CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PA NG nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 30/06/2022 del tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Caltanissetta adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di PA NG avverso l'ordinanza del gip del tribunale di Gela del 25 febbraio 2022, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di veicolo Piaggio TE intestato al predetto PA NG in relazione al reato di cui all'art. 256 commi 1 e 3 del Dlgs. 152/06, confermava il provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2364 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 16/11/2022 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso PA NG deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge per omessa autonoma valutazione della sussistenza del fumus del reato e del periculunn in mora. Sarebbe apodittica la motivazione nella parte in cui ha escluso l'assenza di autonoma valutazione da parte del Gip, posto che invece dalla lettura del provvedimento di sequestro preventivo emergerebbe che il Gip avrebbe solo ricopiato pedissequamente quanto riportato nella richiesta di applicazione della misura cautelare ed inoltre lo stesso uso del grassetto da parte del Gip riguarderebbe le medesime parole di cui alla richiesta di sequestro del P.M. Si rappresenta inoltre, che quanto al periculum in mora lo stesso tribunale avrebbe ammesso l'insussistenza della motivazione salvo poi illogicamente rilevare che il sequestro sarebbe stato disposto ai sensi oltre che dell'art. 321 comma 2 anche del comma 1 del medesimo articolo e che riguardo a tale ultimo sequestro, impeditivo, non sarebbe necessario motivare sul periculum in mora. Si aggiunge in ordine al periculum in mora che in ogni caso sarebbe necessaria la motivazione la quale, quanto al sequestro finalizzato alla confisca, non potrebbe ridursi al mero dare atto della confiscabilità della cosa. 4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge per omessa pronunzia su quanto dedotto in memoria e quindi per omesso esame della memoria stessa. Il tribunale non avrebbe esaminato quanto riportato a pagina 3 della memoria circa l'assenza di prova della commissione del reato da parte dell'indagato siccome non sarebbe visibile nei filmati il conducente del veicolo sequestrato e per mancata ripresa idonea a dimostrare che il veicolo transitasse in una data fase vuoto. Senza esaminare poi le doglianze difensive il tribunale avrebbe ricavato la responsabilità del ricorrente dalla circostanza neutra per cui egli sarebbe stato solito stazionare nella via Recanati e dalla proprietà del mezzo sequestrato. Si contesta la correlazione della non occasionalità alla capienza del veicolo sequestrato sebbene all'interno fossero presenti solo due pannelli di legno come pure rappresentato in memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato 2 dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18954 del 31/03/2016 Rv. 266789 - 01 cit.). Devono in proposito ritenersi applicabili quegli indirizzi giurisprudenziali che seppur elaborati con riferimento alle misure cautelari personali sono riferiti al predetto comune principio;
consegue che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, contenuta nell'art. 292, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione degli indizi e delle esigenze cautelari nel caso concreto (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018 Rv. 273658 - 01 Vizzì). Questa corte ritiene altresì che il controllo del tribunale del riesame in merito all'autonoma valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari va operato sulla base del complessivo contenuto del provvedimento (Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017 (dep. 15/01/2018 ) Rv. 272179 - 01 Palazzo). Nel caso in esame il tribunale, come espressamente specificato, ha evidenziato la sussistenza di un autonomo vaglio critico operato dal Gip, che trova effettivamente oggettivo riscontro, atteso che, come è possibile rilevare direttamente da questa Suprema Corte alla luce degli atti disponibili, a fronte di una prospettazione critica di rilievo procedurale, emerge dal quadro complessivo di pag. 30 e 35 e ss. del provvedimento del Gip (anche con apposito paragrafo intitolato "valutazioni del Gip") il vaglio del fumus dei reati ascritti ai vari indagati e la considerazione della emersione, al riguardo, di attività "svolte in maniera...continua", con correlata conclusione della necessità di procedere a sequestro oltre che a fini di confisca anche "al fine di evitare la agevolazione di altri reati ". Queste ultime notazioni lasciano emergere un vaglio critico e motivazionale anche con riferimento al sequestro impeditivo disposto in aggiunta a quello finalizzato alla confisca obbligatoria, ancorchè il tribunale, citando tali ultimi riferimenti argomentativi, abbia ritenuto - erroneamente- insussistente una motivazione al riguardo. Determinazione, quest'ultima, che integrando una 3 valutazione giuridica del tribunale in ordine ad un passaggio argomentativo del Gip, ben può essere superata dalla diversa valutazione giuridica del medesimo dato da parte di questa Corte. In proposito, occorre ricordare che le argomentazioni giuridiche delle parti o sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). Quindi in conclusione, a fronte di un appurato vaglio del fumus e del periculum in mora, con quest'ultimo oggetto di motivazione quantomeno in ordine ad uno dei due profili del disposto sequestro, quale quello impeditivo, le doglianze difensive al riguardo appaiono, come anticipato, infondate oltre che inidonee a contrastare tutte le ragioni della decisione in punto di peric:ulum in mora. A tale ultimo riguardo è corretta la ulteriore illustrazione della esigenza cautelare impeditiva poi formulata dal tribunale medesimo a pagina 7 della ordinanza impugnata, in conformità con il principio per cui in tema di misure cautelari, anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, non potendo completare solo quella ordinanza cautelare la cui motivazione - diversamente dal caso in esame - non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015 Rv. 265349 - 01). 2. Quanto al secondo motivo, va osservato che il tribunale anche citando e nel contempo confutando la memoria difensiva, ha illustrato la sussistenza di elementi capaci di integrare il fumus del reato a carico del ricorrente anche attraverso il perspicuo utilizzo di argomenti logici idonei a identificare lo stesso quale utilizzatore effettivo del veicolo (cfr. pag 6 oltre che 7 della ordinanza), così emergendo una motivazione la cui non condivisione non porta alla emersione di vizi di sola violazione di legge, unicamente ammissibili in questa sede. Le ulteriori deduzioni in punto di quantità dei rifiuti trasportati assumono carattere meramente valutativo, e come tali risultano inammissibili. 3. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/11/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Caltanissetta adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di PA NG avverso l'ordinanza del gip del tribunale di Gela del 25 febbraio 2022, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di veicolo Piaggio TE intestato al predetto PA NG in relazione al reato di cui all'art. 256 commi 1 e 3 del Dlgs. 152/06, confermava il provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2364 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 16/11/2022 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso PA NG deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge per omessa autonoma valutazione della sussistenza del fumus del reato e del periculunn in mora. Sarebbe apodittica la motivazione nella parte in cui ha escluso l'assenza di autonoma valutazione da parte del Gip, posto che invece dalla lettura del provvedimento di sequestro preventivo emergerebbe che il Gip avrebbe solo ricopiato pedissequamente quanto riportato nella richiesta di applicazione della misura cautelare ed inoltre lo stesso uso del grassetto da parte del Gip riguarderebbe le medesime parole di cui alla richiesta di sequestro del P.M. Si rappresenta inoltre, che quanto al periculum in mora lo stesso tribunale avrebbe ammesso l'insussistenza della motivazione salvo poi illogicamente rilevare che il sequestro sarebbe stato disposto ai sensi oltre che dell'art. 321 comma 2 anche del comma 1 del medesimo articolo e che riguardo a tale ultimo sequestro, impeditivo, non sarebbe necessario motivare sul periculum in mora. Si aggiunge in ordine al periculum in mora che in ogni caso sarebbe necessaria la motivazione la quale, quanto al sequestro finalizzato alla confisca, non potrebbe ridursi al mero dare atto della confiscabilità della cosa. 4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge per omessa pronunzia su quanto dedotto in memoria e quindi per omesso esame della memoria stessa. Il tribunale non avrebbe esaminato quanto riportato a pagina 3 della memoria circa l'assenza di prova della commissione del reato da parte dell'indagato siccome non sarebbe visibile nei filmati il conducente del veicolo sequestrato e per mancata ripresa idonea a dimostrare che il veicolo transitasse in una data fase vuoto. Senza esaminare poi le doglianze difensive il tribunale avrebbe ricavato la responsabilità del ricorrente dalla circostanza neutra per cui egli sarebbe stato solito stazionare nella via Recanati e dalla proprietà del mezzo sequestrato. Si contesta la correlazione della non occasionalità alla capienza del veicolo sequestrato sebbene all'interno fossero presenti solo due pannelli di legno come pure rappresentato in memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato 2 dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18954 del 31/03/2016 Rv. 266789 - 01 cit.). Devono in proposito ritenersi applicabili quegli indirizzi giurisprudenziali che seppur elaborati con riferimento alle misure cautelari personali sono riferiti al predetto comune principio;
consegue che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, contenuta nell'art. 292, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione degli indizi e delle esigenze cautelari nel caso concreto (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018 Rv. 273658 - 01 Vizzì). Questa corte ritiene altresì che il controllo del tribunale del riesame in merito all'autonoma valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari va operato sulla base del complessivo contenuto del provvedimento (Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017 (dep. 15/01/2018 ) Rv. 272179 - 01 Palazzo). Nel caso in esame il tribunale, come espressamente specificato, ha evidenziato la sussistenza di un autonomo vaglio critico operato dal Gip, che trova effettivamente oggettivo riscontro, atteso che, come è possibile rilevare direttamente da questa Suprema Corte alla luce degli atti disponibili, a fronte di una prospettazione critica di rilievo procedurale, emerge dal quadro complessivo di pag. 30 e 35 e ss. del provvedimento del Gip (anche con apposito paragrafo intitolato "valutazioni del Gip") il vaglio del fumus dei reati ascritti ai vari indagati e la considerazione della emersione, al riguardo, di attività "svolte in maniera...continua", con correlata conclusione della necessità di procedere a sequestro oltre che a fini di confisca anche "al fine di evitare la agevolazione di altri reati ". Queste ultime notazioni lasciano emergere un vaglio critico e motivazionale anche con riferimento al sequestro impeditivo disposto in aggiunta a quello finalizzato alla confisca obbligatoria, ancorchè il tribunale, citando tali ultimi riferimenti argomentativi, abbia ritenuto - erroneamente- insussistente una motivazione al riguardo. Determinazione, quest'ultima, che integrando una 3 valutazione giuridica del tribunale in ordine ad un passaggio argomentativo del Gip, ben può essere superata dalla diversa valutazione giuridica del medesimo dato da parte di questa Corte. In proposito, occorre ricordare che le argomentazioni giuridiche delle parti o sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). Quindi in conclusione, a fronte di un appurato vaglio del fumus e del periculum in mora, con quest'ultimo oggetto di motivazione quantomeno in ordine ad uno dei due profili del disposto sequestro, quale quello impeditivo, le doglianze difensive al riguardo appaiono, come anticipato, infondate oltre che inidonee a contrastare tutte le ragioni della decisione in punto di peric:ulum in mora. A tale ultimo riguardo è corretta la ulteriore illustrazione della esigenza cautelare impeditiva poi formulata dal tribunale medesimo a pagina 7 della ordinanza impugnata, in conformità con il principio per cui in tema di misure cautelari, anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, non potendo completare solo quella ordinanza cautelare la cui motivazione - diversamente dal caso in esame - non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015 Rv. 265349 - 01). 2. Quanto al secondo motivo, va osservato che il tribunale anche citando e nel contempo confutando la memoria difensiva, ha illustrato la sussistenza di elementi capaci di integrare il fumus del reato a carico del ricorrente anche attraverso il perspicuo utilizzo di argomenti logici idonei a identificare lo stesso quale utilizzatore effettivo del veicolo (cfr. pag 6 oltre che 7 della ordinanza), così emergendo una motivazione la cui non condivisione non porta alla emersione di vizi di sola violazione di legge, unicamente ammissibili in questa sede. Le ulteriori deduzioni in punto di quantità dei rifiuti trasportati assumono carattere meramente valutativo, e come tali risultano inammissibili. 3. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/11/2022