Sentenza 28 ottobre 2002
Massime • 1
La rilevabilità d'ufficio di una nullità deve coordinarsi con i principi generali del processo, per cui il rilievo ex officio ( nella specie, relativo al difetto di "ius postulandi" in capo al difensore di un'Autorità Portuale per mancanza di delibera "ad hoc" della stessa )resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi in conseguenza della pronunzia esplicita sulla questione ovvero della definizione implicita della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/2002, n. 15168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15168 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI B. PETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (19722/99 R.G.) proposto da:
Autorità Portuale di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore AU SC, elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Fontane n. 10, presso lo studio legale Ghia, difeso dall'avv. Roberto Paviotti, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Lloyd Triestino di Navigazione s.p.a.
- intimata -
nonché sul ricorso (22732/99 R.G.) proposto da:
Lloyd Triestino di Navigazione s.p.a., in persona del procuratore speciale AU AL, elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini n. 86, presso lo studio legale Zunarelli e associati, difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Stefano Zunarelli nonché dall'avv. Nicola Adragna, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
Autorità Portuale di Trieste;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 250/99 del 19 marzo - 27 aprile 1999 (R.G. 811/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. R. Paviotti per la ricorrente principale e l'avv. N. Adragna per la ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo il rigetto del quarto motivo del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 23 aprile 1996 l'Autorità Portuale di Trieste, succeduta all'Ente autonomo del Porto, ha proposto opposizione al decreto con il quale il presidente del tribunale di Trieste le ha ingiunto di versare alla Lloyd Triestino di Navigazione s.p.a., la somma di lire 1 miliardo e 600 milioni, oltre interessi a titolo di ristorni Fondo Incrementi Traffici e conguaglio tariffario sulle prestazioni lavorative rese nel 1991, sulla base della delibera n. 208/92 del Comitato direttivo della Autorità portuale. Eccepiva l'opponente il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, atteso che la opposta non poteva vantare alcun credito.
Gli impegni proposti dalla Commissione speciale Incremento Traffici Portuali (che avrebbero dovuto essere approvati dal Comitato direttivo dell'ente portuale) per il 1990 e il 1991, osservava l'opponente, eccedevano gli stanziamentì effettivi erogati dal Commissario di Governo e quindi l'ente non aveva alcun obbligo di erogare somme di danaro in mancanza di copertura finanziaria. In via subordinata, infine, l'Autorità opponente contestava, altresì, la quantificazione degli interessi.
Costituitasi in giudizio la società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale, con sentenza 25 novembre 1997 ha rigettato la proposta opposizione. Gravata tale pronunzia dalla soccombente Autorità Portuale di Trieste la corte di appello di Trieste, con sentenza 27 aprile 1999 così provvedeva: revoca il decreto ingiuntivo 9 - 11 marzo 1996 del presidente del tribunale di Trieste;
in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Lloyd Triestino di Navigazione s.p.a. nei confronti dell'Autorità Portuale di Trieste condanna questa ultima al pagamento in favore della prima dell'importo capitale di lire un miliardo seicento milioni e alla corresponsione, su tale somma, degli interessi legali dall'8 marzo 1993.
Disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. la corte del merito ha ritenuto che dal tenore letterale della delibera n. 208 del 1992 e dalla sequenza procedimentale adottata si deduceva che con la stessa era stato deliberato in via definitiva di attribuire le provvidenze specificate nelle tabelle allegate e che sussisteva, pertanto, la giurisdizione dell'a.g.o. e il diritto vantato dalla società appellata, anche perché la delibera che aveva riconosciuto il diritto a percepire i contributi non era stata ne' esplicitamente, ne' implicitamente revocata.
Quanto agli interessi, ancora, quei giudici hanno affermato che per la loro decorrenza era necessaria la messa in mora, trattandosi di pagamenti da effettuarsi presso la tesoreria dell'ente e che nella specie la prima intimazione scritta per il pagamento dei contributi afferenti l'anno 1991 risultava effettuata con raccomandata 9 marzo 1993, per cui solo da quest'ultima data potevano decorrere gli interessi.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso la Autorità Portuale di Trieste, affidato a quattro motivi. Resiste, con controricorso la Lloyd Triestino di Navigazione s.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.
Disposta la riunione dei ricorsi le SS.UU di questa Corte con sentenza 30 ottobre 2001 n. 13539, hanno rigettato il ricorso incidentale e i primi tre motivi del ricorso principale e, dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, hanno rimesso gli atti al primo presidente per l'assegnazione alla sezione semplice.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Successivamente alla pronunzia delle Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13539, nella memoria ex art. 378 c.p.c. in data 6 maggio 2002, nonché in sede di discussione orale nel corso della odierna udienza, la difesa della ricorrente incidentale, Lloyd Triestino di Navigazione s.p.a., ha eccepito in limine la nullità della costituzione in giudizio dell'Autorità Portuale e di ogni atto successivo per difetto di ius postulandi.
Si osserva, al riguardo, infatti, che la Autorità Portuale di Trieste si è costituita in giudizio con il patrocinio di avvocato libero professionista anziché della Avvocatura dello Stato. Nella specie - si evidenzia - il difensore della Autorità Portuale di Trieste, avv. Roberto Paviotti, è privo di ius postulandi per difetto di delibera motivata dell'Autorità Portuale di Trieste e per mancata sottoposizione della stessa al competente organo di vigilanza in applicazione "dell'art. 43, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 11, l. 3 aprile 1979, n. 103, in relazione al d.P.C.M. 4 dicembre 1997, con cui all'Avvocatura
dello Stato è stata attribuita la rappresentanza e la difesa in giudizio delle autorità portuali".
Si è a fronte, nel caso concreto, si evidenzia sempre al riguardo da parte della ricorrente incidentale, a una nullità rilevabile di ufficio e in ogni stato e grado del giudizio, perché attinente alla valida costituzione del rapporto processuale.
2. La deduzione è inammissibile.
Giusta quanto assolutamente pacifico in giurisprudenza - nonché presso una più che consolidata dottrina in argomento - la regola ora invocata dalla difesa della ricorrente principale relativa alla rilevabilità d'ufficio e, quindi, in ogni stato e grado del giudizio, di alcune nullità non può non coordinarsi con i principi generali del processo.
Giusta questi, in particolare, la rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio delle nullità rilevabili d'ufficio resta preclusa per effetto del giudicato interno formatosi in conseguenza della pronunzia esplicita sulla questione, ovvero della definizione implicita della stessa (cfr., da ultimo, Cass. 9 gennaio 2002, n. 194, nonché Cass. 19 marzo 2001, n. 3929 e Cass, 23 maggio 2000, n. 6698). Non controverso quanto precede si osserva che la costituzione in giudizio della Autorità Portuale di Trieste nel presente procedimento è stata già vagliata da questa Corte con la sentenza resa dalle sezioni unite il 30 ottobre 2001 con il n. 13539. Quest'ultima, come riferito in parte espositiva, investita dei diversi ricorsi ( 19722/99 e 22739/99 R.G.) avverso la stessa sentenza (13 marzo - 27 aprile 1999 della Corte di Appello di Trieste) ha esaminato le questioni di giurisdizione prospettate sia con il ricorso incidentale prodotto dalla Lloyd Triestino di Navigazione s.p.a., sia con il ricorso principale presentato dalla Autorità Portuale di Trieste con il patrocinio dell'avv. Paviotti, rigettando il ricorso incidentale nonché i primi tre motivi del ricorso principale.
È evidente, pertanto, avendo la ricordata sentenza rigettato alcune delle censure hinc inde proposte dalle parti avverso la pronunzia di merito, che le SS.UU., ancorché per implicito, hanno ritenuto che nell'ambito del giudizio conclusosi con la più volta ricordata pronunzia 19 marzo - 27 aprile 1999 della Corte di Appello di Trieste il rapporto processuale si era regolarmente costituito tra le parti.
Avendo, inoltre, le SS.UU. esaminato il contenuto del ricorso principale proveniente dalla Autorità Portuale di Trieste con il patrocinio dell'avv. Paviotti, senza rilevare l'ora denunziato difetto di ius postulandi del detto difensore, è di palmare evidenza che sulla rituale costituzione del contraddittorio in questo giudizio di legittimità - ancorché articolatosi, a norma dell'art. 142 disp. att. c.p.c. in più sentenze - si è formato il giudicato implicito.
La questione, infatti, della sussistenza dello ius postulandi in capo ai difensori delle parti è pregiudiziale all'esame dei motivi di ricorso inclusi quelli relativi alla giurisdizione e deve essere esaminata con precedenza al fine di vagliare la ammissibilità del ricorso (o ricorso incidentale) stesso.
3. Come osservato in parte espositiva, i giudici del merito, revocato il decreto emesso dal presidente del tribunale di Trieste il 9-11 marzo 1996, con il quale era stato ingiunto all'Ente Autonomo Porto di Trieste (ora Autorità Portuale di Trieste) il pagamento della somma capitale di lire un miliardo e seicento milioni, oltre interessi dal 1^ luglio 1992 (data della delibera del Comitato direttivo dell'Ente Autonomo Porto di Trieste n. 208/92) hanno condannato l'Autorità Portuale di Trieste al pagamento della somma di lire un miliardo e seicento milioni oltre interessi dall'8 marzo 1993.
I detti giudici, sono pervenuti a una tale conclusione sul rilievo che data la natura querable dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per le quali le norme sulla contabilità pubblica prevedono, in deroga all'art. 1182, comma 3, c.c., il pagamento presso la tesoreria dei singoli enti, il ritardo nel pagamento non comporta la mora ex re, essendo invece necessario, affinché sorga la responsabilità per il tardivo pagamento, la costituzione in mora, mediante intimazione scritta, ai sensi dell'art. 1219 c.c. Poiché nella specie la prima intimazione scritta per il pagamento dei contributi afferenti l'anno 1991 risultava effettuata, dalla s.p.a. Lloyd Triestino di Navigazione esclusivamente con raccomandata 8 marzo 1993, solo da quest'ultima data potevano decorrere gli interessi.
4. Con il quarto motivo di ricorso (unico non esaminato dalla Sezioni Unite con la propria pronunzia) l'Autorità Portuale di Trieste censura tali proposizioni denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto".
Si osserva, in particolare, che la corte di appello di Trieste ha erroneamente attribuito valore di atto di costituzione in mora alla lettera 8 marzo 1993, senza considerare, da un lato, che la lettera stessa appare priva di qualsiasi riscontro (come la cartolina di ricevimento della raccomandata, che valga a comprovare la sua effettiva spedizione e il suo effettivo ricevimento da parte del destinatario e la certezza della sua data), dall'altro, che la lettera stessa risulta trasmessa al Comitato Incremento Traffici che non aveva veste per dare corso al pagamento, da ultimo, infine, che la stessa contiene la sollecitazione a un intervento e non può, quindi, qualificarsi messa in mora.
5. Oppone parte controricorrente che le eccezioni sopra riassunte non risultano mai prospettate in sede di merito e le stesse, pertanto, non potranno trovare accoglimento.
6. La censura è inammissibile.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
6.1. In primis si osserva che in tema di interpretazione degli atti unilaterali - regolati, ai sensi dell'art. 1324 c.c., alla stregua dei contratti - vale il principio secondo il quale la interpretazione della volontà negoziale delle parti, compiuta dal giudice del merito, non è soggetta al sindacato di legittimità, quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dagli art. 1362 ss. c.c., e congruamente motivata e la parte che voglia denunciare un errore di diritto od un vizio di ragionamento nella detta interpretazione non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui ai citati art. 1362 ss., ad essa incombendo, invece, l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 22 marzo 2001, n. 4147). Pacifico quanto sopra e pacifico che i giudici del merito hanno interpretato la lettera raccomandata 8 marzo 1993 nel senso che la stessa era pervenuta a conoscenza del destinatario (nel senso che l'atto di costituzione in mora non è non soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali, cfr. Cass. 9 settembre 1996, n. 8180, nonché Cass. 23 agosto 1990, n. 8621) e era idonea, a norma dell'art. 1219 c.c., a costituire in mora la parte debitrice, è evidente la inammissibilità della censura in esame.
Con la stessa, infatti, parte ricorrente, lungi dall'indicare errori di ermeneutica, o di diritto, commessi dai giudici a quibus in sede di interpretazione del documento in questione, si limita a offrire - peraltro in termini assolutamente generici - una diversa lettura di quel documento.
6.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva - come assolutamente pacifico in dottrina come presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice - che il ricorso per cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte - a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., 13 settembre 1999, n. 9734). Il ricorrente per cassazione - pertanto - il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass., 13 maggio 1999, n. 4754). È palese, quindi, alla luce delle considerazioni svolte sopra, che parte ricorrente non poteva limitarsi a fare generico riferimento alla raccomandata 8 marzo 1993, assumendo che la stessa era stata malamente valutata dai giudici a quibus, anche quanto al destinatario della stessa, ma doveva, eventualmente, trascrivere in ricorso il contenuto della stessa, con puntuale indicazione, dell'Ente cui la raccomandata stessa era stata inviata - senza che rilevi l'organizzazione interna dell'ente stesso in più uffici -, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzare la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere delle censure in esame.
7. Quanto alle spese di lite, di questo giudizio di legittimità, ritiene la corte sussistano giusti motivi onde disporne la parziale compensazione nella misura del 50%. La residua parte, liquidata come in dispositivo, farà carico esclusivo alla ricorrente principale Autorità Portuale di Trieste.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il quarto motivo del ricorso principale;
dispone, tra le parti, la parziale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità nella misura del 50% e condanna la ricorrente principale Autorità Portuale di Trieste al pagamento della residua parte liquidata, in euro 168,00, oltre euro 8.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 13 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2002