Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
In tema di differenziazione tra lavoro autonomo e subordinato, la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico dell'autonomia del lavoro solo se significativa di una esclusione del potere stesso in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare. (Fattispecie relativa ad un'ipotesi di attività di insegnamento presso una scuola privata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5411 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO MO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1223/96 del Tribunale di TREVISO, depositata il 30/08/96 R.G.N. 4805/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/99 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CORETTI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità in subordine rigetto.
Svolgimento del processo
Con sentenza 9 luglio/30 agosto 1996 n. 1223 il Tribunale di Treviso, in accoglimento dell'appello proposto da IO SI, nella sua qualità di titolare della scuola privata di lingue IN'S Istitute, ha annullato la ordinanza ingiunzione n. 95/1991, con la quale l'Inps pretendeva il pagamento di contributi omessi per il periodo 1.1.1983/30.6./1986, sul presupposto che gli insegnanti della scuola fossero lavoratori subordinati.
Il Tribunale, rilevata la volontà contrattuale di istaurare rapporti di lavoro autonomo, ha ritenuto che le prove raccolte dal Pretore non fossero sufficienti ad evidenziare, nello svolgimento del rapporto, il carattere della subordinazione, e comunque che, in caso di dubbio, doveva prevalere il criterio della volontà contrattuale. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico motivo di ricorso.
Lo JO non si è costituito.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ., in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; vizio di motivazione. Il ricorrente si duole dalla insufficienza motivazionale del Tribunale, che si è limitato ad affermare sommariamente che il controllo esercitato dal personale della scuola nei confronti degli insegnanti era poco più che formale. e che non sussisteva il conseguente potere di esercizio di un'azione disciplinare. Il ricorrente pone a raffronto la più analitica motivazione del Pretore e le risultanze probatorie utilizzate dal primo Giudice per motivare il proprio convincimento in favore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ricorda che in analoga fattispecie, riguardante diversa sede del medesimo datore di lavoro, il Tribunale di Verona si era pronunciato, con sent. n. 864/1992, in favore della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, con sentenza confermata da questa Suprema Corte (sent. n. 6575/1995). Il motivo è fondato.
Il Tribunale, pur partendo da premesse di diritto parzialmente esatte, quale quello per cui l'attività relativa all'insegnamento può essere indifferentemente svolta sia in regime di subordinazione che in regime di autonomia (Cass. 10.2.1992 n. 1502), o che l'elemento essenziale per poter accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato si sostanzia nella sussistenza, nel singolo rapporto, di concreti poteri di direzione da parte del datore di lavoro, ha errato, sia nel non considerare un altro principio di diritto, egualmente importante, attinente alla particolare configurazione della subordinazione nel lavoro intellettuale, ed in specie in quello dell'insegnamento, sia nell'applicare tali principi alla fattispecie concreta.
Nel nostro ordinamento civilistico vige il principio dell'autonomia negoziale (artt. 1321, 1322, 1325 n. 1 c.c.), per il quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, ed altresì concludere contratti innominati. Tale libertà non è illimitata, ma si deve svolgere nei limiti imposti dalle leggi, ed è soggetta ad un giudizio di meritevolezza, da parte dell'ordinamento, degli interessi perseguiti. Anche nel diritto comune vi sono dunque fonti eteronome della regolamentazione contrattuale (art. 1339 c.c.). Nel campo del diritto del lavoro, in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore e del contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi, le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa. E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto all'autonomia individuale dà luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto. (Corte Cost. 21 gennaio 1992 n. 210). Per tali ragioni la giurisprudenza di questa Corte è ferma da una parte, nel dare rilievo alla volontà contrattuale nel momento genetico, ma dall'altra nel verificare se nel momento funzionale lo svolgimento del rapporto è coerente alla volontà enunciata. Un'attività lavorativa, come premesso dal Tribunale, può essere svolta per i piu diversi titoli giuridici: nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, o associativo, o societario, o per causa gratuita, etc. Non esiste una materia ontologicamente devoluta alla subordinazione o all'autonomia, nel senso che molte attività, non tutte, possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia. Ciò dipende dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive. Ex art. 1322 cod. civ. le parti hanno la libertà (non di nominare come che sia il contenuto del loro contratto, ma) di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli strumenti propri del tipo prescelto. Alcune volte la volontà delle parti nulla può contro certe modalità esigite dal processo tecnologico applicato alla produzione del bene o servizio richiesto: il lavoro di fabbrica è il prototipo del lavoro subordinato, e a nulla varrebbe nominare autonomo il lavoro alla catena di produzione. Altre volte, è possibile calare la prestazione lavorativa nell'una o altra tipologia. Ma in tal caso non è sufficiente, in via esclusiva, per individuare il tipo di rapporto il nomen juris usato dalle parti, occorrendo altresi che la effettiva volontà delle parti si estrinsechi in una strumentazione operativa della prestazione dedotta in contratto coerente al nomen impiegato.
L'applicazione di tali principi va poi effettuata non attraverso la meccanica sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, ma con specifico riguardo alle modalità del singolo caso esaminato (Cass. 18 febbraio 1995, n. 1756). Il Tribunale ha viceversa omesso di considerare alcune decisive circostanze di fatto esaminate dal Pretore, e che il ricorrente, assolvendo al principio dell'autosufficienza del ricorso in Cassazione, ha puntualmente ricordato. Egli, fra l'altro, ha fatto espresso riferimento alle "convocazioni nella Sede di Padova dell'In's Istitute al fine della verifica dell'andamento dei corsi, di direttive in tema di orario e di metodo di insegnamento" nonché ad una presenza (anche se limitata) di "rappresentanti dell'Istituto durante le lezioni" ed a "orari e metodo d'insegnamento fissati dalla scuola".
Il ricorrente, inoltre, ha dedotto che il Pretore aveva tratto dalle stesse clausole della convenzione prodotta da parte ricorrente elementi di conferma delle risultanze testimoniali. Il docente, secondo quanto accertato dal Pretore, era obbligato contrattualmente, fra l'altro, "a svolgere personalmente il corso senza valersi di sostituti", "ad applicare il metodo didattico In's Institute", "a svolgere e concludere regolarmente il corso rispettando il calendario e gli orari convenuti", "a provvedere alle eventuali ed urgenti spese di competenza dell'Istituto e riferibili allo svolgimento del corso attingendo dall'apposito fondo assegnatogli in dotazione", a presentarsi ogni due mesi. . . . . presso la Sede dell'Istituto per fare rapporto sull'andamento . . . . ", "a partecipare ai meeting (o eventuali seminari) semestrali su invito dell'Istituto"; che il corrispettivo non variava in relazione al numero degli allievi;
che gli allievi venivano ricercati e contattati dall'Istituto, il quale metteva a disposizione degli insegnanti il materiale didattico e le necessarie strutture;
che il rischio era a totale carico dell'Istituto e le prestazioni, organizzate secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Istituto stesso, venivano svolte con continuità".
A fronte di tali specifici elementi, il Tribunale ha apoditticamente affermato che il controllo, anche durante le lezioni, che lo stesso giudice d'appello ammette essere stato svolto, era poco più che formale, senza dare alcun conto di tale suo diverso convincimento, e senza considerare che le direttive ed il controllo nell'insegnamento, anche privato, non possono svolgersi che con modalità compatibili con le peculiarità caratteristiche di tale tipologia lavorativa intellettuale (Cass. 4 marzo 1998 n. 2370 ; Cass. 9 giugno 1994 n. 5590 Cass. 10 febbraio 1992 n. 1502); che la presenza di rappresentanti durante le lezioni era occasionale;
che non vi era conseguenzialmente potere disciplinare, senza considerare che la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico dell'autonomia solo quando esso sia escluso in linea di principio, ma non per non essere stato in concreto esercitato per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altro giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Verona, il quale, nel valutare la fattispecie, si atterrà ai principi di diritto enunciati da questa Corte in subiecta materia, sopra cennati, quali si evincono alla luce non solo della loro enunciazione di massima, ma anche dalle concrete fattispecie in relazione alle quali sono stati enunciati.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per spese, al Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1999