Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1999, n. 12573
CASS
Sentenza 28 settembre 1999

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In materia di reati tributari,l' applicabilità dell'amnistia prevista dal D.P.R. 20 gennaio 1992, n.23, è condizionata alla regolare attivazione della procedura di definizione agevolata dei tributi. A tal fine è necessario, secondo la previsione di cui all'art.52, comma 1, della legge n.413 del 1991, che il committente del servizio risultante dalla fattura, e tuttavia inesistente, elimini gli effetti della indebita detrazione lucrata con la frode fiscale, presentando all'uopo opportuna dichiarazione integrativa. Ove ciò non avvenga l'amnistia succitata è inapplicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1999, n. 12573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12573
    Data del deposito : 28 settembre 1999

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