Sentenza 11 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
IN0 02 88/ 02 ! REPUBBLICA ITA R E I 0 N 1 . A 1 R 1 T S . T E R N A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A O Oggetto 8 D L 6 U Espulsione dells 3 P - 6 SEZIONE PRIMA CIVILE S L F геніего R D E T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 A 4 N R.G.N. 21889/00 Dott. Mario CORDA Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.541 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 05/07/01 ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI GROSSETO, in persona del Prefetto pro 12, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la AEONE rappresenta e difende ope legis;
Rich nia studio ricorrente dal Sin IL SOLE 24 ORE 1.55 contro * 11 GEN, 2002 IL CANS CUFTA BAJRAM, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ΤΙΤΟ BORRELLO, giusta delega a margine del controricorso;
2001 -
- controricorrente -
1781 avverso il provvedimento del Tribunale di GROSSETO, 1 depositato il 27/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato Marrone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 27 settembre 1999 il Tribunale di Grosseto, visti gli artt. 13 D. Lgs. 286/1998 e 4 D. Lgs. 113/1998, nonché il D.P.C.M. 18 giugno 1999, ac- coglieva il ricorso proposto da UF RA contro il decreto di espulsione dall'Italia emesso in data 15 settembre 1999 dal Prefetto di Grosseto. Avverso tale provvedimento il Prefetto di Grosseto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. UF IF ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. b del D. Lgs. 286/1998 (ex art. 11, comma 2 lett. b della legge 40/1998), dell'art. 5, 2 commi 1 e 2, D. Lgs. 286/1998 (ex art. 5, comma 2, legge 40/98), dell'art. 2 D.P.C.M. del 12.5.1999, come prorogato dal D.P.C.M. 18.6.1999, nonché omessa e CO- munque insufficiente motivazione.
1.1. Poiché il resistente aveva trascorso in Ita- lia un mese quando venne fermato dai Carabinieri, le- gittimamente il Prefetto ne aveva disposto l'espulsio- ne per essersi lo straniero trattenuto in Italia senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto.
1.2. Il resistente non poteva aspirare all'otteni- mento di un permesso di soggiorno, essendo entrato in Italia il 15 agosto 1999, quando la vigenza dell'art. 2 D.P.C.M. 12.5.1999 era venuta meno per la cessazione dello stato di belligeranza nella zona di provenienza (Kossovo). Il successivo D.P.C.M. del 18.6.1999 si era limitato a prorogare lo stato di emergenza già procla- mato per fronteggiare le ondate di profughi riversate- si in Italia. Non esistevano più le condizioni per il rilascio di nuovi permessi di soggiorno, mentre era necessario il rinnovo di quelli rilasciati per regola- rizzare la posizione di quei profughi, in attesa di rimpatrio.
1.3. Comunque, anche se fosse stato applicabile il citato art. 2, essendosi il resistente sottratto al- 3 l'obbligo di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dal suo ingres- SO nel territorio dello Stato, da un lato, non era possibile provvedere a tale rilascio e, dall'altro, legittimamente ne era stata disposta l'espulsione.
1.4. Secondo il ricorrente, inoltre, il provvedi- mento impugnato è viziato per l'assoluta mancanza di motivazione rispetto ai punti decisivi della
contro
- versia, posto che il giudicante aveva motivato l'acco- glimento del ricorso esclusivamente attraverso il ri- Lgs. 286/1998 e del D.P.C.M. chiamo dell'art. 13 D. 18.6.1999. 2. Il ricorso è fondato per la ragione appresso precisata.
2.1. La decisione del pretore sul ricorso avverso il decreto di espulsione deve essere adottata con la forma del decreto motivato, ai sensi dell'art. 737 c.p.c., richiamato nella specifica materia dall'art. 13, comma 9, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. 2.2. La motivazione del decreto può essere anche sommaria (Cass. 13 febbraio 1980 n. 1049), ma deve CO- munque fornire sufficienti indicazioni sulle ragioni che hanno determinato la decisione, mentre non basta richiamare le norme che regolano la fattispecie.
2.3. Nel caso in esame, il giudice di merito ha 4 così motivato: "a scioglimento della riserva, visti gli artt. 13 D.Lvo 286/98 e 4 D.Lvo 113/98, nonché il D.P.C.M. 18/6/99, accoglie il ricorso".
2.4. Poiché il giudice si è limitato ad un generi- co richiamo delle norme senza precisare la ragione per la quale, in quel contesto normativo, il ricorso meri- tasse accoglimento, ne deriva la nullità della deci- sione per mancanza di motivazione.
2.5. Gli altri profili di ricorso per cassazione restano assorbiti.
3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impu- gnata deve essere cassata e la causa Va rinviata per il riesame al Tribunale di Grosseto.
3.1. Il giudice di rinvio provvederà anche in or- dine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Grosseto, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 luglio 2001. Il Presidente Il Cons. est. шкі 人 Dott. Mario ford. Dott. Massimo Bonomo Menino Jonehome. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Prima Sezione CH era Depoottato in Cam 1 GEN. 2002 ICCANGEL LEE 5