Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2000, n. 10969
CASS
Sentenza 11 luglio 2000

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La procedura amministrativa di sanatoria edilizia prevista dagli artt. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 deve ritenersi improcedibile ( con conseguente diniego della sanatoria), ai sensi del comma 4 del citato art. 39 (come modificato dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) non solo nel caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine previsto dalla legge (tre mesi dalla richiesta), ma anche nel caso in cui il termine sia stato prorogato d'iniziativa del sindaco ed entro detto termine prorogato vi sia stato adempimento da parte del condonante, atteso che un termine stabilito dalla legge a pena di decadenza non può essere discrezionalmente prorogato dall'autorità amministrativa. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato la ulteriore sospensione del processo penale, avendo ritenuto estinta la procedura di condono dopo la scadenza dell'originario termine di legge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2000, n. 10969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10969
    Data del deposito : 11 luglio 2000

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