Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
In tema di reati militari, la richiesta di procedere formulata dal comandante di corpo non è soggetta a particolari requisiti di forma, essendo sufficiente la manifestazione di volontà idonea a rimuovere un ostacolo di legge all'officialità dell'azione penale. Salva la forma scritta, essa può essere espressa in qualsiasi modo (diretto o indiretto), con espressioni esplicite o in termini equipollenti, essendo solo rilevante che dall'atto emerga con chiarezza la volontà di rimuovere l'ostacolo processuale e, quindi, di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale contro il militare, resosi autore di uno dei reati compresi tra quelli elencati nell'art. 260 cod. pen. mil. pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2004, n. 31900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31900 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/06/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 754
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 002374/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE DE, N. IL 04/03/1980;
avverso SENTENZA del 11/11/2003 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. GENTILE Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. TERAMO Paolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11 novembre 2003 la Corte Militare d'Appello - Sezione di Roma dichiarava non rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147 comma 2 e 260 comma 2 c.p.m.p. in relazione agli artt. 3, 25 comma 2, 28, 53 comma 2 e 112 della Costituzione e confermava la sentenza resa dal Tribunale Militare della Spezia il 29 novembre 2002 con la quale NE DE era stato assolto dal reato di falso perché il fatto non sussiste e condannato alla pena di un mese di reclusione militare, concesse le attenuanti generiche prevalenti per il reato di allontanamento illecito (art. 147 comma 2 c.p.m.p.), così derubricata l'originaria contestazione di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.). Il militare, già ricoverato all'Ospedale Militare di Roma era stato dimesso in data 3 luglio 2001, con l'obbligo di tornare al corpo di appartenenza, a Pisa, entro le ore 1,00 del giorno successivo;
in realtà il GA, dopo aver grossolanamente falsificato il foglio di dimissione, era tornato al proprio reparto soltanto alle ore 0,30 del 9 luglio. Poiché nel computo dei cinque giorni di allontanamento illecito necessario per integrare il reato di diserzione non poteva essere computato ne' il giorno iniziale (il 4 luglio), ne' quello finale (il 9 luglio), sicché, in mancanza del presupposto temporale richiesto dalla legge, non poteva essere ritenuto il reato di diserzione, ma quello meno grave di allontanamento illecito. Il comandante del corpo di appartenenza aveva denunciato il fatto con relativa richiesta nei termini, ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p. chiedendo che si procedesse nei confronti del GA "per via penale".
Propone ricorso per Cassazione il difensore del GA rilevando, con il primo motivo, la violazione di legge, poiché il comandante del corpo al quale l'imputato apparteneva aveva rimesso gli atti alla Procura militare unicamente per il reato di diserzione e non già per quello di allontanamento illecito e quindi la diversa qualificazione della contestazione era priva della richiesta del Comandante, e cioè di una condizione di procedibilità.
Solleva quindi la questione di costituzionalità dell'art. 147 c.p.m.p. che rimette alla scelta del Comandante del corpo se esercitare l'azione disciplinare ovvero proporre richiesta di procedimento penale: nella specie, invece, la sanzione penale, anziché essere alternativa a quella disciplinare, si sarebbe aggiunta alla stessa, in violazione del principio della parità di trattamento di fronte al medesimo fatto (artt. 2 e 25 comma 2 Cost). Si insiste quindi per l'annullamento della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
La dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 comma 2 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, nella parte in cui subordina la procedibilità per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, alla richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare colpevole è stata più volte esaminata dalla Corte Costituzionale nel senso della non fondatezza. Sin dalla sentenza n. 42 del 1975, la Corte ha ritenuto che la norma impugnata, infatti, "non crea affatto un privilegio a favore dei militari poiché l'attribuzione al comandante del corpo del potere di scelta fra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale poggia sulla considerazione che vi sono dei casi in cui per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione militare potrebbe causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello del reato stesso". La stessa decisione ha trovato conferma nelle sentenze n. 495 del 1991, n. 238 del 1992, 295 del 1992 e 467 del 1995. Nè i profili illustrati dal ricorrente nel presente processo hanno introdotto nuovi aspetti, diversi da quelli ripetutamente esaminati dal giudice delle legge. Si deve quindi concludere per la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale. In relazione alla suddetta questione si rileva che l'avvenuta irrogazione nei confronti del militare della sanzione disciplinare di 15 giorni di rigore non appare aver rilievo sotto il profilo della procedibilità del reato di allontanamento illecito previsto dall'art. 147 comma 2 c.p.m.p., posto che la sanzione disciplinare non può essere ritenuta alternativa alla sanzione penale, non risultando nel vigente ordinamento un principio generale di alternatività tra l'azione disciplinare e la richiesta di procedimento penale (Cass. Sez. 1^, 26 gennaio 1999 ric. P.M. in proc. Valdrighi e altri, RV 212307).
La questione della efficacia della richiesta del comandante di corpo, in relazione al solo reato di diserzione e non a quello di allontanamento illecito non ha pregio, tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la richiesta non è soggetta a particolari requisiti di forma, essendo sufficiente che dalla stessa sia ricavabile la "manifestazione di volontà idonea a rimuovere un ostacolo di legge all'officialità dell'azione penale per taluni reati militari. Purché sia redatta per iscritto, essa può essere espressa in qualsiasi modo (diretto o indiretto), con espressioni esplicite o in termini equipollenti, essendo rilevante che dall'atto emerga con chiarezza la volontà di rimuovere l'ostacolo processuale e, quindi, rendere possibile l'esercizio dell'azione penale contro il militare che sia autore di uno dei reati compresi tra quelli elencati nell'art. 260 c.p.m.p." (Cass. Sez. 1^, 11 ottobre 1985 ric. Giacalone RV 170680). Nel caso di specie, la sentenza impugnato ha dato conto, con motivazione corretta ed adeguata, rispettosa dei principi sopra ricordati, delle ragioni per le quali la richiesta del comandante del corpo è stata ritenuta perfettamente valida ed efficace anche in relazione al reato di allontanamento illecito.
Il ricorso deve essere quindi rigettato;
segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso proposto da GA DE;
condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004