Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
In tema di reati contro l'incolumità pubblica, l'uso di un'arma ad aria compressa in luogo di pubblico transito con modalità tali da porre concretamente in pericolo l'incolumità delle persone integra il reato di cui all'art. 674 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2015, n. 33812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33812 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 03/06/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 1281
Dott. MONTAGNI EA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 19108/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SG EA NE n. il 8/11/1960;
avverso la sentenza n. 4819/2014 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano il 30/1/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 3/6/2015 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Spinaci S., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 8/10/2012, la corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di SG EA NE alla pena di giustizia in relazione ai reati di uccisione di animali e di getto pericoloso di cose, commessi in Milano, il 6/6/2010. Allo SG era stata originariamente contestato l'abbattimento, penalmente rilevante, di un piccione, avvenuto mediante l'esplosione di un colpo d'arma ad aria compressa.
Con sentenza in data 26/2/2014, la terza sezione della corte di cassazione ha annullato la sentenza d'appello, limitatamente all'ipotesi criminosa di getto pericoloso di cose (di cui all'art. 674 c.p.), rigettando, nel resto, l'impugnazione dell'imputato.
In particolare, la corte di legittimità ha rilevato il vizio di motivazione in cui era incorsa la sentenza d'appello per avere la corte territoriale attribuito all'imputato l'esplosione di un colpo d'arma ad aria compressa senza specificare le fonti probatorie idonee ad attestare con certezza la relativa ascrivibilità all'azione dell'imputato.
Con sentenza resa in data 30/1/2015, la corte d'appello di Milano, pronunciando quale giudice del rinvio, riconosciuta la responsabilità dell'imputato anche in relazione al reato di cui all'art. 674 c.p., ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, censurando la decisione della corte territoriale per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte distrettuale confermato la responsabilità dell'imputato, in relazione al reato di getto pericoloso di cose, omettendo ogni riferimento alla decisiva circostanza (già tempestivamente evidenziata dall'imputato in occasione dell'originario atto d'appello) costituita dal mancato rinvenimento di pallini nei pressi dell'animale morto o nella carcassa di questo, in tal modo trascurando di dar seguito alle specifiche indicazioni di completezza motivazionale raccomandate dalla sentenza di annullamento del giudice di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come la corte territoriale sia pervenuta alla conferma della responsabilità penale dell'imputato, anche in relazione al reato di getto pericoloso di cose, valorizzando - sulla base di una motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa - le informazioni probatorie obiettivamente desumibili dall'avvenuto accertamento della commissione, da parte dello SG, del reato di uccisione di animali e, dunque, dall'attestata provenienza del colpo scagliato con un fucile ad aria compressa contro il volatile dalla relativa abitazione. La stessa corte d'appello ha inoltre dato conto del rinvenimento, presso la villa dell'imputato, di una carabina ad aria compressa idonea ad esplodere colpi del tutto compatibili con la natura della ferita inferta al piccione abbattuto.
Ciò posto, rilevata l'avvenuta esplosione, da parte dello SG, del colpo sparato ad aria compressa contro il volatile, del tutto coerentemente la corte territoriale ne ha apprezzato la valenza di pericolosità per l'incolumità delle persone, evidenziando come detto colpo fosse stato altresì obiettivamente orientato in direzione di un cortile dove si trovavano altre persone (come i medesimi testi escussi, che hanno confermato le occorrenze qui evocate) e anche dei bambini, con la conseguente piena integrazione del fatto costituito dal getto, in luogo di pubblico transito, di cose obiettivamente atte ad offendere, ai sensi di cui all'art. 674 c.p. (cfr. in termini Sez. 6, Sentenza n. 1559 del 15/12/1970, Rv. 116947). Si tratta di considerazioni dotate di adeguata coerenza logica e congruenza argomentativa, che le censure del ricorrente non appaiono idonee a disarticolare in modo decisivo, siccome pienamente conformi al consolidato insegnamento sul punto fornito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di reati contro l'incolumità pubblica, l'uso di un'arma ad aria compressa in luogo di pubblico transito con modalità tali da porre concretamente in pericolo l'incolumità delle persone integra gli estremi del reato di getto pericoloso di cose di cui all'art. 674 c.p. (Sez. 3, Sentenza n. 3478 del 18/12/2008, Rv. 242287; Sez. 6, Sentenza n. 9885 del 28/05/1974, Rv. 128811; Sez. 6, Sentenza n. 7384 del 10/05/1972, Rv. 122239).
4. All'accertamento dell'infondatezza dei motivi d'impugnazione segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2015. Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2015