Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2404
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Sentenza 18 febbraio 2003

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I documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli 74 e 87, disp. att., cod. proc. civ., occorrendo, in particolare, che gli atti ed i documenti di parte prodotti dopo la costituzione in giudizio siano depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti. Pertanto, nel caso di mancato rinvenimento di documenti nel giudizio di appello, affinché sorga l'obbligo del giudice di disporne la ricerca, con i mezzi a sua disposizione, eventualmente disponendo l'attività ricostruttiva del loro contenuto, la parte è tenuta a dedurre di avere adempiuto le formalità stabilite per il loro deposito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2404
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2404
    Data del deposito : 18 febbraio 2003

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