Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2004, n. 31900
CASS
Sentenza 16 giugno 2004

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In tema di reati militari, la richiesta di procedere formulata dal comandante di corpo non è soggetta a particolari requisiti di forma, essendo sufficiente la manifestazione di volontà idonea a rimuovere un ostacolo di legge all'officialità dell'azione penale. Salva la forma scritta, essa può essere espressa in qualsiasi modo (diretto o indiretto), con espressioni esplicite o in termini equipollenti, essendo solo rilevante che dall'atto emerga con chiarezza la volontà di rimuovere l'ostacolo processuale e, quindi, di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale contro il militare, resosi autore di uno dei reati compresi tra quelli elencati nell'art. 260 cod. pen. mil. pace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2004, n. 31900
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31900
    Data del deposito : 16 giugno 2004

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