Sentenza 26 marzo 2015
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il differimento del colloquio con i difensori, per un tempo non superiore a cinque giorni, disposto dal gip con ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 104 cod. proc. pen., decorre dal momento in cui la persona attinta da misura cautelare viene consegnata all'autorità giudiziaria italiana, in quanto le fasi precedenti alla consegna seguono la procedura dello Stato richiesto (nel caso di specie la Francia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2015, n. 28097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28097 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 26/03/2015
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 677
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 1343/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ IA N. IL 15/02/1971;
avverso l'ordinanza n. 574/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 11/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VERGA GIOVANNA;
sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. BIONDI Carlo e BONAVENTURA Candido, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione ZZ IA, a mezzo dei difensori, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Reggio Calabria che l'11 agosto 2014 ha confermato l'ordinanza del Gip del tribunale di Reggio Calabria che in data 29 maggio 2014 aveva rigettato l'istanza di immediata liberazione per nullità dell'interrogatorio di garanzia per violazione dell'art. 104 c.p.. Deduce la ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. vizio della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che il dies a quo della dilazione dei colloqui decorra dalla data di consegna dell'indagata all'autorità italiane e violazione di legge processuale in relazione all'art. 104, art. 178 c.p.p., lett. C e art. 180 c.p.p.. Rileva la ricorrente che il tribunale ha errato perché non ha dato conto di una circostanza pacifica e cioè che l'ordinanza cautelare non è stata eseguita in Italia bensì in Francia dove la donna è stata ristretta in forza di mandato di arresto europeo emesso dallo stesso giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il provvedimento custodiale .
Ne consegue secondo la ricorrente che la decorrenza del divieto ex art. 104 c.p.p., non poteva essere che quello dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale e che tale momento doveva essere individuato con l'esecuzione della misura nello Stato così detto di esecuzione, cioè la Francia, in forza di provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana;
2. vizio della motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato non ha riconosciuto la illegittimità e l'autonomia del provvedimento 19 maggio 2014 del Gip, considerato che è pacifico che nell'ordinanza custodiale il decreto ex articolo 104 codice procedura penale non conteneva alcuna indicazione temporale in ordine alla decorrenza.
Il ricorso è infondato.
Con ordinanza in data 24 marzo 2014 il Gip del Tribunale di Reggio Calabria emetteva ordinanza cautelare in carcere nei confronti di ZZ IA, con la quale tra l'altro, ai sensi dell'art. 104 c.p.p., comma 3, disponeva il differimento dei colloqui con i difensori.
La ZZ veniva arrestata a Nizza l'11 maggio 2014, in esecuzione di mandato di arresto europeo ed è rimasta detenuta in Francia fino alla mattina del 20 maggio 2014, data in cui è stata consegnata all'autorità giudiziaria italiana a seguito di procedimento di estradizione.
Il 23 maggio 2014 il Gip provvedeva all'interrogatorio di garanzia. È indubbio che la ZZ è stata consegnata all'Autorità Giudiziaria Italiana il 20 maggio 2014 e che da tale data decorrevano i termini previsti dall'art. 294 c.p.p. per l'interrogatorio di garanzia, così come è indubbio- e neppure contestato dalla difesa - che la garanzia difensiva apprestata per l'indagato sottoposto a privazione della libertà personale dall'art. 294 c.p.p. poteva considerarsi operativa solo allorquando l'indagato si è venuto a trovarsi sul territorio nazionale a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. Deve, in proposito, ricordarsi che il M.A.E è un atto, specificamente indirizzato all'autorità estera in funzione dell'attivazione, da parte della medesima, della procedura di esecuzione con la conseguenza che tutte le questioni afferenti tale procedura sfuggono alla disponibilità dello Stato italiano e possono e devono farsi valere nello Stato richiesto, secondo le regole, le forme ed i tempi previsti dal relativo ordinamento (sez. 6^ n. 18466 del 11/1/2007, Rv. 236577; sez. 6^ n. 45769 del 31/10/2007, Rv. 238091). Ciò detto, deve rilevarsi che l'art. 104 c.p.p., nel disciplinare i colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare ha previsto nella sola fase delle indagini preliminari, a fronte di specifiche ed eccezionali ragioni, connesse alle esigenze di particolari indagini, il differimento del colloquio con i difensori per un termine non superiore a cinque giorni. È di tutta evidenza che tale norma trova applicazione nel momento in cui la persona attinta da misura cautelare è stata consegnata all'Autorità Giudiziaria Italiana, considerato che, come già detto, le fasi precedenti all'esecuzione del M.A.E. seguono la procedura dello Stato richiesto, nel caso specifico la Francia.
Correttamente pertanto i giudici di merito hanno respinto l'appello proposto , così come correttamente hanno ritenuto il provvedimento 19 maggio 2014 del Gip, che forniva una interpretazione autentica del proprio precedente provvedimento di differimento dei colloqui difensivi non autonomo e distinto da quello originario. Il ricorso deve pertanto essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015