Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 673
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello impugnata con ricorso per Cassazione sia stata revocata deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in Cassazione, giacché la suddetta impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza d'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto; la cessazione della materia del contendere va dichiarata anche nell'ipotesi in cui, per effetto di riserva formulata ai sensi dell'art. 361 cod. proc. civ., siano state impugnate con ricorso per Cassazione la sentenza non definitiva sull'"an" e la sentenza definitiva sul "quantum" del risarcimento richiesto, e la revocazione riguardi una soltanto delle suddette sentenze, sia nel caso che si tratti della sentenza non definitiva (giacché la revocazione di essa non potrebbe non travolgere anche quella definitiva, basata sull'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza revocata), sia nel caso che sia stata invece revocata soltanto la sentenza definitiva, giacché, in tal caso, pur persistendo le ragioni di censura nei confronti della sentenza sull'"an" non revocata, riprende vigore la riserva di impugnazione differita, espressione dell'interesse a non proporre un'impugnazione che l'ulteriore corso del giudizio potrebbe rendere superflua.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 673
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

    Testo completo