Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/03/2001, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 1 Z / A A 5 4 I R / . ee 6 T R N 2 S I - . A R G T . B E .P U . R L D B L I L A A E R . D D T B EPUBBLICA ITALIANA I E A S T T N I NOME DECROPOL ITA0 2 8 8 0 1 A E N 1 I S E 3 R I S 1 E A E . T N A SSATIOΝ Ε LA CORTI S Oggetto M f SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Juvim Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G.N. 717/98 Cron.8128 Dott. Giovanni PAOLINI el Consigliere Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Eugenio AMARI ConsigliereJ Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente 7 6 SENTENZA 4 sul ricorso proposto da: IN FR, domiciliato in ROMA A presso la . . l a Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso S CATANIA GRASSO EDUARDO VIA XX SETTEMBRE, giustadall'avvocato procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF REGISTRO RHO;
- intimato avversO la decisione n. 24/96 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2000 16/11/96; 1998 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ca -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RA LI ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 24/37/96 del 16 novembre 1996, non notificata, recante definizione in grado di appello di una vertenza insorta fra esso ricorrente e l'Ufficio del registro di Rho relativamente all'INVIM di cui all'avviso di accertamento n. scad. 6201/Priv. emesso, a suo tempo, dal suddetto ufficio dell'amministrazione finanziaria. Prob: Il Ministero delle finanze, cui il ricorso stato notificato il 29 dicembre 1997, non ha svolto چ و attività difensiva nella presente sede. د MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, nel quale non risultano indicati l'oggetto ed il contenuto precisi della sentenza di merito impugnata, per quanto documentato dal suo testo, non reca quella esposizione sommaria dei fatti della causa che, a mente dell'art. 366, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., deve, a pena di costituire parte integrante delinammissibilità, suo contenuto. In tal contesto, il ricorso stesso, a termini della norma dianzi citata, è, e deve essere 3 f dichiarato, inammissibile. La p.a. intimata si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Suprema di della Sezione tributaria della Corte Cieltonni Podami. cassazione, l'1 dicembre 2000. Il Presidente Il Relatore Maris Kelli Suicol. Ивсилоси ✓ HERE:IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 23 MAR. 2001Oggi IL CANCELLIERE C1 CORTEAUJ Osvaldo Ascanio E 6 N A 8 I 5 O 9 I 1 R . Z / N A 4 A / - T R 6 2 T B U S . . B I R L I . G L P R E . A T D R . L B E A A D T D A I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N T . E I N A S A E M