Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 2
Il vizio di illegale costituzione del giudice - derivante dalla riassunzione della causa e dalla prosecuzione del processo, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione del giudice adito, davanti al diverso ufficio giudiziario del giudice designato come sostituto, dovendo in tal caso il processo proseguire davanti all'ufficio giudiziario originariamente adito con l'esplicazione, ivi, della funzione giurisdizionale da parte del sostituto come titolare, per detta causa, dell'ufficio del giudice sostituito - implica la nullità della sentenza, e non l'inesistenza della stessa (per assimilazione all'ipotesi di mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice), dovendosi escludere che la pronuncia provenga da un organo privo di alcun potere giurisdizionale; detta nullità, peraltro, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. (il quale fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio generale di conversione delle cause di nullità in motivi di gravame, con la conseguenza che la mancata, specifica denuncia dell'indicato vizio attraverso lo strumento, e secondo le regole, dell'impugnazione comporta la formazione di un giudicato "interno" sul punto, ostativo alla ulteriore rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'impugnazione.
Il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato per la proposizione del ricorso - termine previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - è stabilito dal legislatore per il procedimento dinanzi alle commissioni tributarie; esso, pertanto, non opera per l'azione di accertamento negativo, svolgentesi dinanzi al giudice ordinario, della debenza del canone, reclamato dall'ente municipale, per la fornitura di acqua potabile, il quale non ha natura di imposta o tassa e trova titolo negli impegni convenzionalmente assunti, a nulla rilevando che per la riscossione di tale corrispettivo l'ente locale si sia avvalso del concessionario del servizio esattoriale, ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, utilizzando gli strumenti - ruolo e cartella esattoriale - propri delle entrate tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9258 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SPARANISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO PICARDI 4, presso l'avvocato GAITO SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO IZZO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso l'Avvocato ZAMPONE ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZAMPONE AUGUSTO giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA, COMMISSARIO GOVERNATIVO BANCO DI NAPOLI SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 23/99 del Giudice di pace di PIEDIMONTE MATESE, depositata il 04/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Sparano con delega, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MI MA il 22 giugno 1998 citava in giudizio davanti al Giudice di Pace di GN AG il Comune di Sparanise e il locale servizio di Riscossione Tributi (gestito dal Banco di Napoli spa), chiedendo l'accertamento negativo del credito di L. 212.010 fatto valere nei suoi confronti dal Comune con iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale da parte dello stesso Servizio, a titolo di "canone" per la somministrazione di acqua potabile nel corso del 1992 e sollecitando l'annullamento degli atti di accertamento ed esazione al riguardo. Il Giudice di Pace di Piedimonte Matese, davanti al quale la causa era riassunta a seguito della - accolta - ricusazione - su istanza del Comune - del Giudice di Pace di GN AG, con sentenza 4 febbraio 1999, in accoglimento della domanda dichiarava la "inesistenza del diritto al pagamento" preteso dal Comune, osservando in particolare: che la controversia riguardava il corrispettivo di un contratto di somministrazione e quindi un rapporto obbligatorio non incluso tra quelli demandati alla giurisdizione delle commissioni tributarie ovvero alla competenza per materia del Tribunale;
che non v'era ragione di sospendere il processo per effetto della ulteriore istanza di ricusazione proposta dal Comune - perché tardiva ed irrituale -, nè per effetto della produzione nella udienza di discussione di copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, perché manifestamente infondata era la deduzione del Comune ricorrente circa la devoluzione della domanda alla cognizione delle commissioni tributarie;
che non era opportuna la riunione della causa con quelle di contenuto analogo promosse da altri utenti del servizio comunale;
che i dubbi sulla regolarità della costituzione del Comune nella fase conseguente alla riassunzione del processo, fondati sulla mancanza di una nuova procura, dovevano essere superati per motivi di equità; che il credito preteso dal Comune si era estinto per prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 cod. civ. in carenza di validi atti interruttivi del relativo termine e comunque non era assistito da sufficienti prove. Con ricorso notificato il 23 aprile 1999 il Comune di Sparanise ha chiesto la cassazione di tale sentenza prospettando sei motivi di impugnazione articolati in molteplici censure. MA MI ha resistito con controricorso, pregiudizialmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per la genericità delle deduzioni, per la formulazione di censure non consentite contro pronuncia resa secondo equità ed infine per difetto di interesse rispetto a motivi che non contestano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Poiché il secondo motivo del ricorso ripropone l'assunto del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sotto il profilo che la controversia, riguardando entrate patrimoniali assimilabili ai tributi, rientrerebbe nella giurisdizione delle commissioni tributarie, su tale motivo si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 520 del 2000, lo hanno rigettato, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi assegnato a questa sezione per la pronuncia sugli altri motivi. Il Comune di Sparanise e MI MA hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c. Il Servizio Riscossione Tributi non ha svolto difese in questa fase.
Motivi della decisione
1. Il Pubblico Ministero ha motivatamente concluso per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, derivante da vizio relativo alla costituzione del giudice (a norma dell'art. 158 c.p.c.), essendo stata la controversia, che era stata promossa davanti al competente Giudice di pace di GN AG, decisa dal Giudice di pace di Piedimonte Matese, davanti al quale il processo era stato riassunto a seguito dell'accoglimento della istanza di ricusazione. Richiama il Pubblico Ministero un - risalente - precedente di questa Corte (Cass. 7 novembre 1981, n. 5907) che, sulla premessa secondo cui, pur se sia stato designato un giudice appartenente ad un diverso ufficio in sostituzione di quello ricusato, il procedimento deve proseguire davanti all'ufficio giudiziario originariamente adito, ha affermato la sussistenza di "nullità derivante dalle costituzione del giudice" se il processo sia stato riassunto e si sta svolto presso l'ufficio giudiziario del giudice designato sostituto;
e la rilevabilità d'ufficio di tale nullità a norma dell'art. 158 c.p.c. Condivide il collegio la premessa secondo cui, pure nella specie, la riassunzione - prosecuzione del processo davanti al - diverso - ufficio giudiziario del giudice sostituto ha comportato la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice, ma una tale nullità, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae alla operatività del principio di conversione della invalidazione nella impugnazione, attraverso la deduzione di uno specifico motivo sul punto (facendo l'art. 158 c.p.c. "salva la disposizione dell'art. 161"). Sicché, non avendo il Comune ricorrente dedotto un tale profilo di nullità della sentenza impugnata, il giudicato che si è formato al riguardo preclude la rilevabilità d'ufficio in questa sede. Nè la sentenza qui impugnata può considerarsi giuridicamente inesistente (per assimilazione alla ipotesi testuale di mancanza della sottoscrizione del giudice ex art. 161, c. 2, c.p.c.) a perciò sottratta al principio della necessaria conversione della nullità in mezzo di impugnazione. Non può infatti affermarsi che la pronuncia nella specie, in tutto conforme ai requisiti formali e funzionali del modello normativo della sentenza (art. 132 c.p.c.), provenga da un organo privo di alcun potere giurisdizionale.
2. Con il primo motivo, il ricorrente censura la decisione nel punto in cui il Giudice di pace ha, sì, ritenuto operante la costituzione in giudizio del Comune di Sparanise pur nella fase conseguente alla riassunzione davanti al diverso ufficio giudiziario, ma in via di mero apprezzamento equitativo, avendo affermato che in linea di diritto il Comune avrebbe dovuto conferire al difensore una nuova procura.
La censura (che prospetta la violazione della disciplina del processo, astrattamente deducibile con la impugnazione della decisione del giudice di pace pur se resa secondo equità) è inammissibile per difetto di interesse perché diretta alla sola motivazione di un punto della pronuncia favorevole al ricorrente (benché l'argomentazione al riguardo sia palesemente erronea, giacche la presunzione di cui all'art. 83, ultimo comma, c.p.c., opera nell'ambito dello stesso grado e pur nella fase di riassunzione, mentre non è dato al giudice di pace di disattendere - per ragioni equitative - una asserita regola del processo).
3. Il secondo motivo con il quale il ricorrente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario è stato deciso e respinto dalle sezioni unite di questa Corte che hanno negato, da un lato, che la controversia investa la validità di provvedimenti generali in materia tariffaria (non coinvolgendo le scelte autoritative e discrezionali del Comune nell'organizzazione del servizio di erogazione dell'acqua potabile) e riconosciuto, dall'altro, che la domanda riguarda la posizione di diritto soggettivo costituita con il perfezionamento del rapporto contrattuale di somministrazione, essendo diretta alla declaratoria di inesistenza del credito fatto valere dal somministrante (nei modi della riscossione delle entrate patrimoniali a norma dell'art. 69 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) in base a quel rapporto.
4. Con il terzo motivo il ricorrente censura la decisione per non avere il Giudice di pace pronunciato sulla prospettata "eccezione di improponibilità ed improcedibilità della domanda" che, avendo ad oggetto la impugnazione della cartella esattoriale, sarebbe dovuta essere proposta nel termine di sessanta giorni prescritto dall'art. 21 d.lgs, 31 dicembre 1992, n. 546.
Il motivo, ammissibile perché denuncia la violazione di una norma processuale (art. 112 c.p.c.), è palesemente infondato. Il Giudice di pace, infatti, avendo correttamente qualificato la domanda come diretta all'accertamento negativo della obbligazione nascente dal rapporto privatistico di somministrazione, ha implicitamente negato che nella specie trovasse applicazione la disciplina del contenzioso tributario", dettando l'art. 21 d.lgs. 546/1992 il "termine per la proposizione del ricorso" che introduce
"il procedimento dinnanzi alla commissione tributaria provinciale". E ovviamente quel termine non può valere quando - come nella specie - l'ente locale si sia avvalso del servizio esattoriale per la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate (art. 69 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43), attraverso cioè gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie e la contestazione del preteso credito (che non ha natura di imposta o tassa e trova titolo negli impegni convenzionalmente assunti), da parte dell'indicato debitore, sia svolta davanti all'autorità giudiziaria con l'azione di accertamento negativo.
5. Con il quarto motivo, con il quale il ricorrente ripropone la eccezione di incompetenza del giudice di pace "in materia di imposte e tasse" riservata alla competenza esclusiva del tribunale a norma dell'art. 9 c.p.c., è infondato. La controversia infatti, come hanno giudicato le sezioni unite di questa Corte rigettando il motivo attinente alla giurisdizione ha ad oggetto l'accertamento negativo di un credito dell'ente locale che trova titolo, non già in una potestà impositiva, ma nel rapporto di natura privatistica costituito dal contratto di somministrazione;
cieche nella specie correttamente è stato identificato il giudice di pace, competente per valore a decidere della controversia (relativa a "bene mobile" a norma dell'art. 7 c.p.c.).
6. Palesemente inammissibile è il quinto motivo che prospetta la violazione delle norme che regolano la riunione dei procedimenti relativi a cause connesse (art. 274 c.p.c.), nella specie dal Giudice di pace negata con riguardo alle numerose cause promosse da diversi utenti contro lo stesso Comune, connesse "per il titolo". Il potere di riunione è infatti dall'art. 274 configurato come eminentemente discrezionale e perciò il suo esercizio - pur se negativo - è sottratto al sindacato in sede di impugnazione.
7. Con il sesto motivo di ricorrente ripropone in questa sede la eccezione di nullità del procedimento di merito e della conclusiva sentenza per tre distinte concorrenti ragioni: perché la istanza di ricusazione non sarebbe stata proposta in questo procedimento (ma esclusivamente in quello promosso da FR IL contro il medesimo Comune), sicché alla designazione di un diverso giudice si sarebbe provveduto - indebitamente - d'ufficio; perché sulla istanza di ricusazione non si è pronunciato il "consigliere pretore" di Santa Maria Capua Vetere, bensì il vicepretore onorario della stessa pretura assegnato alla sezione distaccata di GN AG;
perché infine è stato designato, in sostituzione del giudice ricusato, il Giudice di pace di Piedimonte Matese, benché l'ufficio del Giudice di pace di GN AG fosse costituito da due giudici. L'esame diretto degli atti del processo - cui il collegio è tenuto, essendo denunciata la violazione di norme processuali - conduce a ritenere infondati i tre prospettati profili di nullità.
7.1 La istanza di ricusazione fu presentata dal difensore del Comune di Sparanise con ricorso diretto alla Pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di GN AG e depositato il 17 luglio 1998 presso la cancelleria dell'Ufficio del Giudice di pace di GN AG.
Nella premessa dell'istanza si fa riferimento indistintamente ai procedimenti promossi nei confronti del Comune ed "assegnati al Giudice di pace avv. Vessella", del quale si segnala la condizione di incompatibilità, per essere egli patrocinatore dello stesso Comune in altri procedimenti (e in altri giudizi, ancora, difensore della parte avversaria del Comune). Non v'è dubbio quindi che la istanza - secondo il suo letterale tenore - non riguardasse un singolo procedimento (nè in particolare quello promosso da FR IL, bensì tutti quelli nei quali parte convenuta era il Comune di Sparanise "assegnati all'avv. Vessella" e fosse motivata con la speciale ragione di astensione obbligatoria prevista per il giudice di pace dall'art. 10 legge 21 novembre 1991, n. 374 che, attenendo ai rapporti professionali che legano l'avv. Vessella al Comune di Sparanise, era operante per la generalità degli stessi giudizi. E così infatti l'istanza fu intesa dal Pretore, che richiese all'ufficio del Giudice di pace di GN AG l'elenco di tutte le cause promosse contro il Comune di Sparanise e assegnate all'avvocato Alessandro Vessella e provvedette sulla ricusazione con riferimento a ciascuno dei sessanta procedimenti indicati nel ricevuto elenco - con l'ordinanza 31 luglio 1998 e, sollecitato dalla difesa del Comune che aveva richiesto un chiarimento al riguardo, con i successivi provvedimenti 2 e 9 ottobre 1998 confermò che la accolta ricusazione doveva intendersi riferita a tutti i procedimenti indicati nell'allegato elenco.
7.2 Già si è detto che il difensore del Comune di Sparanise indirizzò la istanza di ricusazione alla Pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di GN AG, alla quale era assegnato il vicepretore onorario avvocato De Biasio, il quale provvedette sulla stessa istanza, essendo appunto competente "il Pretore" a decidere sulla ricusazione di un giudice di pace (prima della modifica introdotta dall'art. 57 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 con decorrenza dal 2 giugno 1999). Ebbene, non è
controverso che il vicepretore avvocato De Biasio fosse addetto a quella sezione distaccata;
e poiché, da un lato, la decisione sulla istanza di ricusazione di un giudice di pace non può dirsi che rientri nella esclusiva competenza del titolare dell'ufficio (art. 38 dell'ordinamento giudiziario) e, dall'altro, non sono state documentate speciali al vicepretore, non v'è ragione di ritenere viziata - sotto il profilo della competenza - l'ordinanza che decise sulla ricusazione del giudice di pace avv. Vessella.
7.3 Infine il ricorrente indica come ulteriore profilo di illegittimità della stessa ordinanza la designazione di un giudice non appartenente all'ufficio del Giudice di pace di GN AG, benché questo ufficio fosse composto da due giudici. È appena il case di rilevare che il ricorrente non critica lo sviluppo successivo del procedimento per avere il giudice designato trattato il processo non già, come avrebbe dovuto, presso l'ufficio giudiziario di GN AG (sostituendosi alla persona del giudice ricusato) dove il giudizio si era incardinato e doveva proseguire, ma presso il proprio ufficio a seguito della traslatio iudicii. Il ricorrente critica invece (come ragione di asserita invalidità della ordinanza sulla ricusazione e conseguentemente della sentenza impugnata), la scelta - discrezionale e insindacabile, in concreto motivata con esigenze di opportunità - di un giudice non appartenente all'ufficio del giudice di pace ricusato: e, così proposta e argomentata, la censura è infondata.
8. Nella seconda parte del ricorso - sotto la lettera B -, il Comune di Sparanise prospetta molteplici argomenti critici, denunciando indiscriminatamente in premessa la violazione dei disposti - nell'ordine - degli artt. 51, 37, 320, 321, 113, 306 e 112 c.p.c., 2948 e 2935 c.c. - come asserito error in procedendo -, e specificando poi alle lettere da a) ed i) le singole censure.
8.1 Ebbene, sub a), il ricorrente denuncia, come violazione del disposto dell'art. 320 c.p.c., l'avere il giudice di pace ritenuto matura la decisione sulla questione preliminare di merito sollevata dall'attore con l'eccezione di prescrizione del diritto di credito del Comune, così precludendo al codesto Comune "ogni deduzione istruttoria".
Così formulata la censura, benché deduca la violazione di una norma processuale, e inammissibile, perché non critica il punto della decisione nel quale l'asserito errore nella trattazione istruttoria si sarebbe riflesso, là dove in particolare il giudice di pace ha motivamente escluso la rilevanza delle circostanze di fatto dal Comune dedotte a prova in ordine alla asserita sussistenza di uno specifico atto di messa in mora astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione.
8.2 Sub b) il ricorrente rimprovera al Giudice di pace di non aver "preso in esame" l'istanza di regolamento di giurisdizione e di "non essersi pronunciato" su di essa: e poiché non e controverso nel giudizio che il ricorso al riguardo non fu notificato all'altra parte nè in ogni caso depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione, deve intendersi che il ricorrente non censuri la omessa "sospensione del processo di merito" ex art. 367 c.p.c., bensì la omessa pronuncia sull'eccepito difetto di giurisdizione (implicitamente invece negato con la decisione nel merito). E dunque il rilievo si risolve nel motivo attinente alla giurisdizione argomentato nel secondo motivo del ricorso e già scrutinato - negativamente - dalle sezioni unite di questa Corte.
8.3 Sub c) il ricorrente censura la omessa sospensione del giudizio che invece doveva essere dal giudice di pace disposta per effetto della istanza di ricusazione ex art. 52, comma 3, c.p.c. basti al riguardo rilevare che, pur a prescindere dalla considerazione che - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità deve escludersi l'automatismo dell'effetto sospensivo (effetto invece condizionato alla delibazione del giudice a quo nella ammissibilità dell'istanza), la censura è inammissibile per difetto di interesse, poiché la istanza nella specie fu rigettata dal giudice competente (il Pretore di Santa Maria Capua Vetere) prima del deposito della sentenza del giudice ricusato.
8.4 Ancora sub d) ed e) si prospetta la violazione degli artt. 320 e 321 c.p.c. per avere il Giudice di pace omesso di provvedere sulle istanze istruttorie e di disporre la comparizione personale delle parti avendo ritenuto la causa matura per la decisione in ordine alla dedotta prescrizione. Già si è detto della inammissibilità di un tale rilievo critico e basterà qui aggiungere che la censura in ordine all'apprezzamento della rilevanza dei proposti mezzi istruttori deduce un error in indicando estraneo al sindacato di legittimità nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.
8.5 Del tutto generica - e perciò inammissibile - è la censura formulata sub f) dove si allude, senza alcun riferimento a specifici punti della decisione, a una asserita indebita applicazione equitativa delle regole processuali. E se il riferimento deve intendersi diretto alla decisione sulla validità della procura orginariamente conferita del Comune al suo difensore - anche nella fase consecutiva alla riassunzione (validità che in effetti il Giudice di pace ha inteso fondare su esigenze equitative), già si è detto, esaminando il primo motivo del ricorso, che la decisione è invece conforme alla regola processuale di cui all'art. 83, c. 3, c.p.c. e che in ogni caso il Comune è privo di interesse a criticare la motivazione della decisione sul punto in cui, disattiva la eccezione di controparte, si è riconosciuta la persistenza della costituzione in giudizio del Comune pur dopo la riassunzione davanti al Giudice di pace di Piedimonte Matese.
8.6 Inammissibile è pure la censura sub g) per avere il Giudice di pace negato nella specie la "cessazione della materia del contendere" come effetto del sopravvenuto pagamento da parte dell'attore della somma iscritta a ruolo e riportata nella cartella esattoriale, sicché l'apprezzamento in proposito (e cioè delle circostanze intervenute nel corso del processo che chiederebbero - in ipotesi - la posizione di contrasto tra le parti) è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12614/1995).
8.7 Sub h) il ricorrente censura, per violazione dell'art. 112 c.p.c., l'avere il Giudice di pace negato fondamento nel merito alla pretesa dal Comune fatta valere attraverso il procedimento di ricusazione esattoriale (per difetto della prova in ordine alla prestazione di erogazione dell'acqua potabile e in ogni caso in ordine alla entità della stessa), quando invece l'attore - atente si era limitata a chiedere l'accertamento della estinzione del diritto del Comune per intervenuta prescrizione.
La censura così formulata è in parte infondata e in parte inammissibile. Il giudice di pace, infatti, benché avesse accolto la difesa principale dell'attore in ordine alla prescrizione del diritto di credito del Comune, ha tuttavia esaminato anche la prospettazione subordinata dal MI (che aveva in ogni caso negato il fondamento nel merito della pretesa del Comune, contestando in particolare il criterio di suddivisione pro capite - tra gli utenti del costo del servizio) Non sussiste dunque il lamentato vizio di ultrapetizione, mentre inammissibile è l'ulteriore profilo della censura, là dove si critica l'apprezzamento - negativo - compiuto dal Giudice di pace in ordine agli elementi di prova documentale sui quali il Comune aveva fondato la sua specifica pretesa verso il MI e perciò si denuncia un error in indicando, non deducibile come motivo di cassazione della decisione del giudice di pace resa secondo equità.
8.8 Sub i), infine, della secondo sezione del ricorso, il Comune di Sparanise denuncia "errata applicazione dell'art. 2948 c.c.- per avere il Giudice di pace ritenuto operante nella specie la prescrizione, essendo decorso il termine di cinque anni dal giorno in cui il credito era divenuto esigibile (31 luglio 1992), negato effetto interruttivo del termine al riguardo agli atti - provvedimenti - dal Comune documentati, escluso inferire la rilevanza dalle circostanze di patto dedotte nella istanza probatorio dello stesso Comune in ordine al compimento di un asserito specifico atto di costituzione in mora. Aggiunge il ricorrente che nella specie dovrebbe operare la prescrizione decennale (in via generale nei confronti di Comuni, come quello di Sparanise, in dichiarato stato di dissesto) e pure con riguardo alla domanda considerata sul fondamento dell'art. 2041 c.c.. Così argomentata, la censura, che denuncia la violazione di norme sostanziali che regolano il rapporto dedotto in giudizio, nonché vizi di motivazione in ordine all'apprezzamento dei documenti prodotti e alla valutazione negativa della rilevanza delle proposte istanze probatori, è inammissibile perché diretta alla pronuncia nel merito che il giudice di pace ha reso secondo equità in causa il cui valore non eccede lire due milioni.
9. Il ricorso, affidato a motivi in parte inammissibili e in parte infondati, deve essere perciò rigettato. Non può dirsi tuttavia che il Comune di Sparanise abbia agito in questa sede di legittimità con dolo o colpa grave, come afferma la difesa del MI, la cui domanda fondata sulla asserita responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve essere perciò respinta. E anzi nella complessità di talune questioni poste dal presente ricorso (il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione - d'ufficio - della nullità della sentenza impugnata) ravvisa il Collegio giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal controricorrente e compensa tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2002