Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla mera presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve procedere, dapprima, alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successivamente all'esito positivo della stessa, valutare l'eventuale inattività o scarsa collaborazione del condannato a soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale, avendo il Tribunale accertato che il Comune aveva più volte inviato corrispondenza al condannato per stabilire ed avviare il programma di attività in proprio favore, che lo stesso non si era mai curato di ritirare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2016, n. 35809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35809 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
358 0 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.Consigliere - N 1434/2016- MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Presidente - SENTENZA Dott. ADET TONI NOVIK - - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI N. 37671/2015 Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG RE N. IL 23/05/1958 avverso l'ordinanza n. 481/2014 TRIBUNALE di BELLUNO, del 22/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
che ha chiesto lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Lichiorarsi l'inammissibilità del Ricorso;
Udit i difensor Avv.; Mr RILEVATO IN FATTO Con sentenza in data 03.07.2014 del Tribunale di Belluno è stata applicata a GI NA la pena di mesi quattro e giorni venti 20 di reclusione;
veniva disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non retribuito per la durata di 96 ore presso il Comune di Belluno, da distribuire in quattro mesi, per sei ore settimanali superabili ed entro il limite giornaliero di otto ore. Così in data 22.05.2015 il Tribunale di Belluno revocava la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, disponendo l'esecutività della condanna: si legge che il GI risultava non avere mai preso contatto con il Comune di Belluno per stabilire programma e modalità della attività da svolgere, tanto da vanificare sostanzialmente la previsione. Alla relativa udienza, il GI aveva affermato di non avere mai ritirato la comunicazione dell'avvocato poiché non era in possesso della chiave della cassetta della posta e di essere ancora in attesa di comunicazioni da parte del Comune. Il Giudice, respinta una istanza di concessione di un termine per eseguire il programma lavorativo, riteneva inconsistenti le giustificazioni fornite dall'interessato. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato personalmente, deducendo ex art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), codproc.pen. che ancora non era trascorso un anno dal passaggio in giudicato della sentenza e che egli aveva dato la propria disponibilità a svolgere detta attività. Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va rigettato poiché è infondato. Per come già detto prima, il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Belluno la sostituzione della pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione di cui alla sentenza di condanna in data 03.07.2014 del medesimo giudice. Tuttavia, la prolungata mancanza di ogni iniziativa da parte del ricorrente aveva indotto il giudice a revocare la sanzione anzidetta ed a ripristinare la precedente pena, della quale si disponeva l'esecutività. La decisione si era fondata sulla circostanza dell'inutile protrarsi di comunicazioni al GI, il quale, dal canto suo, non aveva mai preso contatti con il Comune di Belluno, presso il quale avrebbe dovuto svolgere il lavoro di pubblica utilità: e ciò sulla scorta di giustificazioni che il giudice aveva ritenuto pretestuose, e cioè il fatto di non essere in possesso della chiave della cassetta postale a lui riferita. Il ricorso muove le sue doglianze sostanzialmente sull'argomentazione della prestata disponibilità del ricorrente a svolgere il lavoro di pubblica utilità. Tuttavia si tratta di una doglianza che non può essere accolta. Lo stesso ricorrente ammette di non aver preso alcuna iniziativa riguardo al lavoro di pubblica utilità da svolgere e cioè di non essersi mai recato presso il Comune di Belluno 1 per stabilire programma e modalità delle attività da svolgere e di non avere mai provveduto a ritirare la corrispondenza a lui diretta e depositata nella cassetta della posta a lui riferita, adducendo di non avere la chiave di quest'ultima. La dichiarazione della disponibilità manifestata dal ricorrente si scontra con le concrete condotte poste in essere dal medesimo. La questione posta a questa Corte concerne la disciplina della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività, secondo la previsione dell'art. 165 cod.pen., comma 1, come modificato dalla L. n. 145 del 2004, art.
2. Va dunque premesso che a mente dell'art. 18 bis disp. att. cod. proc.pen., introdotto dalla citata Legge, art. 5, nel disporre lo svolgimento della attività socialmente utile il giudice è tenuto ad osservare le prescrizioni del D.Lgs. n. 274/2000, art. 44, art. 54, commi 2, 3, 4 e 6, e art. 59. Nell'ambito del sistema penale vigente il lavoro di pubblica utilità, che trova le sue radici nella previsione dell'art. 19 codice Zanardelli, comma 5, è pena principale nel sistema del giudice di pace;
è pena sostitutiva della reclusione per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; è sanzione nella quale può essere convertita la pena pecuniaria nel caso di condannato insolvente grazie alle regole degli artt. 101 e 102 legge n. 689 del 1981, dopo che C. cost n. 131 del 1979 aveva dichiarato illegittimo il previgente art. 136 cod.pen.; è "sanzione amministrativa accessoria" alla condanna alla reclusione per un delitto colposo commesso in violazione delle norme del codice della strada secondo il D.Lgs. n. 286/1998, art. 224 bis, inserito dalla L. n. 102 del 2006. È semplicemente individuata come una "prestazione" cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena nel caso in esame, dell'art. 165 cod.pen. Tale prestazione è costruita dal Legislatore alla stregua di una sorta di precondizione al cui soddisfacimento è subordinata l'operatività della sospensione condizionale della pena, sul piano della pura constatazione dei fenomeni normativi non può non rilevarsi che in tutti gli altri casi essa può essere disposta soltanto a richiesta del condannato e che la norma in esame richiede quantomeno la non opposizione del condannato: presupposto minimo di non illegittimità, giacché in nessun modo l'imposizione imperiosa di una prestazione lavorativa gratuita sarebbe compatibile coi precetti costituzionali (artt. 36 e 27 Cost.). Il lavoro non retribuito in favore della collettività mantiene, quanto a significato obiettivo della prestazione, la vocazione di mezzo al fine del recupero sociale della persona. Anche per questa ragione l'art. 168 cod.pen. prevede che la sospensione condizionale della pena è revocata se il condannato non adempie agli obblighi impostigli: la subordinazione della sospensione alla prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività impone al condannato un facere successivo, che comporta significative limitazioni all'esercizio di garanzie costituzionali, che va svolto secondo tempi e modalità imposte dal giudice suscettibili di controllo e di verifica e che trova giustificazione nella 2 condanna e nella non opposizione del condannato (Sez. 1, n° 32649 del 16.06.2009, Rv 244844, Pres. Chieffi, Est. Di Tomassi). E' ben vero che le prescrizioni imposte ai sensi della citata norma, e segnatamente quella di dedicarsi a lavoro utile per la collettività, devono essere valutate dal giudice dell'esecuzione in sede di valutazione dell'istanza di revoca del beneficio anche in termini di esigibilità della prescrizione stessa, non potendo il giudice della esecuzione limitarsi ad una apodittica presa d'atto della inadempienza del condannato, ma è anche vero che, una volta che l'accertamento della esigibilità sia stato espresso positivamente (nella specie il giudice dell'esecuzione ha con logica motivazione considerato che l'obbligo era sufficientemente determinato e che il Comune si era attivato per contattare il ricorrente), ben può venire in rilievo la evidenza di una inattività o scarsa collaborazione del condannato per rendere operativa a suo beneficio una prescrizione. Ed è quanto è avvenuto nella specie, ove il giudice dell'esecuzione ha accertato che nessuna iniziativa è stata presa dal GI per richiedere al Comune l'attivazione del programma dei lavori e che anzi questi si era disinteressato di verificare la sua corrispondenza contenente le comunicazioni dell'ente pubblico territoriale, o quantomeno per sottoporre al P.M. la situazione di inesigibilità correlata ad una prospettata inefficacia della condizione (Sez. 1, n° 6314 del 10.12.2009, Rv 246108). Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016. Il Consigliere relatore Il Presidente (dott.ssa Mafia Cristina Siotto) (dott. Antonio Minchella) Chillinchella DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 AGO 2016 IL CANCELLIERE IA LA 3