proposto un unico ricorso per cassazione avverso le due sentenze. Ora, quale che sia la portata della sentenza di revocazione -di cui resistenti e ricorrente offrono contrastanti versioni- ne discende in ogni caso la cessazione della materia dei contendere. La conclusione appare evidente se entrambe le sentenze impugnate -definitiva e non definitiva- sono state travolte dal giudizio di revocazione ma va ribadita anche nel caso che la revocazione investa la sola sentenza definitiva perché, pur persistendo le ragioni di censura nei confronti della sentenza non definitiva, riprende vigore la riserva di impugnazione differita, espressione DEinteresse a non proporre una impugnazione che l'ulteriore corso del giudizio potrebbe rendere superflua. Si dovrebbe quindi -nell'ipotesi- concludere che anche nei confronti della sentenza non definitiva viene meno l'interesse a coltivare il ricorso, non perché siano venute meno le ragioni di censura, ma perché l'interesse non è più attuale, in quanto condizionato alla definizione del giudizio principale.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate. Così deciso in Roma, il 29 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 1999