Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5497 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
# 3-8-1987 N. SYNOME DEL POPOLO54 9 7 /0 1 TE DA REGISTRAZIONEL I C AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1^ sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: ordinanza prefettizia Presidente e ricorso del comune.dr. Vincenzo Baldassarre R.G. N. 1341/99 dr. Donato Plenteda Consigliere dr. Francesco Felicetti Consigliere Cron. 11870 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. dr. Aniello Nappi Consigliere Rep. Ud. 17.01.2001 ha pronunciato la seguente: SENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE su ricorso iscritto al n° 1341 del Ruolo Generale deUFFICIO COPIE Richiesta copia studio gli affari civili dell'anno 1999, proposto dal Sig. IL SOLE 24 ORE DA per diritti L. 3000 leq-2 APR. 2001COMUNE DI SCORRANO, in persona del sindaco p.t., tivamente domiciliato in Roma, V.della Balduina n. 187L CANCELLIERE presso l'avv. Stefano Agamennone e rappresentato e di- feso dall'avv. Maurizio Presicce, per procura a margi- 335 dre ne del ricorso e delibera della G.M. n. (514 del 25 a- 24/5/18 gosto 1998 RICORRENTE
CONTRO
RO TE, già elettivamente domiciliato in Depressa di Tricase (LE), V. Sonnino 13, presso l'avv. 119 2001 - 2 - Mario Ciardo, domiciliatario nel giudizio pretorile. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di CC-Sez. distac- cata di Maglie n. 102 del 15 - 27 aprile 1998. Udita, all'udienza del 17 gennaio 2001, la relazione del Cons.dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Presicce e il P.M. dr. Raffaele Cenicco- la, che conclude per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 27 aprile 1998 il Pretore di CC accoglieva l'opposizione di BE LU all' ordinanza emessa il 27 settembre 1996 dal locale pre- fetto, con cui gli era stato ingiunto di pagare al comune di Scorrano £. 1.080.000, per violazione dell' art. 142, comma 9°, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), e annullava l'atto perchè emesso, a suo avviso, oltre i termini di cui all'art. 204 C.d. S., compensando le spese di lite. Nel giudizio era intervenuto il comune di Scorrano con domanda di rigetto dell'opposizione, mentre il Prefet- to di CC non si era costituito;
la sentenza, quali- ficato l'ente locale "interventore" nell'intestazione, non contiene statuizioni sulla natura dell'intervento. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- 3 corso, mai notificato al prefetto e illustrato da me- moria ex art. 378 c.p.c., il comune di Scorrano e il LU non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per esse- re stato proposto dal comune di Scorrano, privo di le- gittimazione sostanziale e processuale nel giudizio,in quanto l'art. 205, 3°comma, del C.d.S., sancisce che 1' opposizione ai provvedimenti di irrogazione delle san- zioni all'autorità giudiziaria si svolge nelle forme e con i modi di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per i quali unica legittimata ad agire e a stare in giudizio (e di conseguenza a impu- gnare per cassazione la sentenza) è "l'autorità che ha emesso l'ordinanza", che, nel caso, è il prefetto di CC (Cass. 15 gennaio 1999 n. 387, 26 giugno 1998 n. 6353 e 11 giugno 1998 n. 5827). Non può quindi condividersi la giurisprudenza di que- sta Corte che ammette, con l'intervento, il ricorso per cassazione del creditore della somma dovuta per l'in- giunzione, da individuare in base all'art. 29 della L. 689/81 (così Cass. 30 agosto 1995 n. 9152), perchè l' art. 23 della stessa legge configura il giudizio d'op- posizione come impugnazione dell'atto amministrativo che commina la sanzione, annullabile con la sentenza "in tutto o in parte.. o modificabile "... . anche li- ... mitatamente all'entità della sanzione dovuta" (11°com- ma) e logicamente identifica come sola parte legitti- mata a resistere "l'autorità che ha emesso il provve- dimento impugnato" (commi 2° e 4°), la quale è, quindi, l'unico soggetto che con gli opponenti può ricorrere in questa sede (così Cass. 6 marzo 2000 n. 2504, 9 feb- braio 1999 n. 1091 e 3 marzo 1998 n. 2344). Quanto detto esclude l'ammissibilità di un intervento autonomo, principale o litisconsortile, nel giudizio di opposizione alle sanzioni di cui all'art. 23 della legge 689/81, nel quale, anzi, per la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità, dovrebbe esclu- dersi ogni tipo di intervento (tra molte Cass. 14 gen- naio 1997 n. 286 e 4 aprile 1996 n. 3149, e contra la cit. Cass. 9152/95 e Cass. 3 maggio 1996 n. 4080, che peraltro esclude l'intervento litisconsortile). Nel caso di specie, l'assenza di autonome domande del comune, che ha solo chiesto il rigetto dell'opposizio- ne nè avrebbe potuto proporre altre domande (Cass. 29 ottobre 1999 n. 12190) evidenzia un interesse sostan- zialmente di fatto alla conservazione del provvedimen- to impugnato, che fa ritenere l'intervento in sede di merito "adesivo dipendente", inidoneo a legittimare l' interventore a impugnare autonomamente la sentenza (in 5 -- 5 - tal senso, tra molte, Cass. 25 settembre 1999 n.10630, 14 ottobre 1998 n. 10146), se non con riferimento alle statuizioni della decisione che direttamente incidono sull'interventore, come la condanna alle spese (Cass. 20 ottobre 1997 n. 10252) ovvero la dichiarazione d'i- nammissibilità dell'intervento (Cass. 9 luglio 1997 n. 6201), che nel caso non vi sono state, con l'effetto che, anche per tale profilo, al comune di Scorrano re- sta preclusa l'impugnazione della sentenza. Nulla deve disporsi per le spese, stante la mancata difesa dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2001. Il presidente Vinay Balloon liere estensoreхувото Consiglier Setup CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERF Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Mir Тамомла Depositato in Cancelleria ■ 12 APR 2001 IL CANCELLIERE "ESENTE DA REGISTRAZIONE Pans med AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317"