Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
In materia di reati tributari,l' applicabilità dell'amnistia prevista dal D.P.R. 20 gennaio 1992, n.23, è condizionata alla regolare attivazione della procedura di definizione agevolata dei tributi. A tal fine è necessario, secondo la previsione di cui all'art.52, comma 1, della legge n.413 del 1991, che il committente del servizio risultante dalla fattura, e tuttavia inesistente, elimini gli effetti della indebita detrazione lucrata con la frode fiscale, presentando all'uopo opportuna dichiarazione integrativa. Ove ciò non avvenga l'amnistia succitata è inapplicabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1999, n. 12573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12573 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 28.9.1999
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
Dott. Aldo GRASSI Consigliere N.3128
Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.06081/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per CH LF, nato in [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 21.10.1998 dalla corte di appello di Palermo. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Empedocle Mirabile, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Il difensore di LF CH propone ricorso contro la sentenza resa il 21.10.1998 dalla corte di appello di Palermo, che ha confermato quella in data 29.5.1996 del tribunale di Agrigento, con cui il CH era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e lire 5.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie di legge, col beneficio della sospensione condizionale, essendo stato ritenuto colpevole di frode fiscale continuata per avere utilizzato tre fatture emesse nel 1989 dalla ditta LO TO per operazionì inesistenti (art. 4 comma 1, nn. 5 e 7 della legge 516/1982): accertato il 19.12.1991.
Il ricorrente deduce due motivi, appresso esposti e valutati.
2 - Col primo lamenta falsa applicazione dell'art. 52, comma 1, legge 413/1991, utilizzato dalla corte di merito per negare l'applicabilità dell'amnistia di cui al D.P.R. 23/1992. La censura è priva di fondamento. Correttamente la sentenza impugnata ha escluso l'applicazione della clemenza penale, considerando che gli uffici finanziari competenti avevano negato la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, giacché la dichiarazione integrativa presentata dal CH il 30.6.1992 non era accompagnata dalla eliminazione degli effetti della indebita detrazione lucrata con la frode fiscale, così come richiesto espressamente dal comma primo dell'art. 52 della legge 413/1991. Mancando infatti detta eliminazione degli effetti tributari lucrati, la pendenza tributaria non era più definibile in maniera agevolata e quindi esulava dall'area di applicazione dell'amnistia di cui al D.P.R. 23/1992. Nella specie, poi, (nonostante la affermazione incomprensibile del ricorso) non ha alcun rilievo la data di presentazione della dichiarazione integrativa, che peraltro risulta posteriore alla data del verbale di constatazione (19.12.1991) e a quella in cui furono accertate le emissioni di fatture per operazioni inesistenti da parte di TO LO (7.4.1992). Va solo precisato che la tesi accolta non contrasta con quel filone giurisprudenziale, recentemente rinvigorito, secondo cui non è necessario per l'applicazione dell'amnistia di cui al D.P.R. 23/1992 che la dichiarazione integrativa sia seguita dal versamento effettivo delle imposte risultanti dalla dichiarazione stessa. Infatti, la tesi centrale di questo filone giurisprudenziale è che l'amnistia "è oggettivamente condizionata soltanto alla regolare attivazione della procedura di definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, disciplinata nel titolo VI della legge 30 dicembre 1991 n. 413, ma non richiede previamente il versamento effettivo delle imposte che sono state definite attraverso la stessa procedura" (cfr. Cass. Sez. III, n. 8548 del 23.7.1998, ud. 8.5.1998, P.M. in proc. Gaito, rv. 211532; Cass. Sez. III, n. 4648 del 14.4.1999, ud. 25.2.1999, Sapienza, rv. 213087; Cass. Sez. III, n. 9612 del 27.7.1999, ud. 2.6.1999, Di Pasquale e altro). Orbene, nella fattispecie, la procedura di definizione agevolata delle pendenze tributarie non era stata regolarmente attivata, giacché a tal fine era necessario (come richiesto dall'art. 52, comma 1, legge 413/1991) che il committente del servizio risultante dalla fattura e tuttavia inesistente eliminasse gli effetti della indebita detrazione: il che - come s'è già visto - il CH non fece.
3 - Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. in punto di responsabilità.
Ma anche questo motivo va respinto. La sentenza impugnata ha motivato sul punto in modo puntuale, logico e legittimo, sottolineando come quella di TO LO era una ditta "cartiera", priva di organizzazione e di registri contabili, nonché dei veicoli industriali indicati nelle fatture come noleggiati al CH. Inoltre la corte di merito ha disatteso con argomenti logici, incensurabili in questa sede, la tesi difensiva secondo cui i noli fatturati erano stati pagati (invero nessuna prova reale era stata fornita) e quella secondo cui erano state eseguite le opere cui era finalizzato il trasporto dei veicoli noleggiati (era ben possibile che il trasporto fosse avvenuto con veicoli diversi da quelli indicati nelle false fatture).
Assolutamente infondata la censura accennata in ordine alla pena, che - contra legem - si voleva limitata alla pena pecuniaria.
4 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 1999