Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 13978
CASS
Sentenza 25 febbraio 2004

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Il provvedimento di fiscalizzazione dell'illecito edilizio, regolamentato dall'art. 12 delle legge 28 febbraio 1985 n. 47, che dopo avere previsto in via prioritaria per le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione la demolizione a cura dei responsabili o, in difetto del Comune, dispone che ove tale demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità venga applicata una sanzione proporzionale al doppio del costo di produzione o al valore della parte difforme, non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito, ed in particolare non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente.

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  • 1La fiscalizzazione dell’abuso edilizio: profili sostanziali e giurisprudenziali
    Avv. Francesco Cipriani · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 13978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13978
Data del deposito : 25 febbraio 2004

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