Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice rigetta la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare non è impugnabile, per saltum, mediante ricorso per cassazione, dovendosi, in tale ipotesi, proporre appello a norma dell'art. 310 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2003, n. 5220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5220 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/12/2003
1. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1968
3. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 033061/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NI SI N. IL 29/11/1959;
avverso ORDINANZA del 04/07/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Abbate Antonio Germano, che ha concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Roma;
La Corte di ON:
OSSERVA
La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 17 luglio 2003, rigettava l'istanza di NG IM tesa ad ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'articolo 303 c.p.p.. Avverso tale provvedimento IM NG proponeva ricorso per ON deducendo la inosservanza e/o la erronea applicazione di legge con riferimento all'articolo 303 lett. b) bis) n. 2 c.p.p.. Il provvedimento della Corte di appello di Roma non è immediatamente ricorribile, ma appellabile.
In siffatte situazioni, invero, non è esperibile il ricorso per saltum di cui all'articolo 569 c.p.p.. Tale rimedio è esperibile contro tutte le sentenze appellabili di primo grado ed attiene alla sola fase di cognizione;
l'articolo 569 c.p.p. non pone un principio generale invocabile per ogni impugnazione e ciò sia per la sua formula inequivoca sia per la sua collocazione sistematica (vedi Cass. 14 maggio 1993, Squatriti, CED 195472).
È del tutto pacifico, inoltre, che la competenza attribuita dagli articoli 309 e 310 c.p.p. al Tribunale della libertà in tema di appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali ha carattere generale e, quindi, sussiste anche nei confronti dei provvedimenti adottati, dopo la chiusura delle indagini preliminari, nel corso del giudizio (SU 23 novembre 1990, Cantucci, C.P. 91, 2^ 142).
Tenuto conto di quanto detto l'unico mezzo di impugnazione esperibile contro l'ordinanza della Corte di Appello di Roma era, ed è, l'appello al Tribunale del riesame.
Del resto la Corte di ON, in applicazione dei principi indicati, ha precisato che avverso l'ordinanza in tema di scarcerazione per decorrenza dei termini - si tratta, quindi, di precedenti specifici - unica impugnazione esperibile è l'appello ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., che ha carattere generale, senza possibilità di ricorrere per saltum in ON (Cass. 17 ottobre 1997, Pipitone, Cass. Pen. 99, 923; Cass. 30 aprile 1992, Bonomelli, CED 170411).
Verificata la volontà del NG di sottoporre ad impugnazione il provvedimento della Corte di Appello di Roma, il ricorso per ON deve, ai sensi dell'articolo 568 comma 5^ c.p.p., essere qualificato come ricorso al Tribunale del riesame e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Roma per il giudizio sulla impugnazione.
P.Q.M.
La Corte qualificato il ricorso per ON come ricorso al tribunale del riesame dispone trasmettersi gli atti dinanzi al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004