Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2007, n. 26067
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Sentenza 14 febbraio 2007

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Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. con modd. in L. n. 638 del 1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi, luogo da identificarsi nella sede dell'istituto previdenziale ove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa e non nella sede legale dell'impresa, ciò in applicazione della disposizione dell'art. 1182, comma secondo, cod. civ. per il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2007, n. 26067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26067
    Data del deposito : 14 febbraio 2007

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