Sentenza 18 febbraio 2003
Massime • 1
I documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli 74 e 87, disp. att., cod. proc. civ., occorrendo, in particolare, che gli atti ed i documenti di parte prodotti dopo la costituzione in giudizio siano depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti. Pertanto, nel caso di mancato rinvenimento di documenti nel giudizio di appello, affinché sorga l'obbligo del giudice di disporne la ricerca, con i mezzi a sua disposizione, eventualmente disponendo l'attività ricostruttiva del loro contenuto, la parte è tenuta a dedurre di avere adempiuto le formalità stabilite per il loro deposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU AN, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE GLIOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DASMAC DI MA LO & C SNC, MA LO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1762/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 20/05/00 - R.G.N. 1544/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva 19.6.1998, e poi definitiva, il Pretore del Lavoro di Torino ha condannato in solido la S.n.c. DAS.MAC di TI PA e TI PA in proprio a pagare lire 21.830.918 a AD AN, a titolo di differenze retributive per pregresso rapporto di lavoro subordinato, oltre rivalutazione ed interessi dal 1.11.1998 al saldo nonché a rifondere a controparte 3/4 delle spese di lite compensando la parte restante. In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla S.n.c. DAS.MAC e dal TI, il Tribunale di Torino, con sentenza 6 marzo/20 maggio 2000 n. 1762, ha ridotto la condanna a L. 11.050.712, oltre interessi ulteriori dal 26/2/2000 al saldo;
ha compensato per metà le spese del gravame, liquidate per l'intero in L.
3.000.000 a carico degli appellanti.
Il Tribunale ha posto a base della riforma una riponderazione dell'attendibilità dei vari testi uditi dal Pretore, rivalutando soprattutto quella del teste AR, ritenuto dal primo giudice inattendibile.
Avverso tale sentenza, notificata alla AD l'8 giugno 2000, questa ha proposto ricorso per Cassazione, con ricorso notificato alle controparti il 27-7-2000.
Gli intimati, ritualmente citati, non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, che non indicava;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c), censura la sentenza impugnata sotto due distinti profili. In primo luogo imputa al Tribunale di non avere tarato l'attendibilità del teste AR alla luce dei documenti (strisce di chiusura delle casse), depositati in una scatola davanti al pretore e non rinvenuti nel fascicolo d'appello.
Il motivo non è fondato.
La questione degli effetti del mancato rinvenimento nel fascicolo di parte di documenti da questa invocati è stata già esaminata da questa Corte, la quale ha statuito che il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione, ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi, a condizione tuttavia che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte (Cass. 2-8-2001 n. 10958), e ciò a norma degli artt. 165, 166, 169 c.p.c. e 74, 77 d.a.c.p.c. (Cass. 22-12-1995 n. 13058). Ha statuito inoltre che i documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli 74 e 87 disp. att. cod.proc.civ.; in particolare, gli atti ed i documenti di parte, prodotti dopo la costituzione in giudizio, vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (Cass. 5-11-1999 n. 12299). La ricorrente non deduce di avere adempiuto a tali formalità, necessarie per verificare la fondatezza delle sue doglianze. Il motivo non può pertanto essere accolto.
In secondo luogo rileva contraddittorieta della sentenza impugnata per avere fissato il riconoscimento del 4^ livello per l'espletamento dell'attività di cassiera 14 mesi dopo l'inizio del rapporto;
poiché questo è iniziato il 18.9.1992, i 14 mesi scadono nel novembre 1993, mentre il Tribunale ingiustificatamente avrebbe fissato il 1.1.1994.
Trattasi di doglianza relativa a valutazioni in fatto circa il periodo approssimativo, non istantaneo, in cui sarebbe maturata una certa professionalità, come tali inammissibili in questa sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla per le spese, atteso che gli intimati non si sono costituiti e non hanno svolto attività defensionale all'udienza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 10 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2003