Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2001, n. 5068
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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È inammissibile l'impugnazione avverso il capo di sentenza con il quale si sospende di decidere su alcuna delle domande sino all'esito dell'istruttoria decisa con separata ordinanza, giacché questa non è idonea a pregiudicare, rispetto alla questione riservata, l'esito della causa, potendo essere riesaminata dallo stesso giudice che la ha emessa e, dato il carattere ordinatorio di detto provvedimento, l'eventuale illegittimità di esso potrà essere dedotta come motivo d'impugnazione avverso la sentenza di accoglimento della domanda in ordine alla quale era stata disposta l'istruttoria.

La disposizione dell'art.342 cod. proc. civ. che richiede la specificità dei motivi di appello, implica la necessità che la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame onde consentire all'appellato ed al giudice di valutare esattamente la portata di essa; l'inosservanza di tale onere determina l'inammissibilità dell'atto di appello la quale, pertanto, non può essere sanata da deduzioni successive ne', tantomeno, da specificazioni contenute per la prima volta nella comparsa conclusionale.

In tema di esecuzione specifica di concludere un contratto di compravendita di un fabbricato, non osta all'emissione della sentenza ex art. 2932 cod. civ. la mancanza della certificazione di conformità del bene alla concessione edilizia, in quanto l'art. 40 della legge n. 47 del 1985 commina la nullità degli atti tra vivi con i quali si trasferiscono diritti reali su immobili ove non contengano la dichiarazione degli estremi della concessione, mentre non prende in considerazione l'ipotesi della conformità o meno della realizzazione rispetto all'atto concessorio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2001, n. 5068
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5068
Data del deposito : 5 aprile 2001

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