Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPĘ I M.046 7 1 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.14714/99 Presidente Dott. Vincenzo MILEO Dott. Michele DE LUCA Consigliere Consigliere 10675 Cron. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Ud. 19/12/01 Dott. Giovanni MAMMONE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SC RC, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso l'avv. Sante Assennato, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente contro, 5222 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Vincenzo Morielli, Luigi Cantarini, Patrizia Tadris e Antonio Todaro, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
-costituito con procura оц avversO la sentenza del Tribunale di Bologna n. 50/99 del 21.4.99 (in causa n. 175/96 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19/12/2001 dal Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'Avv. Assennato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Bologna, SC CO, premesso di essere titolare di assegno di invalidità, conveniva in giudizio l'INPS per ottenere la pensione di inabilità. Costituitosi l'Istituto, il Pretore rigettava la domanda con sentenza del 3.10.95, conformandosi al negativo giudizio medico-legale espresso dal consulente tecnico di ufficio. Proponeva appello il SC deducendo l'erroneità di detto giudizio ed insistendo per la richiesta prestazione. Il Tribunale, rinnovata la consulenza tecnica, con sentenza del 21.4.99 rigettava l'impugnazione, ritenendo, in conformità del giudizio espresso dal secondo consulente, che l'invalidità avesse raggiunto il 90% del totale e che permanesse una residuale capacità applicativa in funzioni sedentarie con impegno manuale, anche a contenuto modesto, L quali quelle di usciere, commesso o portiere. 2 214 Avverso questa sentenza il SC propone ricorso illustrato con memoria. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo parte ricorrente deduce violazione dell'art. 2 della 1. 12.6.84 n. 222, nonché carenza di motivazione. Sostiene parte ricorrente che, in relazione alle gravi condizioni fisiche e, soprattutto, al grave deficit motorio dell'assicurato, non è ipotizzabile che lo stesso esplichi l'attività lavorativa segnalata dal Tribunale, non solo per la astratta circostanza che le mansioni indicate possano essere espletate in luogo assolutamente piano, ma anche per la limitatezza della capacità di deambulazione e l'impossibilità di raggiungere l'eventuale luogo di lavoro utilizzando i normali mezzi di trasporto. Ravvisa, inoltre, il ricorrente una ulteriore contraddittorietà della motivazione nella circostanza che vengano indicate mansioni (commesso, usciere, portiere) che non possono essere materialmente espletate per la concomitanza del grave deficit deambulatorio e del deficit di mobilità dell'arto sinistro superiore. Il ricorso è fondato. Ritiene il Collegio che il giudizio medico-legale contenuto nella pronunzia impugnata sia viziato logicamente, non sono coerenti con lein quanto le conclusioni tratte premesse di fatto date. हींद L'impossibilità (assoluta e permanente) di svolgere qualsiasi attività lavorativa, prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, deve essere intesa come impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro proficuo, idoneo ad assicurare - in relazione al parametro di cui all'art. 36 Cost. una remunerazione sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa (si veda, ex multis, Cass. 26.2.93 n. 2397). Era, pertanto, compito precipuo del giudice di merito accertare se, in relazione alle affezioni che lo hanno colpito, il SC fosse in grado di svolgere un lavoro proficuo, idoneo a procurare i risultati reddituali appena indicati. Nello svolgere questa indagine, il Tribunale, aderendo integralmente alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, ritenute congruamente motivate, afferma che le pur gravi affezioni da cui l'assicurato è colpito consentono "una concreta residuale capacità applicativa in funzioni sedentarie con impegno manuale anche a contenuto intellettuale modesto" (funzioni esemplificate in quelle di usciere, commesso, portiere e consimili), di modo che "è da escludersi un giudizio di permanente ed assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" ed è giustificata una percentuale di invalidità del 90%, non idonea al godimento della prestazione richiesta. Lo stesso consulente, dopo aver rilevato a carico dell'assicurato un QU grave stato di alterazione agli arti superiore ed inferiore di sinistra, che impone l'utilizzo di un appoggio per la deambulazione con "evidente marcata zoppia a sinistra", rileva che "nella progressione [sussiste] sbilanciamento in avanti e carenza nell'appoggio del piede con complessivo precario equilibrio se non aiutato dall'appoggio ausiliario" e che "la marcia è complessivamente permessa per brevi stazionamenti di alcune decine di metri in piano" e, ancora, che "lo stazionamento in ortostatismo appare precario se prolungato". Prosegue il consulente che a carico del SC sono riscontrabili "gravi limitazioni che rendono lo stazionamento in ortostatismo precario se obbligatoriamente mantenuto per tempi prolungati", che "la deambulazione, pur possibile autonomamente con l'ausilio di un supporto, [è] permessa per tratti contenuti e in condizioni non disagiate [ovvero in mancanza di "scale e terreno sconnesso"], la flessione del tronco in avanti (è) oggettivamente precaria e comunque non disponibile per il sollevamento di oggetti" e che "del tutto proscritti [sono] il sollevamento a due mani di oggetti al di sopra del livello del capo, [nonchè] l'uso di una scala". Ad avviso del Collegio, in relazione a queste premesse, sono gravemente contraddittorie e logicamente carenti le conclusioni cui perviene il giudice di merito. Infatti, la motivazione da quest'ultimo redatta non spiega con quall qu modalità un soggetto gravemente menomato nella capacità di deambulazione e di stazionamento eretto, inidoneo al sollevamento di pesi, impossibilitato a salire scale ed a superare terreni sconnessi, possa svolgere funzioni di portiere, usciere o commesso;
non considera, in particolare, il giudice che dette attività lavorative, pur limitate ad ambienti di ridotte dimensioni spaziali, implicano un contenuto professionale funzionale allo svolgimento dell'organizzazione aziendale, comunque caratterizzato da un certo grado di mobilità e di padronanza di movimenti. Non si chiede, neppure, il giudice di merito come possa accedere il lavoratore al luogo di lavoro, atteso che le sue condizioni fisiche non solo impediscono l'utilizzazione del mezzo privato, ma rendono anche gravemente difficoltoso l'utilizzo di un mezzo di pubblico trasporto. La motivazione della sentenza e la relazione del consulente (cui il giudice fa riferimento), non rispondono a questi interrogativi, costituenti logica conseguenza dell'affermazione di non inabilità totale, e pervengono ad una conclusione che dà luogo ad un vero e proprio salto logico che integra il vizio di motivazione carente e contaddittoria. In accoglimento del motivo proposto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata. Il giudice di rinvio indicato in dispositivo, nell'esaminare nuovamente l'appello, हृद dovrà valurare se l'assicurato sia impossibilitato in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa attenendosi ai principi superiormente enunziati. Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso. Cassa 1'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2001 Il Presidente incenzo Miles Il Consigliere estensore: Qiorena mem them mo ມ Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D A 0 , S 3 1 S oggi =2.QPR 2002.. 3 O . A L 5 T T L R , . O A A B ' IL CANCELLERE N S L I E L D P 3 E S 7 - A I D T 8 I N - S S G 1 O N O 1 P E A S M E I I D G A A E G , D O E O T E L R T T T I S N A R I E I G L S D L E E E R O D 214