Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11613 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR MADISUP1 1 6 13 /02 SEZIONE LA ORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 13293/9 9 Dott. Pietro CUOCO Consigliere 15521/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 28221 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS -Rel. Consigliere Ud.11/02/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: TI LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CORAZZIERI 92, presso lo studio dell'avvocato UBALDI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende DALMONTE MASSIMO, giusta all'avvocatounitamente delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA SICILIA SPA;
intimato e sul 2° ricorso n° 15521/99 proposto da: SICILIA SPA, in persona del legale 2002 BANCA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 648 -1- in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO' giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
TI LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CORAZZIERI 92, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO DALMONTE, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 420/98 del Tribunale di avverso RAVENNA, depositata il 26/06/98 R.G.N. 210/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DALMONTE;
udito l'Avvocato BIONDO per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22.1.1996 il dott. TI Tullio ha chiesto al pretore di Ravenna, giudice del lavoro, di datore di lavoro Banco di Sicilia a pagargli condannare l'ex il risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della mancata promozione nell'anno 1992 al grado di vice direttore, con violazione delle clausole regolamentari e dei criteri generali di buona fede e correttezza in una selezione concorsuale. Con sentenza 4.2.1997 il Pretore, in parziale accoglimento Axy del ricorso, ha dichiarato l'inadempimento della convenuta all'obbligo di osservare i criteri di buona fede e correttezza in occasione della selezione in esame, e la condannava a rifondere al ricorrente i danni arrecatigli possibilità di promozione,dalla perdita della equitativamente liquidati nella misura del 50% delle retribuzioni che 1'TI avrebbe percepito nel grado superiore nel periodo intercorrente fino all'intervenuta cessazione dal servizio. Il primo giudice osservava che il lavoratore ammesso ad una selezione sulla base di criteri discrezionali non vanta un diritto alla promozione, bensì al corretto esercizio, da parte del datore di lavoro, del relativo potere discrezionale alla luce di parametri di buona fede e correttezza. Distingueva perciò tra la lesione del diritto alla promozione e la perdita della probabilità di promozione (cd. perdita di chance), negando nella fattispecie la sussistenza della prima ipotesi e riconoscendo invece la seconda. Riteneva che il ricorrente avesse provato le lesione di criteri di correttezza e buona fede. Rilevava in fatto che la procedura concorsuale prevedeva una valutazione basata sull'assegnazione di un punteggio fisso о retrospettivo (relativo a titoli quali la pregressa esperienza, i servizi Axy resi, il livello culturale, ecc.), e di un punteggio discrezionale О prognostico (relativo alle capacità ed attitudini alle funzioni del grado superiore, a propria volta ricavabili dalle note di qualifica redatte dal datore di lavoro); che il ricorrente aveva punteggi fissi assai elevati e superiori ad alcuni promossi;
che i criteri di attribuzione del punteggio discrezionale da parte della banca non apparivano giustificati alla luce delle note di qualifica, da cui erano tratti. Confrontando la nota di qualifica dell'TI (punteggio 10) con quelle di dipendenti ai quali era stato attribuito un punteggio superiore (punteggio 15), il pretore riteneva che la valutazione della banca apparisse del tutto immotivata, posto che la stessa, a fronte 4 della nota di qualifica concernente il ricorrente, redatta in termini assai elogiativi, aveva ingiustificatamente attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato ad altri dipendenti, le note dei quali non erano certo redatte in termini di maggiore apprezzamento quanto alle attitudini professionali. In un simile contesto, nel quale il datore di lavoro non aveva addotto alcun elemento atto a spiegare tali discrepanze, il giudice di primo grado riteneva che ad un Axy corretto uso del potere di valutazione della banca sarebbe verosimilmente conseguito un ragionevole grado di probabilità favorevole per il ricorrente alla nomina nella categoria superiore, ma non la promozione certa, tanto più che tra l'TI e l'ultimo dei promossi erano collocati altri 15 dipendenti. Anzi il Pretore negava in radice, proprio alla luce di tale discrezionalità, che il lavoratore possa fornire la prova del sicuro esito positivo dello scrutinio ove il datore di lavoro avesse svolto corretto esercizio di quest'ultima; ed in ogni caso il giudice non potrebbe sostituirsi al datore di lavoro nelle relative valutazioni, ad esempio mutando il punteggio assegnato al dipendente con altro ritenuto più 5 congruo, proprio perché detta valutazione attiene al merito dell'attività discrezionale in esame. Sancito pertanto il diritto dell'AT ad una tutela la quantificazione di risarcitoria, il Pretore rapportava quest'ultima al grado di probabilità di vittoria nel concorso, e quindi tenendo conto da un lato dell'attribuzione ricorrente di elevati punteggi fissi, nonché della al sussistenza di uno scarto minimo nei punteggi discrezionali rispetto ai promossi;
dall'altra della circostanza che А л comunque l'TI era preceduto in graduatoria, rispetto all'ultimo dei promossi, da altri 15 dipendenti, così quantificar de le probabilità di promozione nel 50%, con conseguente attribuzione allo stesso, a titolo risarcitorio, del 50% delle differenze retributive che sarebbero maturate nella qualifica superiore. Avverso tale sentenza proponevano appello principale l'AT ed appello incidentale la BA. Il ricorrente principale censurava la sentenza impugnata in primo luogo per la sua contrarietà alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, pur richiamata dal pretore, la quale ammette l'accertamento giudiziale del diritto alla promozione da parte del lavoratore, anche in ipotesi di valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro, ove sia provato 6 da un lato un uso scorretto da parte del primo del relativo potere e dall'altro che il corretto uso dello stesso avrebbe per il secondo comportato senz'altro la vincita del concorso, spostando la questione dal terreno sostanzialecosì (configurabilità o meno del diritto alla promozione) a quello della prova. premesso, censurava la valutazione negativa operata Tanto sentenza impugnata delle prove offerte sulla dalla sussistenza del nesso causale tra la ritenuta scorrettezza delle valutazioni della banca e la mancata promozione Axy dell'TI, nonché il rigetto della richiesta istruttoria di acquisire copia degli atti di procedimento penale pendente avanti alla Procura della Repubblica di Palermo relativo a sospette gravi irregolarità poste in essere da funzionari della banca convenuta proprio in relazione ai criteri di attribuzione delle promozioni, e segnatamente degli accertamenti relativi ad un vero e proprio "schedario delle raccomandazioni" contenente numerosi nominativi (ben 2.551) di persone da favorire. Ove infatti, in esito a quest'ultima, fosse emerso l'inserimento negli elenchi dei “raccomandati” di dipendenti posti in graduatoria in posizione più avanzata rispetto a quella dell'TI, la lesione del diritto alla promozione da parte dello stesso sarebbe risultata del tutto 7 evidente, con conseguente necessità di reiterazione della richiesta di ammissione di tale mezzo istruttorio. Infine, l'appellante contestava il criterio adottato dal giudice di primo grado per quantificare l'entità del risarcimento, e segnatamente la limitazione cronologica di detto ristoro fino alla cessazione dell'TI dal servizio. In particolare, rilevava che, in caso di accoglimento della domanda principale, il pregiudizio economico subito dal ricorrente si sarebbe tradotto (anche) Aze nel minor trattamento pensionistico erogato per effetto della minor retribuzione percepita a causa della mancata promozione, con conseguente necessità di estendere l'arco di tempo preso in considerazione dal pretore in base ai coefficienti medi di vita nazionale. Con memoria depositata in data 7.5.1998 si costituiva in giudizio il Banco di Sicilia, contestando la fondatezza delle prospettazioni avversarie e chiedendo, con appello incidentale, di essere assolta da tutte le domande formulate dall'TI, con conseguente restituzione da parte di quest'ultimo delle somme erogategli. Con sentenza 21 maggio/26 giugno 1998 n. 420 il Tribunale di Ravenna rigettava i motivi dell' appello principale relativi 8 al mancato riconoscimento della lesione del diritto alla promozione, nonché l' appello incidentale. In accoglimento del motivo dell' appello principale relativo alla quantificazione del danno, determinava 10 stesso equitativamente (in aumento) in L. 60 milioni, tenuto conto altresì dell'arco temporale successivo alla cessazione del rapporto, per la sua proiezione sul trattamento pensionistico. Infatti, ove avesse ottenuto la promozione, il solo avrebbe percepito una maggiore ricorrente non Axey retribuzione, ma avrebbe altresì beneficiato, in ragione di trattamentotale circostanza, di un più favorevole pensionistico, dato del quale il Tribunale ha tenuto conto, sia pure solo come criterio di raffronto, al fine di determinare l'entità della tutela risarcitoria. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'AT, con tre motivi. La banca intimata si costituita con controricorso, resistendo;
ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 6 Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. I primi due motivi del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale attengono alla pronuncia sulla lesione del diritto al corretto espletamento delle procedure concorsuali;
il terzo motivo del ricorso principale ed il incidentale alla quantificazione del secondo del ricorso danno. Il primo gruppo di motivi va esaminato unitariamente, per la Ax loro connessione e, al suo interno, va esaminato per primo, per il suo carattere potenzialmente assorbente, il primo motivo del ricorso incidentale, con cui la BA, deducendo insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene accertato l'esercizio scorretto del potere discrezionale da parte della società, così travisando il contenuto delle note di qualifica. Rileva in fatto che dei 188 candidati della tornata concorsuale del 1992, ben 185 avevano la valutazione di "moltissime attitudini", ai quali è stato attribuito il punteggio fisso di 10, come per l'AT; gli unici tre 10 cui è stato assegnato un punteggio superiore, non hanno comunque ottenuto la promozione, sicché diventa irrilevante ogni discussione sulla corrispondenza di tale punteggio fisso alle note di qualifica. La mancata promozione dell'AT è dipesa non dalla circostanza che altri concorrenti abbiano ottenuto, a parità di valutazione delle attitudini, un punteggio superiore, superiore punteggio (15) conseguito da altribensì dal AXY candidati in connessione alla migliore valutazione di attitudini eccezionali conseguita nelle note di qualifica. Ciò posto, il ricorrente incidentale rileva che le note di qualifica non sono mai state impugnate neppure nel presente giudizio, sicché i giudizi ivi espressi devono ritenersi estranei alla causa petendi individuata nel ricorso introduttivo (e relativa unicamente all'attribuzione del "punteggio variabile"); sotto il profilo sostanziale, poi, le note di qualifica sono estranee alla procedura concorsuale vera e propria (che si attua attraverso la predisposizione, per ciascun candidato, delle schede di scrutinio), pur un necessario antecedente logico: come si costituendone desume anche dal regolamento per il personale che impone di redigere le note di qualifica ogni anno indipendentemente dall'esistenza o meno di una tornata concorsuale. 11 Conclude che il controllo giudiziale, una volta accertata l'esistenza e l'osservanza di criteri di valutazione precostituiti, deve arrestarsi, non potendo comunque il giudice sostituirsi al datore di lavoro nelle operazioni di scelta allo stesso riservate. Il motivo non è fondato. Le "note caratteristiche" o di "qualifica", con le quali il datore di lavoro può formulare un giudizio circa i contenuti professionali della prestazione, si pongono in rapporto di strumentalità con atti di gestione del rapporto di lavoro, Axy il controllo quali, tipicamente, le promozioni, sicché giudiziale della conformità a legge di tali atti di gestione si estende necessariamente anche alle note di qualifica (Cass. sent. n. 4823 del 25-05-1996). Dette note non sono lavoro è poiché il datore diinsindacabili in giudizio, soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo e agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonché all'onere di motivare le note stesse al fine di consentire la verifica del rispetto di tali inerente necessaria trasparenza criteri e obblighi e della (Cass. Cass. 8-8-2000 n. 10450; Cass. 27-2-1995 n. 2252; 12 Cass. 14-12-1990 n. 11891; Cass. 23-1-1988 n. 560; Cass. 6-3- 1985 n. 1850). Ciò posto, la sentenza impugnata ha rilevato che già il Pretore aveva svolto un'attenta analisi comparativa delle note di qualifica, affermando che, a fronte di note di qualifica redatte in analoghi termini assai elogiativi per l'AT e per altri suoi colleghi, la BA gli aveva attribuito un punteggio inferiore di tre punti a quello assegnato ad altri dipendenti (in particolare LI, AC e MI), le cui note non erano certo redatte in termini di maggiore apprezzamento quanto alle attitudini Alxey professionali. A fronte di tale motivazione del Pretore, ribadita dal Tribunale, che ha diligentemente riportato in sentenza le note di ciascuno, la censura della ricorrente incidentale appare generica e non focalizzata sugli specifici argomenti comparativi del Tribunale, tantopiù ove si consideri che la nota di qualifica dell'AT contiene quelle espressioni chiave (nella specie "valide capacità organizzative") che nel complesso delle valutazioni positive sembrano designare il giudizio prognostico, che interessa ai fini della selezione, circa l'attitudine alle funzioni del grado superiore. 13 Il primo motivo del ricorso incidentale va dunque rigettato, perché la sentenza impugnata, con ragionamento immune da vizi logico giuridici, ha accertato che il punteggio attribuito all'AT, in confronto con alcuni vincitori, non rispecchia gli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, i quali si traducono in un obbligo di imparzialità della stima comparativa (vedi giur. cit. infra), selezionando i dipendenti concorrenti per la promozione secondo le qualità professionali individuate dallo stesso datore di lavoro, applicando uguali criteri per uguali professionalità. Axy del ricorsoMa non sono fondati neppure il primo motivo principale, con cui il ricorrente, sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione su punto omessa, decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), in realtà censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe negato la possibilità che il giudice possa delibare il diritto del candidato alla promozione in procedure per concorso in presenza di poteri del datore di lavoro nell'attribuzione di punteggi discrezionali. Cita ed invoca i precedenti di questa Corte sul punto, passando poi ad esaminare gli elementi di fatto già sottoposti all'esame del Pretore e del Tribunale;
né il secondo motivo, con cui il ricorrente principale, deducendo ancora omessa, insufficiente 14 e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per la mancata ammissione del mezzo istruttorio costituito dallo "schedario dei raccomandati". E' opportuno premettere che le parti non censurano espressamente i principi di diritto posti а base della decisione impugnata;
ed in effetti la dicotomia tra diritto alla promozione e diritto al corretto svolgimento delle procedure concorsuali, enunciata per prima dalla sentenza pretorile, seguita dal Tribunale, è conforme all'insegnamento AX4 di questa Corte, secondo cui nelle procedure di concorso nel rapporto di diritto privato, ove sia stata raggiunta la prova sussistenza del nesso eziologico tra la violazionedella delle regole di correttezza nello svolgimento delle procedure concorsuali e nell'esercizio del potere valutativo del datore di lavoro (alla stregua dei criteri dallo stesso predeterminati) ed il riconoscimento della promozione richiesta, che sarebbe stata conseguita in mancanza di tale violazione, il datore di lavoro tenuto а risarcire al dipendente cui è negata la promozione spettantegli i danni arrecatigli, da quantificarsi nella differenza tra il complessivo trattamento economico goduto dal lavoratore e quello di cui avrebbe usufruito se avesse ottenuto la 15 promozione, oltre al risarcimento ove ne sussista la prova di ogni altro pregiudizio riflettentesi sulla persona del dipendente come conseguenza del mancato riconoscimento della promozione (quale la perdita di conoscenze, di esperienze e di professionalità scaturenti dalla qualifica non conseguita, ovvero il mancato raggiungimento di una situazione di maggior prestigio per i riflessi nell'ambiente di lavoro e nel Axe contesto sociale, ed, infine, possibili menomazioni psico-fisica ricollegabili alla negazionedell'integrità delle legittime aspettative del dipendente). Ove invece la prova di tale nesso eziologico non sia raggiunta, ma la procedura concorsuale risulti comunque essere stata espletata in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, il tenuto, in presenza di perdita di datore di lavoro è "chances" del suo dipendente, a risarcirgli i danni patrimoniali, quantificabili sulla base della percentuale di probabilità che il lavoratore aveva di risultare vincitore qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente (Cass. sent. n. 11522 del 19-11- 1997; Cass. 25-10-2000 n. 14074). E' ormai jus receptum che nel compimento delle operazioni attenersi alle di lavoro deve selettive il datore e buona fede della correttezza regole fondamentali 16 (artt. 1175 e 1375 c.c.), che si traducono in un obbligo di imparzialità della stima comparativa (cfr. tra le tante: Cass. 15 marzo 1996 n. 2167 cit.; Cass. 20 gennaio 1992 n. 650; Cass. 26 maggio 1989 n. 2526). Orbene, pur non essendo consentito al giudice sostituirsi nell'attività valutativa dell'imprenditore, specificamente nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, perché ciò tradurrebbe in una lesione della libertà di iniziativasi dall'art. 41 Cost., tuttavia economica garantita Axygiudiziario può legittimamente spiegarsi l'intervento allorquando l'esercizio del potere dell'imprenditore appaia affetto da manifesta inadeguatezza o irragionevolezza (cfr. Cass. 15 marzo 1996 n. 2167 cit.), quando, cioè, il giudizio del datore di lavoro più che discrezionale si manifesti come arbitrario come, ad esempio, può accadere allorquando si evidenzi un palese salto logico tra il giudizio comparativo e gli elementi sorreggere detto giudizio (candidatoche dovrebbero escluso dalla promozione, collocato immediatamente a ridosso in un criterio di scelta mista - dei chepromossi, basato cioè su punteggi "vincolati" e sul criterio discrezionale della competenza professionale - sia preceduto da un collega che, a parità di punteggi fissi, 17 ottenga una valutazione per la professionalità superiore alla sua, nonostante le note esprimano, anno per anno, apprezzamenti costantemente meno elogiativi). Se però non possa dimostrare il nesso di causalità tra il corretto svolgimento della procedura concorsuale e la rivendicata promozione (nel senso che se la procedura regolare egli sarebbe risultato, di certo,fosse stata il lavoratore potrà ugualmente agire in giudizio promosso), la tutela della sua posizione soggettiva al per rispetto della regolarità dell'iter concorsuale. Axm E' dunque corretta la premessa in diritto da cui muove la sentenza impugnata, secondo cui, in ipotesi di attività concorsuale fondata anche su valutazioni di ordine discrezionale, il singolo candidato che si ritenga ingiustamente escluso in tanto può vantare un diritto alla promozione (con conseguente tutela risarcitoria) in quanto egli fornisca la prova della sussistenza di un nesso causale tra lo scorretto uso di tale potere di valutazione ed il mancato accesso alla qualifica superiore. Il Tribunale ha riportato quindi tutto sul piano probatorio, con la conseguenza di limitare l'intervento richiesto a questa Corte al sindacato proprio sul vizio della giudice dimotivazione, per il quale il compito del 18 la propria legittimità non quello di sovrapporre valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che scelta di determinate conclusioni a As hanno giustificato la preferenza di altre (Cass. sent. n. 803 del 10-03-1998). L'apparente contraddizione tra i corretti principi di diritto affermati dalla sentenza impugnata, e la loro applicazione, che potrebbe apparire intermedia, al caso concreto, trova appagante spiegazione proprio nei diversi caratteri del giudizio di merito e di quello di legittimità, nei quali solo il primo ha la capacità di valutare ed apprezzare il fatto nella sua specificità e concretezza. Di qui il carattere solo esterno, e cioè sulla congruità del percorso logico, del controllo della Corte sui vizi di motivazione e sulle valutazioni probatorie. Come è ben noto, la deduzione di un vizio di motivazione cassazionedella sentenza impugnata con ricorso per conferisce al giudice di legittimità non il potere di 19 riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, Asey liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti о rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione 20 (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez.Un. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503). Nel caso di specie la Corte non ritiene censurabile l'ampio sviluppo argomentativo della sentenza impugnata, secondo cui il nesso causale tra lo scorretto uso da parte della banca dei criteri di valutazione in oggetto e la mancata promozione dell'TI appare non solo indimostrato, ma indimostrabile anche con la produzione delle c.d. liste dei raccomandati, basato sulla circostanza incontestata che tra l'appellante e l'ultimo dei promossi vi erano in graduatoria Ази collocati altri 15 dipendenti, numero elevato che ha indotto il Tribunale a ritenere, da un lato, l'impossibilità di verifica del nesso causale sopra evidenziato, e dall'altro l'irrilevanza, ai fini che interessano, delle prove richieste. Sotto il primo profilo, il Tribunale ha rilevato che la medesima doglianza si sarebbe in astratto potuta riproporre anche per gli altri quindici dipendenti, i quali pure avrebbero potuto subire una sottovalutazione e quindi in ogni caso, anche in ipotesi di corretto uso del potere di valutazione, avrebbero potuto egualmente sopravanzare il ricorrente;
questi avrebbe dovuto provare ai fini che interessano che in ogni caso il punteggio correttamente 21 attribuibile all' appellante sarebbe stato comunque tale da consentirgli di sopravanzare tutti gli altri candidati in esame. Tale probatio il Tribunale non a torto ritiene diabolica, richiedendo una valutazione comparativa tra i punteggi attribuiti ai singoli dipendenti ed una eventuale rideterminazione degli stessi alla luce dei già citati e buona fede, criteri di correttezza evidentemente non rappresentandoeffettuabile dal giudice, l'oggetto di un'attività propria del datore di lavoro. Axy Sotto il secondo profilo, al fine di dimostrare il nesso di causalità in esame dovrebbe potersi provare, non solo che tutti i candidati la cui posizione si colloca tra il ricorrente e l'ultimo dei promossi sono compresi nel predetto elenco di raccomandati, ma anche che il punteggio rispettivamente attribuito a questi ultimi è stato, in ragione di tale indebita posizione di favore, sopravvalutato rispetto a quello ai medesimi correttamente assegnabile alla luce di criteri di correttezza. I due motivi del ricorso principale vanno pertanto respinti. prostibale Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente;
deducendo applicazione dell'art. 1226 cod. civ. violazione e falsa impugnata per non avere adeguatamente censura la sentenza 22 motivato la quantificazione del risarcimento del danno e l'applicazione dell'aliquota riduttiva del 50%. A sua volta la ricorrente incidentale, con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ.; omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la in cui ha aumentato lasentenza impugnata nella parte valutazione equitativa del danno operata dal Pretore, senza considerare che, dato il carattere unitario di tale danno, la AXY liquidazione pretorile teneva già conto della componente pensionistica. Entrambi i motivi sono infondati. Il criterio di determinazione del danno, adottato dalla impugnata, sulla base della percentuale di sentenza probabilità che il lavoratore aveva di risultare vincitore qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in maniera trasparente, è corretto e corrisponde a quanto già enunciato da questa corte (Cass. 11522/1997 cit.). Costituisce poi valutazione di fatto, smentita dalla motivazione del Tribunale, come tale inammissibile in questa sede, che la quantificazione del Pretore contenesse già la componente pensionistica. 23 I ricorsi vanno pertanto rigettati. Sussistono giusti motivi, atteso l'esito del presente relative spese giudizio, per la totale compensazione delle processuali.
p.q.m.
riunisce ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, 1'11 febbraio 2002, Il PresidenteNirvan alin Il Consigliere Estensord Alata Не малей Deposit to 12zau IL CANCE:. CRE CANCELL гаисо Lav\concorso-perdita di chance2 RG 13293+15521/1999 24