Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. con modd. in L. n. 638 del 1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi, luogo da identificarsi nella sede dell'istituto previdenziale ove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa e non nella sede legale dell'impresa, ciò in applicazione della disposizione dell'art. 1182, comma secondo, cod. civ. per il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2007, n. 26067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26067 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/02/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - est. Consigliere - N. 485
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 39549/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI MO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa in data 8.2.2006 dalla corte di appello di Firenze. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Sebastiano Turi, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza dell'8.2.2006 la corte d'appello di Firenze, parzialmente riformando quella resa il 10.3.2005 dal tribunale di Pisa, sostituendo la pena detentiva breve con quella pecuniaria corrispondente, condannava MO AN alla pena complessiva di 1.290,00 Euro di multa siccome colpevole del reato continuato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, perché - quale presidente della Soc. Coop. Social Service a r.l. - aveva omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei mesi di dicembre 2001, gennaio, marzo e aprile 2002. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto tardiva e infondata nel merito la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal difensore, osservando che nessun rilievo aveva la circostanza che la sede legale della predetta società fosse in Sesto Fiorentino, dal momento che essa operava effettivamente in territorio pisano e aveva aperto una posizione assicurativa presso l'INPS di Pisa.
2 - Il difensore del AN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. In particolare denuncia:
2.1 - erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sul punto, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto provata la effettiva corresponsione delle retribuzioni sulla base delle risultanze dei libri paga riferite dall'ispettore verbalizzante e dalla mancata doglianza dei vari dipendenti interrogati dallo stesso ispettore;
2.2 - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 21 c.p.p., comma 2, e art. 491 c.p.p., nonché vizio di motivazione sul punto, laddove i giudici di merito hanno ritenuto tardiva la eccezione di incompetenza territoriale, senza considerare che la incompetenza poteva desumersi solo sulla base dei documenti prodotti dal difensore alla prima udienza (10.3.2005) davanti al primo giudice, e che quest'ultimo non aveva deciso alla stessa udienza, riservandosi la decisione alla fine dell'istruttoria dibattimentale, con ciò implicitamente ammettendo la tempestività dell'eccezione;
2.3 - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 8 c.p.p. e vizio di motivazione sul punto, giacché, secondo la giurisprudenza prevalente, il reato de quo si consuma nel tempo e nel luogo in cui devono essere versati i contributi omessi, e quindi nel luogo in cui la società obbligata ha la sede legale.
3 - La eccezione di incompetenza territoriale è stata correttamente disattesa, in quanto tardiva e giuridicamente infondata. Sotto il primo aspetto, va osservato che alla prima udienza del dibattimento di primo grado (in data 10.3.2005), accertata la costituzione delle parti e dichiarato aperto il dibattimento, il pubblico ministero chiedeva l'esame del teste già indicato e l'ammissione di prove documentali;
solo a quel punto il difensore chiedeva di produrre documenti, dai quali risultava che la sede legale della società cooperativa era a Sesto Fiorentino, e sollevava l'eccezione. Le norme processuali di cui all'art. 21 c.p.p., comma 2, e art. 491 c.p.p., comma 1, gli imponevano invece di sollevare l'eccezione subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (se del caso, producendo in quel momento il documento a sostegno). Il difensore non poteva perciò sollevare efficacemente la questione dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 493 c.p.p.) e addirittura dopo le richieste probatorie (di cui all'art. 493 c.p.p.). Il fatto, poi, che il giudice non abbia deciso immediatamente sulla eccezione, riservandosi di decidere al termine della istruzione dibattimentale, benché violasse la norma processuale dello stesso art. 491 c.p.p., non valeva certamente a rendere tempestiva una eccezione che era stata sollevata oltre i termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza. Sotto il secondo profilo, comunque, l'eccezione è infondata.
Infatti, se è vero che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è consumato (art. 8 c.p.p., comma 1) e che il reato contestato si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali e assicurativi;
è ancor più vero che il luogo del versamento non è la sede legale dell'impresa, ma la sede dell'istituto previdenziale dove IN presa ha aperto la sua posizione assicurativa. Ciò in forza del principio civilistico per cui le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (art. 1182 c.c., comma 2).
4 - Parimenti infondata è la censura di merito, attraverso cui il ricorrente contesta la prova sul presupposto del reato. Del tutto correttamente il giudice di merito ha ritenuto provata la effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, che è presupposto indefettibile del reato di omesso versamento delle ritenute retributive di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, (Cass. Sez. Un. n. 27641 del 28.5.2003, Silvestri, rv. 224609),
sulla base delle risultanze delle buste paghe rilasciate ai dipendenti, per giunta implicitamente confermate dai medesimi, e del contenuto dei modelli DM presentati dalla società cooperativa. Invero, simili documenti non sono un mero indizio, ma, in assenza di elementi contrari, possono essere valutati come prova piena della effettiva corresponsione della retribuzione. Essi, infatti, sono direttamente rappresentativi dei fatti da accertare, e non già rappresentativi di fatti diversi dai quali si può poi logicamente indurre il fatto da accertare. Il giudice, quindi, in conformità all'art. 192 c.p.p., può correttamente valutarli come prova storica della effettiva corresponsione delle retribuzioni, in forza del tradizionale schema di valutazione articolato in "fatto probatorio - massima d'esperienza - fatto accertato", laddove il documento proveniente dallo stesso imputato è il fatto probatorio, la massima d'esperienza è che il documento proveniente dall'imprenditore, in assenza di elementi contrari, è veridica rappresentazione di atti o fatti compiuti dall'imprenditore stesso (secondo lo spirito della regola civilistica di cui all'art. 2709 cod. civ.), il fatto accertato, infine, è la effettiva corresponsione della retribuzione al dipendente.
Alla luce di questi principi, nel caso di specie il giudice di merito ha correttamente accertato sia la corresponsione delle retribuzioni sia l'omesso versamento all'istituto previdenziale delle relative trattenute.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007