Sentenza 28 febbraio 2002
Massime • 1
Con la sentenza di condanna per reati urbanistici o edilizi non è concedibile la attenuante del danno di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen., atteso che detta attenuante è applicabile solo ai delitti e non anche ai reati ambientali aventi natura contravvenzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 14290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14290 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 28/02/2002
Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - SENTENZA
Dott. LUIGI PICCIOLLI - Consigliere - N. 490
Dott. FRANCESCO NOVORESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 373/2002
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DI NC VE nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 12 novembre Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Hinna Danesi Frabrizio
che ha concluso per inammissibilità del ricorso
Svolgimento del processo
Di AN VE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, emessa il 12 novembre 2001, con la quale veniva condannato per reati urbanistici ed edilizi, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 62 n. 4 c.p., perché non era stata concessa la predetta attenuante. Motivi della decisione
Il motivo addotto è infondato, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti, l'isolata pronuncia di questa Corte (Cass. sez. 3^ 1 agosto 1992 n. 1206, P. G. in proc. Vivarelli), che ha applicato l'attenuante del danno di particolare tenuità anche alle contravvenzioni, in materia ambientale è frutto di un'errata lettura della disposizione, giacché detta attenuante è applicabile solo ai delitti (cfr. Cass. sez. 3^ 26 maggio 1994 n. 6187, Aquila rv. 197688). Peraltro non può considerarsi di speciale tenuità il danno o il fine di lucro in una disciplina tesa alla tutela di beni irriproducibili e di valore incommensurabile quali l'ambiente ed il territorio (Cass. sez. 3^ 24 aprile 1997 n. 3859, Pozzi rv. 207604). Pertanto non assume rilievo la sintetica e poco centrata motivazione del giudice etneo, perché l'attenuante non era, in ogni caso, applicabile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002