Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
6-6 87506 024 30 / 03 P I . E A Imposta di registro Li- N D D A quidazion T S 8 IN NOVE D OPOLO ITALIANO N 1 2 O 3 S 1 6 * . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE * * 7 N 6 1 SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 2871/2000 Cron. 5504 composta dagli Ilimi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Altieri Consigliere Ud. 21.06.2002 Dott. Massimo Oddo E N IO Z A Consigliere Dott. AO Giuliani SS E L A I C IV I D Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere C A REM E P Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere N SU IO RTE 6 P 0 ha pronunciato la seguente O C 5 M A 7 SENTENZA C 6 + sul ricorso proposto dai signori DR UA, LA ON OT ON, in qualità di eredi del signor CH ON, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianmarco Tardella e presso di lui elettivamente domi- ciliati in Roma, via Giacomo Puccini, n. 9, in virtù di procura speciale ad litem autenticata per atto del notaio Maurizio Bianconi;
- ricorrente -
contro l'Amministrazione finanze dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uf- fici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato ex lege,
- controricorrente -
ML_ 2883 ] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 22 giugno 1999, n. 109/7/99, depositata il 14 settembre 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 2) giugno 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avvocato Eugenio Della Valle per la ricorrente;
udito l'avvocato Giovanni AO Polizzi per il Ministro delle finanze;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pi- vetti, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e per l'i- nammissibilità del secondo motivo o, in subordine, per il suo rigetto;
Svolgimento del processo 1.1. Il 26 gennaio 2000 i signori DR UA, LA ON e AO ON notificano al Ministro delle finanze, presso l'Avvocatura generale dello Stato, un ricorso per la cassazione della sentenza della Com- missione tributaria regionale di Venezia 22 giugno 1999, n. 109/7/99, depo- sitata il 14 settembre 1999, che ha accolto l'appella dell'Ufficio delle entrate di Treviso 1 contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso 4 novembre 1996, n. 188/7/96, che aveva accolto il ricorso dei con- tribuenti contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 921 V000180/004/C.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il 13 dicembre 1991 il signor CH ON acquista un complesso immobiliare con un prezzo dichiarato in atto di lire 300.000.000; - nel rogito viene richiesta l'attribuzione di rendita catastale ai sensi dell'art. 12 L. 13 maggio 1988, n. 154; M 2 il 12 aprile 1996 l'Ufficio del registro di Treviso notifica un avviso di li- quidazione, secondo quanto comunicato dall'UTE, e determina le conse guenti maggiori imposte in conformità al valore di lirę 373.727.000; - il ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione è accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso con sentenza 4 novembre 1996, n. 188/96; - l'appello dell'Ufficio è accolto dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale Venezia 22 giugno 1999, n. 109/7/99, è così motivata: il primo giudice è incorso in un errore quando ha annullato l'avviso di li- - quidazione per la mancata previa adozione da parte dell'Ufficio, ai sensi de- gli art. 51 e 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, di un avviso di accertamento;
il presupposto impositivo e la relativa indicazione dei tempi e dei modi - dell'attività di recupero, per il caso in discussione, dopo la prima fase di re- gistrazione dell'atto, vanno individuati nella L. 13 maggio 1988, n. 154, di cui la parte ha chiesto l'applicazione ai fini dell'attribuzione della rendita ca- tastale;
- tale norma non prevede nessuna attività di accertamento da parte dell'Uffi- cio, se non quella di cui all'art. 12. 1, nel caso in cui il contribuente ometta la presentazione di una formale istanza per l'attribuzione della rendita catastale automatica da allegare alla domanda di voltura da presentare;
solo in tali ca- si la norma prevede che l'Ufficio procede alla sua normale attività di verifica degli atti ai sensi degli art. 51 e 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131; तू 3 - nella fattispecie, invece, la L. 13 maggio 1988, n. 154, prevede che l'Uffi- cio procede al recupero della differenza di imposta senza dover procedere ad attività di accertamento.
2.1. I ricorrenti sostengono il loro ricorso per cassazione, integrato con memoria, con due motivi di impugnazione.
2.2. I ricorrenti concludono chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento e con vittoria di spese, di- ritti ed onorari.
3.1. B Ministro delle finanze resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia respin- to, con vittoria di spese ed onorari di causa. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli art. 51 e 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
4.2. I ricorrenti sostengono, al riguardo, che erroneamente ed immo- tivatamente il giudice d'appello avrebbe interpretato l'art. 12.1 DL 14 marzo 1988, n. 70, nel senso che l'Ufficio del registro, a seguito dell'attribuzione di rendita dell'immobile trasferito, possa recuperare l'imposta dovuta sulla dif- ferenza tra il valore dichiarato e quello risultante dal cosiddetto sistema di valutazione automatica senza dover procedere ad attività di accertamento.
4.3. Il motivo è infondato. Infatti, se si realizzano due condizioni: M 1) che il contribuente, che sia soggetto passivo dell'imposta di registro di un atto avente per oggetto un immobile ancora privo dell'attribuzione di rendi- ta catastale, chieda, in base all'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, l'applicazione dell'art. 52.4. DPR 26 aprile 1986, n. 131, e 2) che il valore derivante dall'applicazione dei criteri automatici sia superio- re al valore dichiarato nell'atto registrato, l'Ufficio legittimamente richiede la maggiore imposta dovuta, adottando e notificando un avviso di liquidazione e non un avviso di accertamento. Questa interpretazione della normativa regolativa della fattispecie è basata sulle seguenti ragioni: 1) dalla formulazione letterale delle disposizioni normative appena richiamate si desume che l'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n 154, richiama espressamente solo il comma 4 dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, trascurando qualsiasi riferimento al primo comma dello stesso articolo, d'altra parte, il primo e il quarto comma dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, disciplinano l'esercizio di due pote- ri amministrativi di accertamento tributario tra di loro diversi ed alternativi, nel senso che, quando esistono i presupposti per applicare l'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, l'Ufficio non può esercitare il potere di accertamento o di rettifica attribuitogli dal primo comma dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'alternatività tra potere di accertamento e potere di liquidazione dell'imposta di registro in base ai cri- teri automatici è confermata, poi, dall'ultimo periodo dell'art. 12.1. DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, secondo il quale 5 «In caso di mancata presentazione della ricevuta [dell'istanza di attribu- zione della rendita catastale] nei termini [cioè di sessanta giorni], l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131..>>>; 2) l'interpretazione fornita è coerente con il sistema dei poteri dì ac- certamento tributario, perché l'avviso di accertamento di maggior valore a di rettifica è adottato dall'ufficio nell'esercizio di un potere discrezionale tecnico, mentre nell'ipotesi in cui il valore sia calcolato presuntivamente sulla base della rendita catastale l'ufficio non esercita un potere di valuta- zione, ma un potere che è privo di qualsiasi discrezionalità, anche tecnica, e si limita all'effettuazione di merc operazioni aritmetiche;
3) sarebbe, inoltre, contraddittorio ammettere che il contribuente, che abbia chiesto che il valore del bene sia determinato secondo un criterio pre- suntivo, possa poi, quando tale criterio gli viene applicato, contestare la de- terminazione vincolata, e puramente aritmetica, dell'ufficio, rimettendo in discussione tutto il rapporto tributario;
4) la soluzione accolta non pregiudica il diritto del contribuente di tutelare, anche in sede giurisdizionale, la propria situazione soggettiva, per- ché egli può ricorrere al giudice tributario contro l'atto di classamento per dimostrare la non conformità ai parametri legali della valutazione del bene (Corte costituzionale 18 ottobre 1995, n. 463).
5.1. Col secondo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 76.1 bis DPR 26 aprile 1986, n. M 121, o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
5.2. I ricorrenti sostengono, in proposito, che, anche ammettendo che la procedura utilizzata nella specie dall'Ufficio del registro di Treviso sia quella corretta, cioè adozione di un avviso di liquidazione in luogo di un avviso di accertamento, il giudice di appello avrebbe omesso di rilevare l'in- tervenuta decadenza ai sensi dell'art. 76.1 bis DPR 26 aprile 1986, n. 131, malgrado l'espressa richiesta avanzata in proposito dai contribuenti.
5.3. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Il motivo è inammissibile, perché le ragioni addotte a suo sostegno sono generiche, essendo formulate in maniera tale che il giudice di legittimi- tà non è posto in grado, sulla base del solo ricorso per cassazione, di valuta- re la fondatezza della censura, la quale richiederebbe la riproduzione testua- le di quelle parti degli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio, che, secondo i ricorrenti, giustificherebbero la loro pretesa. Il motivo è stato, dunque, formulato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il motivo in esame è, comunque, infondato, perché il termine fissato dall'art. 76.1.bis DPR 26 aprile 1986, n. 131, riguarda il potere di rettifica e di liquidazione ex art. 52.1, e non il potere ex art. 52.4, che, in quanto abbia come presupposto il ricorso al preventivo accatastamento richiesto ai sensi dell'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, fa riferimento, per il computo del ter- mine, a date diverse da quella della registrazione dell'atto, 6. Per le considerazioni esposte il ricorso dev'essere rigettato. M 7 7 La natura della controversia rende equo che si compensino tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2002. It Presidente Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE C1 Arnaldo SA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 FEB. 2003 IL CANCELLIERE 1 Oggi Arnaldo AS ESENTE AI SEMM E DAL M. 107 18. AM. TIL