Sentenza 3 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il controllo del tribunale del riesame in merito all'autonoma valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari va operato sulla base del complessivo contenuto del provvedimento, non essendo decisiva la circostanza che, per ragioni grafiche od espositive, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sia inserita in un paragrafo diverso da quello relativo al reato contestato all'indagato che ha dedotto il vizio di motivazione.
Commentario • 1
- 1. Copia incolla cautelare: legittima se .. (Cass. 43302/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020
E' legittima l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, benchè redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del Pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa gradazione delle misure costituiscono, di per sè, indice di una autonoma valutazione critica e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 05/07/2018) 01-10-2018, n. 43302 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente - Dott. DE AMICIS Gaetano - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2017, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2017 |
Testo completo
01430-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.'1766 Giacomo Paoloni Pier Luigi Di Stefano C.C. 03/10/2017 R.G.N. 25568/2017 Laura Scalia Antonio Corbo - Consigliere Rel.- Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AL AN, nata a [...] l'[...] avverso l'ordinanza emessa il 07/03/2017 dal Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla configurazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 80 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; udito il difensore, Avv. AL Vella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della libertà di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nei riguardi di AL AN, gravemente indiziata del reato di concorso in detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo h- della imputazione) 1.1. La misura cautelare è stata disposta nell'ambito di una più ampia indagine avente ad oggetto un traffico di internazionale di droga che sarebbe stata destinata al gruppo di 'ndrangheta denominato TO MO- NE operante a Mileto, in Calabria. Dal provvedimento impugnato emerge, in particolare, che la contestazione provvisoria al capo h) attiene, secondo l'accusa, alla vendita di una ingente quantità di droga acquistata dalla cosca TO - MO - NE in Rosarno da tali fratelli AN e successivamente rivenduta ad un soggetto di Palermo, IZ AN, che, tuttavia, attesa la scarsa qualità dello stupefacente, decise di restituire la cocaina ai fornitori calabresi il 14 luglio 2015, tramite i suoi due genitori, AL AN e IZ AL nell'ambito di un incontro concordato che si sarebbe tenuto a San Giovanni Mileto. Il Tribunale del riesame, a cui era stata eccepita l'assenza di una autonoma valutazione da parte del G.I.P. nell'ordinanza cautelare genetica in relazione alla posizione della ricorrente, ha considerato infondata l'eccezione, ritenendo che il primo giudice avesse espressamente vagliato - non con formule stereotipate - la posizione dell'indagata a pag. 49 dell'ordinanza genetica e avesse richiamato, come per tutti gli altri indagati, la richiesta di applicazione di misura cautelare del P.M. e il contenuto di un provvedimento di fermo. Quanto al merito dell'accusa, secondo il Tribunale della libertà, dall'esame delle conversazioni telefoniche richiamate nella ordinanza impugnata emergerebbe che: a) la sostanza stupefacente sarebbe stata consegnata a Palermo il 7 luglio 2017 a IZ AN in via Centrale elettrica n. 5; b) il successivo 8 luglio, IZ avrebbe contestato ai fornitori la cattiva qualità della droga ricevuta;
c) fu organizzato un incontro per restituire la sostanza stupefacente ai fornitori per il successivo 14 luglio;
d) il 14 luglio IZ AN decise di non recarsi personalmente all'incontro ma di inviare i suoi genitori, AL AN e IZ AL, cui cedette il proprio telefono cellulare, circostanza, questa, che consentì di monitorare gli accadimenti;
e) i militari, seguendo l'utenza, verificarono l'arrivo di una autovettura Mercedes classe b) tg. DT169AT, di proprietà della moglie di IZ AN, con a bordo due persone che proseguirono verso la frazione di San Giovanni Mileto;
f) quella autovettura il giorno dopo, il 15 luglio, fu fermata nei pressi di Villa San Giovanni (RC) e i due soggetti all'interno furono identificati in AL AN e IZ AL, con domicilio proprio nel luogo in cui la droga sarebbe stata consegnata la settimana precedente;
g) il 17 luglio successivo fu eseguito l'arresto di NE NI, riconducibile, secondo l'accusa, al gruppo di calabresi fornitori, con connesso sequestro di circa kg. 2,3 di cocaina che avrebbe dovuto essere ceduta a Palermo a IZ in sostituzione di quella restituita (I fatti sono quelli di cui al capo H1 dell'ordinanza genetica). 2 m 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 262, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere ritenuto il Tribunale sussistente un'autonoma valutazione da parte del G.I.P. in ordine alla posizione dell'indagata. Si evidenzia come: 1) in maniera contraddittoria, pur rigettando l'eccezione difensiva, si sia dato espressamente atto di un difetto motivazionale dell'ordinanza genetica sul punto (pagg. 2-3); 2) a pag 49 della suddetta ordinanza non vi sarebbe nessuna valutazione critica da parte del GIP in ordine alla posizione dell'indagata.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria del reato contestato. Il ragionamento probatorio del Tribunale sarebbe, secondo il ricorrente, meramente deduttivo in ordine all'incontro dell'indagata con i fornitori calabresi nei pressi della chiesa di San Giovanni a Mileto e non potrebbe essere attribuita decisiva valenza al controllo dell'autovettura, al cui interno vi era AL, compiuto il giorno successivo.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 80 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30, ritenuta sulla base del contenuto di altre conversazioni e dal telefoniche da cui si evincerebbero precedenti cessioni di droga quantitativo di droga sequestrata. Si evidenzia come relazione al viaggio di AL all'interno di quella vettura non fu sequestrato nulla e che il contenuto delle conversazioni non sarebbe equivoco. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso, che ha carattere pregiudiziale, è fondato.
2. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno evidenziato come "il legislatore del 2015 ha chiaramente mostrato, anche con interventi paralleli su più norme (gli artt. 292, comma 2, lett. c e 292, comma 2, lett. c-bis), di considerare fra gli obiettivi connotanti la riforma quello di sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell'Ufficio richiedente, così da rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria, e da rendere altresì forte la dimostrazione della specifica valutazione dell'organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti la misura, precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall' intervento surrogatorio pieno del giudice della impugnazione, pure rimasto 3 "previsto nello stesso comma 9 (Così, Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). Il tratto innovativo della riforma introdotta non riguarda tanto la previsione del rafforzamento dell'obbligo di motivazione del giudice nella parte in cui si richiede l'idoneità del provvedimento impositivo a soddisfare la necessità di una chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo posto a fondamento del provvedimento coercitivo al fine di evitare motivazioni apparenti non sostanzialmente riferibili ad un giudice terzo, quanto, piuttosto, nella modifica dei poteri attribuiti, in fase decisoria, al tribunale del riesame, con la previsione di cui al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. Al Tribunale è infatti attribuito il potere di annullamento dell'ordinanza che non contenga l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. La riforma impedisce dunque al giudice del riesame di riformare i provvedimenti cautelari afflitti dalle più gravi carenze motivazionali (motivazione "radicalmente assente o meramente apparente", o "mancante in senso grafico" o consistente in mere "clausole di stile" di consistenza argomentativa nulla), mentre permane il potere di correggere le argomentazioni insufficienti, parzialmente carenti o contraddittorie.
3. La questione attiene alla verifica delle condizioni minime in presenza delle quali è possibile affermare che il giudice della cautela abbia compiuto un effettivo ed autonomo giudizio valutativo. In maniera condivisibile si è osservato in dottrina che l'incertezza sulla reale estensione dei poteri del giudice del riesame è strettamente connessa alla ineliminabile dose di discrezionalità interpretativa del giudice emittente e dei giudici dell'impugnazione nella valutazione del quantum (e del quomodo) di motivazione adeguata. La Corte di cassazione ha spiegato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto;
fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, 4 dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350). In particolare, è stato puntualizzato che, al fine dell'autonoma valutazione non rileva un'analisi puramente strutturale delle proposizioni che compongono la trama motivazionale, la lunghezza dei periodi sintattici o l'uso - peraltro imposto dal contenuto motivazionale del provvedimento giurisdizionale di comuni e ricorrenti incisi stilistici, ma è necessario e sufficiente verificare che siano stati esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione, ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare (Così, Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 5, n. 11912 del 2/12/2015 (dep. 2016), Belsito, Rv. 266428). La previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari. Né, ai fini della verifica in questione, il Tribunale è tenuto ad esaminare solo il contenuto del paragrafo dell'ordinanza genetica formalmente dedicato alla trattazione del singolo reato contestato, essendo invece necessario verificare se dal complesso del provvedimento, al di là dell'analisi del tratto grafico, della struttura formale dell'ordinanza, della suddivisione o meno in paragrafi e della sintassi delle proposizioni che compongono la trama motivazionale del provvedimento, il Gip abbia valutato e verificato autonomamente la esistenza dei singoli reati contestati e la loro attribuibilità soggettiva. È necessario in particolare evitare un modo di procedere inutilmente parcellizzato, che si espone al rischio di giungere a risultati asimmetrici sulla base di variabili stilistiche dei singoli magistrati e di modelli strutturali soggettivi di articolazione dei provvedimenti;
lo standard adempitivo di diligenza esigibile dal Gip ed il contenuto della verifica della effettiva esistenza di una valutazione autonoma non possono mutare a seconda che l'ordinanza sia suddivisa o meno in paragrafi o sottoparagrafi o titoli, né può essere limitata a quanto indicato nel singolo paragrafo che il Giudice decide formalmente di "dedicare" ad un dato reato, perché è possibile che, nonostante la suddivisione per paragrafi del provvedimento, l'esistenza della valutazione autonoma da parte del Giudice per 5 と quel dato reato emerga dalla lettura di altre parti del provvedimento, magari riferibili ad altri reati. Un provvedimento disordinato nella sua struttura e nell'ordine espositivo può nondimeno contenere una autonoma valutazione da parte del Giudice dei singoli reati. Il controllo da parte del Tribunale del riesame sull'adempimento da parte del Gip dell'obbligo di motivare autonomamente rispetto al Pubblico Ministero in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non è formalmente limitato al solo paragrafo in cui il Gip ha deciso di trattare il singolo reato per il quale si eccepisce la inesistenza della "autonoma valutazione", perché è possibile che: a) l'ordinanza non sia suddivisa in paragrafi e, nondimeno, essa contenga l'autonoma valutazione del giudice in ordine alle singole imputazioni;
b) l'ordinanza sia suddivisa in paragrafi dedicati ai singoli reati che, tuttavia, per ragioni svariate, possono non contenere al loro interno una compiuta e completa valutazione in ordine a quel dato reato da parte del giudicante che magari si è soffermato sul punto anche in altre parti del provvedimento. L'annullamento dell'ordinanza cautelare consegue dalla mancata autonoma valutazione da parte del giudice non dalla circostanza che la valutazione non vi sia nel paragrafo dedicato al reato di cui si tratta.
4. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ed il G.I.P non hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati. Nell'ordinanza cautelare genetica, al capo H), contestato a nove persone, sono dedicati a pag. 50 nove righi in cui il G.I.P. si è limitato alla sommaria descrizione del fatto, alla indicazione delle persone che sarebbero state coinvolte, alla mera descrizione, in meno di un rigo, del ruolo che AL avrebbe ricoperto nonché ad un riferimento, peraltro confuso ed errato, agli accertamenti degli investigatori compiuti il 14 luglio presso la frazione di San Giovanni Mileto ed il 15 presso Villa San Giovanni. Nessuna ricostruzione dei fatti oggetto della imputazione provvisoria, nessuna ricostruzione ragionata della piattaforma indiziaria a carico dell'indagata, nessuna valutazione dei motivi per i quali si dovrebbe ritenere che in quella occasione fu effettuato un trasporto di droga e perché quel trasporto sarebbe stato compiuto dall'indagata: solo un'affermazione pigramente assertiva. Del vuoto probatorio dell'ordinanza genetica e dell'assenza di ogni valutazione del Gip, il Tribunale ha mostrato consapevolezza a pagina 2 dell'ordinanza impugnata, laddove ha affermato "relativamente alla posizione di alcuni indagati, l'esposizione fattuale è rimasta concentrata alla sola parte 6 grafica attinente alla descrizione della fattispecie delittuosa, restando mancante una individuale enunciazione relativamente alla specifica posizione". E tuttavia, piuttosto che farne discendere le conseguenze previste dalla legge, il Tribunale ha formalmente richiamato le nove righe contenute a pag. 49 dell'ordinanza genetica, di cui si è detto, e di fatto riscritto il provvedimento cautelare. Né la valutazione da parte del Gip può essere configurata in relazione al mero richiamo ad un atto il fermo di indiziato di reato di oltre mille seicento pagine- rispetto al quale comunque il G.I.P. nella sua ordinanza, è rimasto nella sua ordinanza silente con specifico riferimento alla posizione di AL AN.
5. Ne consegue che il provvedimento impugnato e l'ordinanza cautelare genetica in data 14/02/2017 devono essere annullati senza rinvio e deve essere ordinata la immediata liberazione della ricorrente se non altrimenti detenuta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza cautelare genetica in data 14/02/2017, ordinando la immediata liberazione della ricorrente se non altrimenti detenuta. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017. Il Presidente Giacomo Paoloni Il Consigliere estensore Pietro Silvestri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 GEN 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 7