Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
L'installazione di pannelli avvitati ad un manufatto preesistente abusivo non costituisce un'opera a se stante, di cui valutare l'autonoma consistenza, ma prosecuzione dell'immobile illecitamente realizzato, del quale si qualifica come attività di rifinitura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2000, n. 9130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9130 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta da sigg.ri Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 06/07/2000
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 2742
Dott. IG PICCIALLI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 3522/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE IG, nato il [...] ad [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello 26 novembre 1999 n. 2178, con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Venezia 6 ottobre 1998 n. 1159, è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dall'art. 20 lett. c) L. 28 febbraio 1985 n. 47;
b) del reato p. e p. dall'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431, accertati in Venezia il 20 marzo 1996,
e condannato, con le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di un mese di arresto e L. 30 milioni di ammenda con i benefici di legge e con ordine di demolizione delle opere abusivamente costruite.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Mario FAVALLI, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello 26 novembre 1999 n. 2178 - con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Venezia 6 ottobre 1998 n. 1159, è stato dichiarato colpevole dei reati in epigrafe per aver eseguito su una preesistente tenda a padiglione, abusiva, per la quale era stata ordinata la demolizione, lavori di tamponamento con elementi di alluminio e vetro - UI CH ) propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. l'installazione di pannelli, avvitati ad un manufatto preesistente, non è opera soggetta a concessione in quanto si qualifica come intervento di manutenzione, che, come tale, esige semplice autorizzazione ai sensi dell'art. 6 L. 1982 n. 94 e 76 LRV;
2. non vi è prova che l'intervento sia stato realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sia esso riferibile alla L. 1985 n. 431 o alla L. 1939 n. 1497; in subordine, la sanzione è quella dell'art. 20 L. 1985 n. 47 lett. b) e non c);
3. l'opera è irrilevante anche ai fini della tutela del paesaggio e, peraltro, l'opera non è visibile dalla strada.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Riguardo al primo motivo, perché l'installazione di pannelli, avvitati a un manufatto preesistente, abusivo, non costituisce un'opera a sè stante, di cui valutare l'autonoma consistenza per individuarne la disciplina urbanistica nella semplice autorizzazione, ma non può che considerasi come la prosecuzione dell'immobile illecitamente realizzato, del quale si qualifica essenzialmente come attività di rifinitura. In quanto tale, essa rientra nel regime cui è soggetto l'immobile rifinito, del quale rappresenta l'illecita prosecuzione senza concessione.
Da altrettanto manifesta infondatezza risulta inficiato il secondo motivo.
La sentenza impugnata giustifica efficacemente la necessità dell'autorizzazione paesaggistica segnalando che il manufatto è stato costruito nel cuore di quell'unicum irripetibile e inscindibile, soggetto alla normativa vincolistica di cui alla L. 1939 n. 1089, che è il centro storico veneziano. Tale motivazione non ha accontentato il ricorrente, il quale, tuttavia, ripropone la questione negli stessi termini di dubbio in cui l'ha prospettata in appello, senza tener conto di quanto gli è stato obiettato e senza farvi alcuna replica.
La richiesta subordinata, poi, risente congiuntamente dell'impostazione di entrambi i motivi, la cui infondatezza necessariamente la coinvolge, dal momento che rispetto alle imputazioni contestate la sanzione prevista è quella della lett. c) dell'art. 20 L. 1985 n. 47.
Infine, la confutazione delle argomentazioni prospettate col terzo motivo risulta con chiarezza dal testo della motivazione della sentenza impugnata, nel quale si sottolinea come radicale sia stata l'incidenza dell'opera sul tessuto urbanistico della zona, se sol si confronti il cortile con pergolato originariamente esistente e il salone per ristorante realizzato poi con l'intervento abusivo, con una trasformazione che è particolarmente rilevante per la sua visibilità dalle case circostanti e, in parte, dalla pubblica via. In questa motivazione, analitica e coerente, si rinvengono sia gli elementi di fatto, inoppugnabili in questa sede ma neppure posti in discussione dal ricorrente, e quelli di diritto, che si affermano sotto il profilo della tutela paesaggistica violata.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2000