Sentenza 11 luglio 2000
Massime • 1
La procedura amministrativa di sanatoria edilizia prevista dagli artt. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 deve ritenersi improcedibile ( con conseguente diniego della sanatoria), ai sensi del comma 4 del citato art. 39 (come modificato dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) non solo nel caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine previsto dalla legge (tre mesi dalla richiesta), ma anche nel caso in cui il termine sia stato prorogato d'iniziativa del sindaco ed entro detto termine prorogato vi sia stato adempimento da parte del condonante, atteso che un termine stabilito dalla legge a pena di decadenza non può essere discrezionalmente prorogato dall'autorità amministrativa. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato la ulteriore sospensione del processo penale, avendo ritenuto estinta la procedura di condono dopo la scadenza dell'originario termine di legge).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2000, n. 10969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10969 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 11/07/2000
Dott. ALDO SEBASTIANO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere N. 2810
Dott. PIERLUIGI ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO FIALE Consigliere N. 15213/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per GH RI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 4.3.1998 dalla corte di appello di Salerno. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso chiedendo la sospensione del processo,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 4.3.1998 la corte di appello di Salerno, in parziale riforma di quella resa il 22.9.1997 dal pretore di Amalfi, ha - fra l'altro - dichiarato non doversi procedere
contro
RI NI per il reato di cui all'art. 734 c.p. perché estinto per prescrizione, e ha dichiarato lo stesso NI colpevole del residuo reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985, in relazione all'art.20 lett. c) legge 47/1985, rideterminando la pena in otto giorni di arresto e lire 20.000.000 di ammenda, e confermando sia il beneficio della sospensione condizionale sia l'ordine di demolizione delle opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Il reato di cui all'art. 1 sexies della legge 431/1985 era stato contestato al NI perché, in zona sottoposta a vincolo, senza la prescritta autorizzazione, aveva eseguito opere di svuotamento di due terrazzamenti del terreno vegetale, misuranti rispettivamente m. 9,00 x 4,50, con realizzazione di un rialzo del muro di contenimento a forma di "L", alto m. 0,60, largo m. 0,45 e lungo m. 7,00, con innesto di 19 tondini di ferro fuoriuscenti per circa mezzo metro: in Positano, sino al 2.4.1993.
2 - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi.
Col primo lamenta violazione dell'art. 38 legge 47/1985, giacché la corte territoriale ha negato la sospensione del procedimento penale, nell'erroneo presupposto a) che essa fosse obbligatoria solo ove l'interessato avesse provato di aver presentato istanza per ottenere il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ambientale;
b) che essa fosse comunque preclusa perché su detta istanza si era formato il silenzio-rifiuto; c) che fosse applicabile il terzo e non il secondo comma dell'art. 32 legge 47/1985. Col secondo motivo deduce vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata ha escluso la prescrizione del reato.
Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 7, ultimo comma, della legge 47/1985, giacché l'ordine giudiziale di demolizione può essere emesso solo nel caso in cui l'autorità amministrativa non abbia già provveduto, e nella fattispecie il sindaco di Positano, aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere realizzate, con provvedimento dell'8.4.1993, impugnato davanti al TAR Campania.
Motivi della decisione
4 - Con ordinanza del 30.10.1998 questa corte ha sospeso il processo ai sensi degli artt. 39 legge 724/1994 e 38 legge 47/1985, risultando agli atti che l'imputato aveva presentato domanda di concessione in sanatoria, versando la somma richiesta a titolo di oblazione. Con nota del 2.12.1998, il comune di Positano, al quale erano state richieste le opportune informazioni, ha comunicato che a) la somma versata a titolo di oblazione era congrua in relazione alle dichiarazioni dell'istante, ma non era stata verificata in relazione alla documentazione necessaria, perché non presentata;
b) con lettera notificata il 13.7.1998 all'istante era stata richiesta documentazione integrativa, che però non era stata prodotta nei termini di legge;
c) allo stato, non era stata concessa alcuna concessione o autorizzazione in sanatoria.
5 - Tanto premesso, va osservato che la procedura amministrativa di sanatoria deve ritenersi ormai improcedibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 legge 23.12.1994 n. 724 (così come modificato dall'art.2, comma 37, della legge 23.12.1996 n. 662), secondo il quale "la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione".
Vero è che nella fattispecie di cui trattasi - come risulta dalla citata nota comunale - il sindaco ha ritenuto di prorogare di ulteriori sessanta giorni il termine di legge, sicché il termine per l'imputato istante sarebbe scaduto il 12.12.1998 (si noti che la risposta dell'amministrazione comunale alla richiesta di questa corte, datata 10.11.1998, non ha atteso la predetta scadenza, sebbene ormai prossima! La nota comunale è infatti del 2.12.1998). Ma è altrettanto vero che un termine stabilito dalla legge a pena di decadenza non può essere discrezionalmente prorogato dall'autorità amministrativa: sicché il giudice che ha sospeso il processo penale per verificare la sussistenza di una causa estintiva del reato dipendente dall'esito della procedura amministrativa di sanatoria, non può ulteriormente sospendere il processo penale quando la procedura amministrativa sia estinta per legge, essendo ormai venuta meno la causa sospensiva.
6 - Per quanto testè precisato risulta assorbito il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso. Gli altri due motivi sono invece infondati.
Anzitutto non è ancora maturata la prescrizione del reato, posto che questo è stato commesso sino al 2.4.1993, e al periodo prescrizionale ordinario scadente il 2.10.1997, vanno aggiunte la sospensione di 223 giorni ex art. 44 legge 47/1985, quella di due anni ex art. 38 legge 47/1985 nonché quella disposta da questa corte in data 30.10.1998. In secondo luogo, non può ravvisarsi nessuna violazione dell'art. 7 legge 47/1985 (recte dell'art. 1 sexies, secondo comma, legge 431/1985), giacché l'ordine di ripristino dello stato originario dei luoghi deve essere obbligatoriamente impartito dal giudice penale ogni volta che emette sentenza di condanna per il reato di abusiva immutazione dello stato del territorio previsto dal primo comma dell'art. 1 sexies legge 431/1985. 7 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2000