Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9258
CASS
Sentenza 25 giugno 2002

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Il vizio di illegale costituzione del giudice - derivante dalla riassunzione della causa e dalla prosecuzione del processo, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione del giudice adito, davanti al diverso ufficio giudiziario del giudice designato come sostituto, dovendo in tal caso il processo proseguire davanti all'ufficio giudiziario originariamente adito con l'esplicazione, ivi, della funzione giurisdizionale da parte del sostituto come titolare, per detta causa, dell'ufficio del giudice sostituito - implica la nullità della sentenza, e non l'inesistenza della stessa (per assimilazione all'ipotesi di mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice), dovendosi escludere che la pronuncia provenga da un organo privo di alcun potere giurisdizionale; detta nullità, peraltro, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. (il quale fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio generale di conversione delle cause di nullità in motivi di gravame, con la conseguenza che la mancata, specifica denuncia dell'indicato vizio attraverso lo strumento, e secondo le regole, dell'impugnazione comporta la formazione di un giudicato "interno" sul punto, ostativo alla ulteriore rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'impugnazione.

Il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato per la proposizione del ricorso - termine previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - è stabilito dal legislatore per il procedimento dinanzi alle commissioni tributarie; esso, pertanto, non opera per l'azione di accertamento negativo, svolgentesi dinanzi al giudice ordinario, della debenza del canone, reclamato dall'ente municipale, per la fornitura di acqua potabile, il quale non ha natura di imposta o tassa e trova titolo negli impegni convenzionalmente assunti, a nulla rilevando che per la riscossione di tale corrispettivo l'ente locale si sia avvalso del concessionario del servizio esattoriale, ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, utilizzando gli strumenti - ruolo e cartella esattoriale - propri delle entrate tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9258
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9258
    Data del deposito : 25 giugno 2002

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