CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2023, n. 16038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16038 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA OR PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto PG PIERGIORGIO MOROSINI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16038 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO MP LV IP ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 20/09/2022, con cui è stato confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca e/o di sostituzione della misura della custodia in carcere emesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria, nell'ambito del processo definito con concordato in ordine a diverse fattispecie di reato (applicandosi una pena di anni otto di reclusione ed euro ottomila di multa), tra cui alcune rapine aggravate e violazione della legge armi. Con due motivi, la difesa del ricorrente deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione essendosi richiamato, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudicato cautelare - conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione interposto dall'imputato avverso l'originaria ordinanza del Tribunale del riesame che aveva per gran parte confermato l'ordinanza applicativa della misura disposta dal Gip - quale principio non codificato e mera fictio iuris creata dalla prassi giurisprudenziale. 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle argomentazioni addotte a sostegno della persistenza della cautela, con particolare riguardo all'attualità del pericolo di reiterazione ed al tempo trascorso dai fatti. Si erano valorizzati elementi non decisivi, facendosi anche erroneo riferimento ad una precedente revoca degli arresti domiciliari causata da presunte violazioni delle prescrizioni imposte, non avvedendosi che tale misura risultava essere stata annullata;
generico era poi il riferimento ai collegamenti con ambienti criminali non meglio specificati. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale IO Morosini, con requisitoria in data 3/02/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre premettere che "in tema di impugnazione delle misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito" (ex multis Sez.6, n. 11194 dell'8/3/2012, Rv.252178; Sez. 3, n.7268 del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 2852 del 2/10/1998, rv.211755). 2 Nel caso in esame, non si ravvisa alcuna violazione di norme di legge da parte dei giudici di merito, in quanto il riferimento al giudicato cautelare è stato richiamato dai giudici del merito unicamente in relazione alla definizione dell'esatto perimetro cognitivo dell'impugnazione, necessariamente caratterizzato dall'apprezzamento cognitivo e dalla deduzione di fatti nuovi che possano incidere sul giudizio precedentemente operato in tema di esigenze cautelari. Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno, infatti, efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Rv. 273648 - 01). 2. Peraltro, l'ordinanza impugnata, lungi dal fare unicamente riferimento all'esistenza del cd. giudicato cautelare, si è confrontata con gli elementi nuovi addotti dal ricorrente a sostegno dell'istanza di revoca o sostituzione della misura, escludendo, con congrua motivazione, che fossero venuto meno le esigenze cautelari. La lettura dell'ordinanza impugnata, infatti, consente di escludere il paventato vizio di motivazione, in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari e al mantenimento della misura custodiale, risultando adeguata, lineare e in sintonia con i parametri indicati dalla Corte di legittimità in materia. In relazione ai temi del decorso del tempo e dell'osservanza puntuale delle prescrizioni detentive, evidentemente i giudici di merito non hanno individuato alcun "elemento nuovo" idoneo a giustificare una rivisitazione del quadro cautelare. Peraltro, secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (v. Sez.3, n. 43113 del 15/9/2015, Rv.265652; Sez. 2, n.1858 del 9/10/2013, Rv. 258191). Ebbene, nel caso in esame gli "ulteriori elementi" non sono stati ravvisati e deve ritenersi immune da censure la decisione di merito che ha escluso l'attenuazione delle esigenze cautelari, valorizzando l'assenza di segnali di resipiscenza, nonché la gravità dei fatti per cui si procede, indicativa di pervicacia nel delinquere e di inserimento in un circuito criminale, evidenziando, tra l'altro, che un episodio di rapina pluriaggravata (in data 9/09/2018) era stato commesso da MP proprio mentre si trovava sottoposto ad altra misura cautelare. Inoltre, non privo di rilievo, ai fini della particolare pregnanza delle esigenze cautelari da salvaguardarsi mediante la persistenza della misura della custodia in carcere, è il 3 riferimento che l'ordinanza impugnata opera al provvedimento reso dallo stesso Tribunale in sede di riesame, ove si è dato conto che il ricorrente "cercava di salvaguardare e gestire l'arsenale di armi di cui era a disposizione direttamente dal luogo di detenzione carceraria, impartendo alla madre precise ed imperative indicazioni durante i colloqui". Né può ritenersi generico l'operato riferimento agli ambienti criminali di collegamento, posto che questi risultano essere stati specificamente indicati valorizzando gli elementi emersi dal giudizio di merito che fanno leva sui fatti in quella sede accertati. Privo di rilievo decisivo è anche il riferimento all'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza con cui si è concesso all'imputato il beneficio dell'esecuzione della detenzione domiciliare, essendosi osservato come tale provvedimento faccia riferimento a reati commessi allorché l'MP era minorenne e, dunque, ad un contesto fattuale e di gravità del tutto differente. Generico, infine, e al contempo privo di decisività ai fini del paventato vizio di motivazione in ordine alla persistenza e gravità delle esigenze cautelari, è il dedotto travisamento che il ricorrente deduce a pag. 4 del ricorso, laddove evidenzia come il provvedimento impugnato sia basato su dati errati facendo riferimento ad una precedente revoca degli arresti domiciliari causata da presunte violazioni alle prescrizioni imposte, "fatto mai verificatosi poiché tale misura risulta annullata dal td1 su appello del P.M.". Invero, la censura di travisamento - che dovrebbe confutare l'affermazione dell'ordinanza impugnata che, invece, fa riferimento all'accoglimento dell'appello del P.M. avverso il provvedimento del Gip del 22/04/2020 che aveva sostituito la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari - non risulta supportata da alcuna allegazione e/o specificazione. Inoltre, non determina il venir meno della pregnanza contenutistica dei molteplici elementi di disvalore declinati dall'ordinanza impugnata a corredo della persistente attualità e gravità delle esigenze cautelari e del giudizio di inidoneità dell'applicazione di misure gradate rispetto a quella in corso di applicazione. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14/03/2023
lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto PG PIERGIORGIO MOROSINI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16038 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO MP LV IP ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 20/09/2022, con cui è stato confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca e/o di sostituzione della misura della custodia in carcere emesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria, nell'ambito del processo definito con concordato in ordine a diverse fattispecie di reato (applicandosi una pena di anni otto di reclusione ed euro ottomila di multa), tra cui alcune rapine aggravate e violazione della legge armi. Con due motivi, la difesa del ricorrente deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione essendosi richiamato, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudicato cautelare - conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione interposto dall'imputato avverso l'originaria ordinanza del Tribunale del riesame che aveva per gran parte confermato l'ordinanza applicativa della misura disposta dal Gip - quale principio non codificato e mera fictio iuris creata dalla prassi giurisprudenziale. 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle argomentazioni addotte a sostegno della persistenza della cautela, con particolare riguardo all'attualità del pericolo di reiterazione ed al tempo trascorso dai fatti. Si erano valorizzati elementi non decisivi, facendosi anche erroneo riferimento ad una precedente revoca degli arresti domiciliari causata da presunte violazioni delle prescrizioni imposte, non avvedendosi che tale misura risultava essere stata annullata;
generico era poi il riferimento ai collegamenti con ambienti criminali non meglio specificati. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale IO Morosini, con requisitoria in data 3/02/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre premettere che "in tema di impugnazione delle misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito" (ex multis Sez.6, n. 11194 dell'8/3/2012, Rv.252178; Sez. 3, n.7268 del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 2852 del 2/10/1998, rv.211755). 2 Nel caso in esame, non si ravvisa alcuna violazione di norme di legge da parte dei giudici di merito, in quanto il riferimento al giudicato cautelare è stato richiamato dai giudici del merito unicamente in relazione alla definizione dell'esatto perimetro cognitivo dell'impugnazione, necessariamente caratterizzato dall'apprezzamento cognitivo e dalla deduzione di fatti nuovi che possano incidere sul giudizio precedentemente operato in tema di esigenze cautelari. Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno, infatti, efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Rv. 273648 - 01). 2. Peraltro, l'ordinanza impugnata, lungi dal fare unicamente riferimento all'esistenza del cd. giudicato cautelare, si è confrontata con gli elementi nuovi addotti dal ricorrente a sostegno dell'istanza di revoca o sostituzione della misura, escludendo, con congrua motivazione, che fossero venuto meno le esigenze cautelari. La lettura dell'ordinanza impugnata, infatti, consente di escludere il paventato vizio di motivazione, in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari e al mantenimento della misura custodiale, risultando adeguata, lineare e in sintonia con i parametri indicati dalla Corte di legittimità in materia. In relazione ai temi del decorso del tempo e dell'osservanza puntuale delle prescrizioni detentive, evidentemente i giudici di merito non hanno individuato alcun "elemento nuovo" idoneo a giustificare una rivisitazione del quadro cautelare. Peraltro, secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (v. Sez.3, n. 43113 del 15/9/2015, Rv.265652; Sez. 2, n.1858 del 9/10/2013, Rv. 258191). Ebbene, nel caso in esame gli "ulteriori elementi" non sono stati ravvisati e deve ritenersi immune da censure la decisione di merito che ha escluso l'attenuazione delle esigenze cautelari, valorizzando l'assenza di segnali di resipiscenza, nonché la gravità dei fatti per cui si procede, indicativa di pervicacia nel delinquere e di inserimento in un circuito criminale, evidenziando, tra l'altro, che un episodio di rapina pluriaggravata (in data 9/09/2018) era stato commesso da MP proprio mentre si trovava sottoposto ad altra misura cautelare. Inoltre, non privo di rilievo, ai fini della particolare pregnanza delle esigenze cautelari da salvaguardarsi mediante la persistenza della misura della custodia in carcere, è il 3 riferimento che l'ordinanza impugnata opera al provvedimento reso dallo stesso Tribunale in sede di riesame, ove si è dato conto che il ricorrente "cercava di salvaguardare e gestire l'arsenale di armi di cui era a disposizione direttamente dal luogo di detenzione carceraria, impartendo alla madre precise ed imperative indicazioni durante i colloqui". Né può ritenersi generico l'operato riferimento agli ambienti criminali di collegamento, posto che questi risultano essere stati specificamente indicati valorizzando gli elementi emersi dal giudizio di merito che fanno leva sui fatti in quella sede accertati. Privo di rilievo decisivo è anche il riferimento all'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza con cui si è concesso all'imputato il beneficio dell'esecuzione della detenzione domiciliare, essendosi osservato come tale provvedimento faccia riferimento a reati commessi allorché l'MP era minorenne e, dunque, ad un contesto fattuale e di gravità del tutto differente. Generico, infine, e al contempo privo di decisività ai fini del paventato vizio di motivazione in ordine alla persistenza e gravità delle esigenze cautelari, è il dedotto travisamento che il ricorrente deduce a pag. 4 del ricorso, laddove evidenzia come il provvedimento impugnato sia basato su dati errati facendo riferimento ad una precedente revoca degli arresti domiciliari causata da presunte violazioni alle prescrizioni imposte, "fatto mai verificatosi poiché tale misura risulta annullata dal td1 su appello del P.M.". Invero, la censura di travisamento - che dovrebbe confutare l'affermazione dell'ordinanza impugnata che, invece, fa riferimento all'accoglimento dell'appello del P.M. avverso il provvedimento del Gip del 22/04/2020 che aveva sostituito la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari - non risulta supportata da alcuna allegazione e/o specificazione. Inoltre, non determina il venir meno della pregnanza contenutistica dei molteplici elementi di disvalore declinati dall'ordinanza impugnata a corredo della persistente attualità e gravità delle esigenze cautelari e del giudizio di inidoneità dell'applicazione di misure gradate rispetto a quella in corso di applicazione. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14/03/2023