Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
Il coltello comunemente detto "multiuso" è dotato, oltre ad altri strumenti, di una lama appuntita e tagliente e quindi deve considerarsi come strumento da punta e da taglio del quale è vietato il porto senza giustificato motivo. Il fatto che sia dotato anche di altri strumenti finalizzati a scopi "pacifici" ed innocui rende tuttavia assai più agevole la giustificazione in merito al porto del coltello nel corso di un viaggio, o di una vacanza, o di una gita in ambienti ove gli strumenti incorporati nel coltello possano rivelarsi utili, senza che tuttavia la giustificazione possa ricavarsi dal solo fatto che il coltello ha più strumenti incorporati e sia destinato a più usi. (Nella fattispecie nessuna specifica giustificazione era stata addotta dall'imputato, che cercò di allontanarsi alla vista degli agenti nel corso di indagini relative allo spaccio di droga).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/1998, n. 13015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13015 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 02.10.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 957
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 21060/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) MA EN n. il 05.09.1960
avverso sentenza del 28.01.1998 CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Iadeola che ha concluso per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo.
Con sentenza 3.10.1996 il Pretore di Firenze condannò MA EN ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge nr. 110/75 alla pena di giorni trenta di arresto e lire 400.000
di ammenda
Con sentenza 28.01.1998 la Corte d'appello di Firenze, riconosciuta le diminuente del fatto di lieve entità, ridusse la pena a lire 100.000 di ammenda.
Ha proposto ricorso per cassazione il FE per il tramite del suo difensore avv. Valerio Valignani deducendo erronea applicazione dell'art. 4 della legge 110/75 in quanto il coltellino detenuto dall'imputato (un multiuso) non potrebbe qualificarsi come strumento da punta e taglio atto all'offesa ma, più semplicemente, come altro strumento non considerato espressamente come arma da punta e taglio, il cui porto è illegale solo allorché appaia, per le circostanze concrete, di tempo e luogo, utilizzabile per l'offesa alla persona. Nella specie il presupposto di cui sopra non sussisteva e la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere superflua qualsiasi valutazione di tempo e di luogo.
Come secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che, in ogni caso, mancherebbe nella specie l'attitudine dello strumento detenuto, alla offesa alla persona.
Come terzo motivo è stato dedotto che i Giudici di merito non avrebbero minimamente preso in considerazione la giustificazione del porto di quello strumento. Nella specie infatti la lama è incorporata in uno strumento destinato a molti usi;
la giustificazione del suo porto è intrinseca a quello strumento. Occorreva pertanto valutare tutte le circostanze del caso e non rifarsi apoditticamente alla mancanza di una giustificazione. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato. Il coltello comunemente detto " multi-uso", è dotato, oltre ad altri strumenti, di una lama appuntita e tagliente;
esso, quindi, deve considerarsi come strumento da punta e taglio del quale è vietato il porto senza giustificato motivo. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il coltello da caccia ed anche il coltello, con annesso cavaturaccioli sono strumenti da punta e taglio: di talché è integrato il reato di cui all'art. 4 della legge 110175 qualora il soggetto agente li abbia portati fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. Nè può dirsi che manca, nel tipo di coltello che qui si considera, l'idoneità offensiva nei confronti della persona, per il fatto solo che la lama è unita ad un manico ricomprendente anche altri strumenti. In verità trattasi, ne' più ne' meno, di un coltello a lama ripieghevole, con una indiscutibile idoneità offensiva e lesiva. Una volta aperta, la lama (come avviene in ogni caso di coltelli a lama ripieghevole) è ben idonea a ledere e costituisce un pericolo.
Il fatto che il coltello sia dotato, oltre che della lama tagliente, anche di altri strumenti finalizzati a scopi certamente "pacifici" ed innocui, non elimina ovviamente la pericolosità della lama, tuttavia rende assai più agevole, per il soggetto, la giustificazione in merito al porto del coltello stesso. È naturale infatti che un simile coltello possa essere portato fuori dall'abitazione per gli altri scopi cui è destinato;
e quindi sarà giustificato il suo porto nel corso di un viaggio, o di una vacanza, o di una gita in ambienti ove gli strumenti incorporati nel coltello possano rivelarsi utili. Il ventaglio degli usi possibili di questo tipo di coltello è proporzionale alla possibilità del suo uso, legittimo, pacifico, e non pericoloso.
Ma il presupposto è che il soggetto fornisca una specifica giustificazione e che questa appaia ragionevole.
Se, invece, la giustificazione manca del tutto e non emerge neppure dalle circostanze concrete in cui avvenne l'accertamento, il reato sussiste;
ne' può (come pretenderebbe il ricorrente) aversi riguardo al fatto in sè della multiforme utilizzabilità dell'attrezzo, quasi che essa costituisse " in re ipsa" un motivo giustificativo del suo porto.
Nella specie non risulta alcuna specifica giustificazione al parto di quel coltello, (anzi: l'accertamento avvenne nel corso di indagini relative allo spaccio di droga, ed i soggetti, tra cui il FE, cercarono di allontanarsi alla vista degli agenti). Perciò i Giudici del merito non avevano l'obbligo di ulteriormente esplorare e valutare specifiche circostanze di tempo e di luogo. Del resto il ricorrente, neppure in sede di ricorso per cassazione, indica specifiche circostanze atte a giustificare il porto del coltello;
egli, invece, pretende di ricavarle dal solo fatto che il coltello aveva più strumenti incorporati e fosse destinato a più usi. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998