Sentenza 5 maggio 1998
Massime • 2
In materia edilizia nell'ipotesi di fabbricato per il quale sia previsto il tetto a tegole, qualora queste non siano state ancora sistemate, la copertura deve essere considerata "in itinere" e non ancora perfezionata, non essendo ancora definitiva e stabile fino alla collocazione delle medesime. In questo caso, infatti, l'edificio non ha concreta funzionalità poiché non è protetto dalle intemperie e, comunque, il tetto non ha ancora una configurazione definitiva.
In materia edilizia la nozione di ultimazione assume un diverso significato se prospettata ai fini della individuazione del momento di cessazione della permanenza del reato edilizio ovvero del condono edilizio. Nel primo caso deve ritenersi esistente detto requisito quando siano state eseguite anche le rifiniture. In materia di condono trova invece applicazione il concetto stabilito dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n.47; tale norma considera ultimato uno stabile qualora sia completato il rustico ed eseguita la copertura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/1998, n. 7140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7140 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica l. Dott. Papadia Umberto presidente del 5 maggio 1998
2. Dott. Acquarone Renato consigliere SENTENZA
3. Dott. Grassi Aldo consigliere N. 1596
4. Dott. Morgigni Antonio consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Di Nubila Vincenzo consigliere N. 45122/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA NI, n. 12.7.30 in Monte Argentario
avverso la sentenza 9 ottobre 1997 della corte d'appello di Firenze;
Udita la relazione fatta dal consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, L. Ciampoli, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso anche sotto il profilo dell'intervenuta prescrizione.(Corsi Pietro- Grosseto).
Svolgimento del processo.
Il 9 ottobre 1997 la corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del pretore di Grosseto sezione di Orbetello, che il 23 ottobre 1996 aveva condannato alla pena di giorni venti d'arresto e lire trentadue milioni d'ammenda EN IC, ritenuto colpevole di costruzione senza concessione ed autorizzazione paesaggistica, in Monte Argentario acc. il 31.1.1994 Ricorre l'imputato, deducendo quattro motivi.
Con il primo evidenzia travisamento del fatto e delle risultanze probatorie. Rileva che l'assunto della corte territoriale - secondo cui l'immobile mancherebbe ancora di copertura tanto da presentare un telo di plastica - contrasterebbe con le dichiarazioni dei testi, dalle quali emergerebbe che la copertura esisteva ed era costituita da un solaio di malta, non ancora impermeabilizzato e privo soltanto delle tegole. Aggiunge che gli stessi testi avrebbero errato nel riferire la situazione dei luoghi per scarse conoscenze tecniche, in quanto in realtà lo strato bituminoso era già in essere. La soluzione accolta dai giudici territoriali urterebbe anche con il dato emergente dalle foto in atti, dalle quali risulterebbe l'esistenza degli infissi. Su tale circostanza mancherebbe la motivazione.
Con il secondo rappresenta illogicità della motivazione, che rispetto a quella di primo grado avrebbe subito una rilevante modifica: il pretore aveva affermato che dalle foto si evincerebbe la mancata ultimazione;
mentre la corte sarebbe pervenuta alla conferma della decisione, valutando lo stato della copertura. Con il terzo motivo assume violazione di legge per la mancata ammissione al condono.
Con il quarto motivo lamenta l'omessa assunzione di una prova decisiva concernente l'esame di testi e l'espletamento di una perizia tecnica per l'accertamento dello stato dei luoghi.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Tutte le questioni sollevate dal ricorrente poggiano sull'erronea premessa interpretativa, secondo cui un immobile (a suo parere) può essere ritenuto completato entro il 31 dicembre 1993 ex art. 31 della legge n. 47 del 1985, quando il tetto abbia conseguito l'"impermeabilizzazione", anche se sia prevista l'utilizzazione di tegole e queste non siano state ancora poste in sito.
Muovendo da questa tesi, il ricorrente avanza tutte le censure innanzi esposte.
Questo assunto, però, non può essere condiviso, perché, sia sotto il profilo letterale che logico, non è aderente al testo normativo dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, al quale la successiva legislazione non ha apportato modifiche. L'orientamento difensivo, poi, invano contrasta l'indirizzo esegetico già espresso da questa corte con le pronunzie appresso citate. Va, invece, ulteriormente ripetuto che un'immobile costruito abusivamente può essere sanato - in virtù della legge 23 dicembre 1994, n. 724 art. 39 - se sia stato completato entro il 31 dicembre
1993.
La nozione di "ultimazione" assume, però, un diverso significato se prospettata ai fini dell'individuazione del momento di cessazione della permanenza del reato edilizio ovvero del condono edilizio. Nel primo caso la giurisprudenza ritiene esistente detto requisito, quando siano state eseguite anche le rifiniture.
In materia di condono trova, invece, applicazione il concetto stabilito dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Tale norma considera ultimato uno stabile, qualora sia completato il rustico ed eseguita la copertura.
Nell'ipotesi di fabbricato, per il quale sia previsto il tetto a tegole, poi, qualora queste non siano state ancora sistemate, la "copertura" deve essere considerata "in itinere" e non ancora perfezionata, non essendo ancora definitiva e stabile fino alla collocazione delle medesime.
In questo caso, infatti, l'edificio non ha concreta funzionalità, poiché non è protetto dalle intemperie e, comunque, il tetto stesso non ha ancora una configurazione definitiva (in senso conforme sulla nozione di ultimazione: sez. 3 sent. 0 9011 del 03/10/97 ud. 12/08/97 rv. 208861 imp. Di Fiore;
sez. 3 sent. 0 6820 del 08/06/88 ud. 20/04/88 rv. 178556 imp. Bottega;
sul tetto a tegole: sez. 3 sent. 0 8977 del 21/06/90 ud. 28/05 190 rv. 184674 imp. Papa). Posto questo principio, ne deriva che il ricorso risulta destituito di fondamento, poiché è pacifico che mancano le tegole, erroneamente considerate "rifinitura finale".
In ogni caso il ragionamento della corte territoriale è da condividere pienamente, poiché non può considerarsi terminata una copertura, sulla quale è collocato un telo, che dimostra l'assenza della stessa ragion d'essere del tetto.
Non ha, pertanto, rilevanza a parte l'ammissibilità del motivo - il presunto travisamento del fatto, poiché la copertura in latero- cemento deve essere parimenti ultimata con l'impermeabilizzazione e le tegole.
La prova richiesta non ha carattere di decisività. Inoltre la valutazione formulata dal giudice di merito è coerente e congrua e, quindi, non è soggetta a censura di legittimità.
Mancando il requisito dell'ultimazione sia sotto il profilo dell'art.31 della legge n. 47 del 1985, sia nel senso comunemente accolto di completamento del fabbricato da considerare al momento dell'accertamento ancora in corso di realizzazione - non è applicabile il condono, anche per il superamento del limite della data del 31 dicembre 1993.
I reati in esame, infatti, hanno il carattere della permanenza, che - come è noto cessa con il completamento delle opere.
Nella specie risulta dalle sentenze impugnate - e sostanzialmente l'ammette lo stesso ricorrente, quando evidenzia che mancherebbe soltanto l'impermeabilizzazione - i lavori alla data del 31 gennaio 1994 non erano rifiniti. L'assunto di IC, che asserisce di essersi allontanato il 15 ottobre 1993, non ha rilevanza, attesa l'evidenziata struttura permanente dell'illecito. Non è, pertanto, applicabile la prescrizione, invocata in udienza. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998