Sentenza 11 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di fornire le attrezzature idonee e regolamentari grava sull'imprenditore che comunque usufruisca dell'opera di lavoratori anche autonomi e li inserisca nell'organizzazione aziendale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2004, n. 14875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14875 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 11/02/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 187
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 038776/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SA MA N. IL 14/07/1964;
avverso SENTENZA del 15/01/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Consolo Santi che ha concluso per: rigetto;
Udito il difensore Avv. Giovanni Aricò.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SA Marco, nella sua qualità di legale rappresentante della SA PA corrente in Bulgarograsso, è stato condannato con sentenza prima del Tribunale di Corno, e poi della Corte di Appello di Milano (rispettivamente del 14 aprile 2000 e del 15 gennaio 2002) quale responsabile, come datore di lavoro, della morte, per incidente sul lavoro, del dipendente US EA, e del ferimento del dipendente ER OR fatto accaduto nella suddetta località comasca il giorno primo luglio 1997.
Secondo la contestazione, il fatto si verificò per la colpa generica e specifica del Cireset il quale, nel fornire ai due dipendenti coinvolti nell'incidente uno strumento di lavoro denominato "bomba di Mahler", omise colposamente di informarli circa le modalità di impiego di tale ordigno, ed in particolare di fornire loro tutte le informazioni relative ai rischi connessi al processo di analisi chimica di laboratorio che attraverso tale apparecchio essi erano chiamati a svolgere, nemmeno fornendo loro la documentazione relativa alle istruzioni di uso della apparecchiatura m questione. Tanto che, a causa di un sovradosaggio delle componenti chimiche in essa inserite, e di una maldestra manovra, tale bomba esplodeva, nella circostanza in contestazione, causando lesioni gravissime al US che veniva a morte alcuni giorni dopo il ricovero in ospedale, ed al ER che era giudicato guaribile in diciannove giorni. La responsabilità del CI era affermata dai primi e dai secondi giudici;
questi ultimi però dichiaravano estinte per prescrizione le contravvenzioni contestate ai capi b), c) d) ed e) della rubrica per violazioni delle norme antinfortunistiche di cui ai DPR n. 547/1955 e D. Lgs n. 626/94, eliminando la relativa sanzione prima applicata. Ricorre l'imputato contestando la titolarità, in capo a sè del c.d. "debito di sicurezza"; e ciò sulla base del rapporto di lavoro, instaurato con le persone offese, periti chimici laureati, di natura autonoma e libero-professionafe.
Già il primo Giudice, e poi anche la Corte di Appello, avevano esaminato tale profilo ritenendo che il dato formale del contratto di lavoro fosse solo apparente, mentre in realtà il rapporto sottostante, date le caratteristiche del suo svolgimento puntualmente indicate, lo connotasse in realtà come rapporto di lavoro subordinato.
Afferma il ricorrente che, in presenza di rapporto di lavoro non subordinato, ma autonomo o al più parasubordinato, la posizione di sicurezza tipica del datore di lavoro non fosse riscontrabile, attesa il carattere di "obbligatone di risultati" ad esso connesso e la conseguente totale assenza di supremazia gerarchica e conseguente di potere di organizzazione delle relative attività in capo al CI. Questi, per altro, sfornito di titolo di studio e di competenza specifica nel settore chimico, non sarebbe stato in grado di conoscere i rischi del processo di analisi specifico, e dunque di fornire ai tecnici in questione le necessarie informazioni connesse alla utilizzazione in sicurezza della apparecchiatura denominata "bomba di Mahler" della quale era dotato il laboratorio ad essi affidato per l'analisi, ripetuta più volte al giorno, di campioni dei reflui industriali trattati per la bonifica nello stabilimento della SA PA.
Sono stati prodotti due distinti atti di ricorso: l'uno a firma dell'imputato, e l'uno a firma del difensore Avvocato Giovanni Aricò.
Con il primo atto di ricorso si denuncia vizio di motivazione ed erronea interpretazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 626/94 e al DPR n. 547/1955. In particolare la Corte di Appello avrebbe mancato di rispondere ad obiezioni specifiche formulate in atto di appello, che però non vengono espressamente e puntualmente indicate. Inoltre si fa questione circa la individuazione del rapporto di lavoro, ritenuto dipendente, che le due persone offese conducevano nei confronti del CI, spiegando che i Giudici di merito abbiano omesso "ogni considerazione di diritto circa l'inquadramento del predetto rapporto".
Manca, a parere del ricorrente, una valutazione giuridica delle circostanze di fatto individuanti la natura di rapporto di lavoro dipendente che esisteva fra il US ed il ER, da una parte, e la SA PA, dall'altra, ed una corretta distinzione di effetti fra "grado di subordinazione minimo e massimo" che la sentenza impugnata ha rinvenuto, in termini appunto minimi, nel caso dedotto in processo.
Deduce di poi, col secondo motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla mancanza di un nesso di causalità fra la condotta contestata e l'incidente occorso, in guisa della mancata, analitica considerazione degli obblighi di prevenzione pretesamente omessi da parte dell'imputato nei confronti delle persone offese. La posizione di laureati dei due esperti chimici era tale da non esigere quell'apprezzamento della loro professionalità specifica che, a parere dei primi e dei secondi Giudici, era stato omesso da parte dell'imputato all'atto della assunzione, così integrando la colpa generica;
nonché l'obbligo di informazione e di formazione che veniva contestato al CI sotto la specie di colpa specifica. La condotta imprudente ed imprevedibilmente inesperta dei due analisti sarebbe stata, insomma, tale da porsi come causa sopravvenuta e da sè sola sufficiente a determinare l'evento, così interrompendo in ogni caso il decorso causale fra la condotta omissiva contestata al CI e l'evento non voluto, ma da questa pretesamente determinato. L'Avvocato Giovanni Aricò riprende, con il suo atto di ricorso, le medesime tematiche relative al nesso causale. Si rifà al presupposto relativo alla natura del rapporto di lavoro che caratterizzava, al tempo, la relazione fra i due analisti e la Ditta della quale l'imputato era il legale rappresentante. Sottolinea come la natura di collaborazione coordinata e continuativa di tale rapporto ne facesse un rapporto di natura "parasubordinata", a fronte del quale la Corte di merito, trascrivendo le conclusioni, sul punto, della sentenza di primo grado, non si sarebbe curata di dare adeguata risposta alle specifiche censure dell'appellante, espressamente indicate come"ragioni normative e giurisprudenziali in forza delle quali gli argomenti del primo giudice dovevano essere disattesi" (pag. 3 di motivi).
In particolare, l'assenza di un potere direttivo, in mancanza di un rapporto caratterizzato da collaborazione, osservanza di un determinato orario e continuità dell'attività e forma di retribuzione, sarebbe stato evidente, giusta anche la Giurisprudenza di questa Corte, Sezione lavoro, n. 12357/1998. La Corte, per contro, ha apoditticamente affermato la esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Dopo essersi fermato a spiegare lo stato della giurisprudenza (di merito) sulla differenza fra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, nonché di Cass. Sez. Lavoro n. 8134/1987, e sull'obbligo del Giudice di appello di rispondere puntualmente alle deduzioni critiche dell'appellante (con riferimento al rinvio per relationem fatto da questi alla prima sentenza), censura l'affermazione della Corte secondo la quale la specifica posizione di garanzia del datore di lavoro sarebbe stata sussistente in forza dell'assunto secondo il quale "a prescindere dalla sussistenza...del nesso causale tra la mancata predisposizione delle norme di cui al DPR 547/55 ed al D. Lgs 626/94...esiste in capo al ricorrente la colpa per la individuazione dei due soggetti e la mancanza di una toro formazione ed informazione".
Sottolinea inoltre che "nè il CI ne' il direttore tecnico LL possedevano le competenze necessarie sia per dirigere il lavoro dei due periti chimici, sia per impartire direttive sull'uso degli strumenti da loro del tutto autonomamente utilizzati" (pag. 9 di motivi), pur avendo, la Corte, "evidenziato l'assenza o la subordinazione minima nel caso di lavoratori 'altamente qualificati' così 'ammettendo' la inevitabile assenza di controlli rispetto a soggetti dotati di qualifiche professionali e funzionali particolarmente riconosciute" (ivi). Ne deriva contraddizione della sentenza nel rimproverare al CI di non aver curato la formazione e la informazione dei due esperti chimici.
Ciò premesso, anche a parere del ricorrente, mancata riconducibilità dei nesso cusale alla omissione contestata al CI;
nesso che invece deve ascriversi alle errate manovre compiute sia dal ER che dal US;
manovre la cui pericolosità doveva essere conosciuta dai due tecnici qualificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Premesso che, indubbiamente, il rapporto di lavoro esistente fra i due tecnici e la SA PA era caratterizzato da precisi elementi di fatto quali un orario di lavoro rigido alla stregua di tutti gli altri dipendenti della ditta, une retribuzione annuale erogata a rate fisse mensili e doppia retribuzione a fine anno, ferie godute secondo quanto stabilito dalla direzione dello stabilimento e comunicata mediante avviso affisso in bacheca, testo dei contratti con la previsione esplicita dell'obbligo dei due periti di "adeguamento alle indicazioni ed esigenze che la società riterrà opportuno confermare di volta in volta" e materiale impossibilità, malgrado la diversa previsione contrattuale privata, di svolgere attività in favore di terzi;
tutto ciò premesso non può disconoscersi la correttezza della deduzione tratta dai Giudici di merito e secondo la quale il rapporto di lavoro de quo fosse di natura, nella realtà, subordinata.
Il costante orientamento di questa Corte sul punto è nel senso che, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, assume comunque valore determinante - anche a voler accedere ad una nozione più ampia della subordinazione, con riferimento a sistemi di organizzazione del lavoro improntati alla "esteriorizzazione" di interi cicli del settore produttivo - l'accertamento della avvenuta assunzione, da parte del lavoratore, dell'obbligo contrattuale di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la produzione, per il perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro. (Cassazione civile, sez. lav., 26 febbraio 2002, n. 2842, Nebuloni c. Soc. Primavera).
Ed ancora, nella ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, è rilevante fa messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, rappresentando invece non requisiti del rapporto, ma, a seconda delle circostanze, circostanze sintomatiche della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità del rapporto, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dell'azienda, l'impiego di materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico. (Cassazione civile, sez. lav., 20 marzo 2001, n. 3975, Biancu c. Inps). Infine, è stato anche affermato che, in relazione alla configurabilità, da un lato, di una nozione giuridica di subordinazione nella prestazione di lavoro (che da rilievo alla messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, con l'assoggettamento al suo potere direttivo e disciplinare), e, dall'altro, di elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale all'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico), il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico (nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, li valuta nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto) e integra un giudizio di fatto censurabile, in sede di legittimità, solo per ciò che riguarda sia la individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato - mentre è insindacabile, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria - sia la riconduzione o meno degli stessi allo schema contrattuale del lavoro subordinato. (Cassazione civile, sez. lav., 2 settembre 2000, n. 11502, S. c. T.). Eppertanto, la qualificazione quale "subordinato" del rapporto di lavoro dedotto in processo, poggiante sui sopra indicati elementi fattuali considerati dal secondo Giudice in provvedimento impugnato (e senza nemmeno dover fare riferimento alla specifica analisi condotta anche dal primo Giudice), appare del tutto corretta, ragionevole ed esente dalle censure di illogicità o carenza di motivazione e di violazione di legge di cui all'atto di ricorso. Nè la mancata subordinazione tecnica, quale uno solo degli indicati dati fattuali, rileva per porre in discussione la valutazione sintetica operata in sentenza impugnata.
In ogni caso, e quanto poi alla posizione di garanzia del datore di lavoro anche rispetto ai lavoratori parasubordinati od anche autonomi, l'insegnamento di questa Corte, anche esso costantemente espresso, vuole che in tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di fornire le attrezzature idonee e regolamentari grava sull'imprenditore che comunque usufruisca dell'opera di lavoratori anche autonomi e li inserisca nell'organizzazione aziendale. (Cassazione penale, sez. 4^, 15 giugno 1990, Fantini). Per altro, in tema, è stato anche affermato che l'imprenditore che comunque usufruisca dell'opera di lavoratori autonomi e li inserisca nell'organizzazione cantieristica, ha l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di fornire le attrezzature idonee e regolamentari. (Fattispecie in cui l'imprenditore, imputato di omicidio colposo per l'infortunio occorso nel proprio cantiere a un favoratore, eccepiva la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo). (Cassazione penale, sez. 4^, 11 febbraio 1982, Strohmenger). Inoltre, in senso ancora più lato, l'imprenditore, che si avvalga di altre imprese per l'esecuzione di opere accessorie, non è esente dall'obbligo di controllare le condizioni di sicurezza del lavoro e di provvedere all'apprestamento di quelle opere necessarie a tutelare i lavoratori, anche se autonomi. (Fattispecie in tema di omicidio colposo cagionato ad un operaio dipendente da una ditta di idraulica che svolgeva lavori per conto di un industriale edile nel cantiere di sua proprietà).(Cassazione penale, sez. 4^, 1 luglio 1980, Gianvincenzo).
Tali principi, se pure non riferibili in maniera immediata e diretta alle norme di cui al D. Lgs. n. 626/94, circoscritto a soggetti rigorosamente "interni", addetti allo stabilimento o, più in generale, al "luogo di lavoro", discendono dalle previsioni pure contestate, di cui al DPR n. 547/1955 e dalla previsione generale e di chiusura di cui all'art. 2087 CC, norme considerate dai Giudici di merito nel rispondere alle obiezioni critiche svolte dalla difesa dell'imputato nei due precedenti gradi di giudizio. Quanto, dunque, alle specifiche denuncie di ricorso, va affermato quanto segue:
Ricorso del CI:
- non sussiste la dedotta mancanza o illogicità di motivazione alla stregua della corretta applicazione delle regole che governano la interpretazione della norma di cui all'art. 43, primo comma, C.p. con riferimento agli elementi della colpa. La sentenza impugnata individua tale imprudenza e negligenza nell'aver assunto per quel compito specifico e particolarmente rischioso due giovani inesperti dei rischi connessi al processo di lavorazione loro demandato, senza nemmeno compiere la più elementare indagine sulla loro capacità di svolgerlo nelle prudenti condizioni di assenza di pericolo. Quanto al profilo di colpa specifica, la violazione del DPR 547/1955 e della norma di cui all'art. 2087 C.C. è stata correttamente individuata persino nella assenza del manuale d'uso della "bomba di Mahler" e nell'assenza di informazioni circa i rischi di una esplosione per sovradosaggio degli elementi in essa inseriti, e per conseguenza di manovre non dovute. E questo, tanto che il rapporto di lavoro fosse di natura dipendente o anche autonoma;
così elidendo la utilità di immorare sulla natura giuridica di tale rapporto che, comunque, è stato correttamente individuato come "di lavoro subordinato" ("Ribadita pertanto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra US e ER e la società CI", così espressamente e categoricamente si esprime la sentenza a pag. 13, al di là di ogni considerazione prima svolta in termini di massima o minima subordinazione) alla luce degli elementi fattuali individuati in sentenza impugnata e dei parametri fissati da questa Corte, secondo quanto indicato qui in premessa alla parte decisoria. Ne consegue che, stante la ritenuta sussistenza della posizione di garanzia in capo all'imputato, è corretta la valutazione secondo la quale la imprudente utilizzazione dell'apparecchiatura da parte dei due dipendenti abbia implicato la consistenza di un elemento causale di nessuna o quasi rilevanza nei confronti della omissione colposa del datore di lavoro, sì da escludere non solo il riconoscimento di un sinergico apporto causale percentuale, ma addirittura la esclusione del giudizio di prevalenza delle ritenute attenuanti, con la "dura" motivazione di cui a pag. sedici di sentenza C'm considerazione del rilevante spessore dell'aggravante contestata sub A").
Ricorso dell'avv. G. Aricò:
Valgono le premesse generali e le argomentazioni sopra svolte con particolare riferimento alla corretta qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro de quo, svolta dai primi giudici (le due sentenze debbono considerarsi integrate oltre che per il rinvio espresso per relationem al primo Giudice, anche per generali principi del doppio grado di merito), e del conseguente obbligo di garanzia dei datore di lavoro, anche nel caso di lavoro subordinato. Rimane dunque inapplicabile la previsione di cui all'art. 2222 C.C. per la espressa esclusione del vincolo di subordinazione, invece correttamente accertato in giudizio di merito con valutatone di fatto insindacabile, e formalmente corretta ed adeguata dal punto di vista della legittimità.
Irricorrente pare la previsione di cui al citato art. 409 C.p.c., inapplicabile in sede processuale penale.
La prestazione coordinata e continuativa richiamata dal ricorrente appartiene al carattere dichiarato dai rispettivi contratti di lavoro, ma, a giudizio della Corte di merito, solo apparente, essendo rimasta accertata la natura di rapporto di lavoro subordinato. In ciò, a parte la mancata e dettagliata loro esplicitazione in ricorso e senza la quale non è esigibile da questa Corte una altrettanto dettagliata ed esplicita considerazione, rimangono assorbite le altre eventuali censure formulate in appello circa il carattere del rapporto di lavoro CERESA PA - US e ER. Ed infatti, gli incontestati elementi fattuali elencati dettagliatamente in sentenza impugnata non possono che individuare un rapporto di lavoro subordinato, come è stato correttamente inteso, quale che fosse il grado culturale, e di specializzazione dei due periti chimici, superiore persino al livello culturale specifico dei dirigenti, ma non tale da impedire che costoro potessero munirsi delle conoscenze necessarie alla utilizzazione in sicurezza della "bomba di Mahler" e, soprattutto, fornire la specifiche istruzioni d'uso, anche di fabbrica, certamente contenenti le avvertenze elementari per un corretto impiego, anche per prevenire le responsabilità specifiche che non esimono nemmeno il fabbricante e persino il progettista (ex D. Lgs 626/94) da responsabilità per i difetti delle apparecchiature prodotte. Rimaste confutate tutte le argomentazioni relative alla mancanza di subordinazione, e ciò non solo per gli elementi fattuali enucleati dalla Corte di merito e qui prima indicati, ma anche per lo specifico inciso contrattuale (ove si specifica che l'obbligo di "adeguamento alle indicazioni ed esigenze che la società riterrà opportuno confermare di volta in volta"), appare superfluo considerare la ipotesi di "parasubordinazione" come definita dal citato art. 409, n. 3 c.p.c.; ed in ogni caso nemmeno in tale ipotesi (e persino in quella di lavoro autonomo) rimane elisa la particolare posizione di garanzia del datore di lavoro, per gli orientamenti di questa Corte prima riferiti, e qui totalmente recepiti e confermati.
In punto di obbligo di formazione e di informazione, previsto espressamente deA D. Lgs a carico del datore di lavoro, va poi precisato che esso è comunque elemento integrante ed inevitabile della generale posizione di garanzia di cui all'art. 2087 C.C.;
norma, per costante dottrina e giurisprudenza, tutt'altro che abrogata dal D. Lgs "quadro" 626/94, e che configura in maniera residuale ogni ragionevole, prudente e nota misura di prevenzione a carico del datore di lavoro. Previsione inattuabile senza il reperimento ed il trasferimento all'operatore di tutte le misure di prevenzione, e connesse conoscenze, relative all'utilizzo degli strumenti di lavoro, secondo le più moderne tecnologie esistenti, come da costante insegnamento di questa Corte. Tale norma, nella specie, è integrata anche dalle misure previste dal contestato DPR 547/1955, nei termini di cui in rubrica, e ritenuti dalla criticata pronuncia come omessi dall'imputato, ed integranti, in più oltre alla colpa generica ed alle omissioni innanzi dette, ulteriori profili di colpa specifica, secondo quanto in motivazione di sentenza di appello.
Non può non notarsi sul punto che la sentenza criticata, a pag. 19, non manca di elencare l'assenza, in ditta, del libretto di istruzioni d'uso della bomba;
di alcuna informazione sull'uso della capsule di gelatina necessarie per la corretta pesata delle sostanze da introdurvi;
dello schermo di lamiera d'acciaio al di là del quale porre la bomba in fase di utilizzazione per schermare gli operatori e per la chiusura del reattore. Tutti elementi di prevenzione e di protezione certo non consegnati alla esperienza qualificata, ma anche solo alla comune esperienza di chi fosse a conoscenza che quell'apparecchiatura, qualificabile come "ordigno" potesse, in certe condizioni, esplodere, come in effetti poi è esplosa. Sì da poter affermare persino che il RL addirittura "non sapeva nulla sui rischi connessi all'utilizzo di tale strumento".
Va detto, inoltre, che la posizione tipica di garanzia del datore di lavoro, così come nella specie ritenuta correttamente ricorrente in capo al CI, non subisce alcuna svalutazione per la particolare qualificazione professionale dei collaboratori, la cui naturale maggiore autonomia rispetto ai dipendenti non qualificati, non arriva a consentire che rimanga eluso l'obbligo delle qui appena prima rappresentate misure minime di prevenzione (libretto di istruzioni dei macchinari, schermature protettive nei casi di trattamento di sostanze chimiche o esplosive, strumenti per li dosaggio dei componenti trattati etc.) che il soggetto responsabile della sicurezza è obbligato a fornire, ancor prima di ogni dovere di informazione e di formazione che in ogni caso non è nemmeno escluso nei termini quanto meno essenziali. Nè il riconoscimento da parte della Corte di merito della "alta qualificazione" dei due dipendenti in questione (epperò i termini di tale "alta qualificazione" la Corte ha compiutamente temperato con la loro inesperienza dovuta alla giovane età ed alla assenza di precedenti attività specifiche di lavoro) implica la automatica "ammissione" di "inevitabile assenza di controlli...", come asserito dal ricorrente a pag. 9; e comunque non esclude la ripetuta mancanza di presidi specifici di protezione previsti anche dalla disciplina specifica violata, oltre che da comuni regole di tutela. Da qui la forte connotazione della colpa affermata dalla Corte in sede di diniego di giudizio di prevalenza delle attenuanti, come in altro luogo ed a diversi fini qui prima riferito.
Quanto fin qui detto consente di ritenersi assorbita ogni altra argomentazione e censura.
Al rigetto del ricorso segue le soccombenza per le spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 C.P.P. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004