Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
G глой ESENTE DA REGISTRAZIONE BOLLI E DIRITTI REPUBBLICA ITALIANA 1 0 6 9 /0 1 LA CORTE U REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4110/00 Dott. Corrado CARNEVALE Cron. 2184 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Rep. 340 Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud.20/10/00 SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Dott. Bruno CORTE SUPREMA DI CARRAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO C Richiesta con studie SENT ENZA "L SOLE 24 O dal Sig. per or L 4000 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: NE NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE NOMENTANA 257, presso l'avvocato GIANFRANCO DOSI, che CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del Richiesta copia studio NC day Sig. ricorso;
per diritti 26 GEN. 2001- - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
AS IRMA, ESPOSITO IOLANDA RAFFAELLA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE CORTE DI APPELLO DI PROCURATORE GENERALE PRESSO LA Richiesta copia studi POTENZA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTED SUPREMA F. Idal Sig . per diritti L. 3102 DI CASSAZIONE;
11_2.6 GEN. 2001 IL CANCELLIER 2000 intimati 1908 avverso la decisione della Corte d'Appello di POTENZA, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Sezione Minori, depositata il 05/01/00; HEL dal Sig. udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti 3002 26 GEN. 2001 il udienza del 20/10/2000 dal Consigliere Dott. Bruno IL CANCELLIERE SPAGNA MUSSO;
udito per il l'Avvocatoricorrente, Dosi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con decreto in data 13-10-1999, il Tribunale per i minorenni di Potenza dichiarava la decadenza della potestà genitoriale di NE Bruno sulle figlie minori EN e DI. Avverso detto provvedimento proponeva reclamo il NE e la Corte d'Appello di Potenza, sezioni minori, con il decreto in esame, preliminarmente ritenuta la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni, e non del Tribunale ordinario quale giudice della separazione coniugale, in ordine alla decadenza dalla potestà genitoriale, “non trattandosi di mero mutamento delle condizioni di affido dei figli minori", "ritenuto necessario disporre C.T.U. psicologica volta a verificare l'attualità delle condizioni di disagio psicologico delle minori EN e DI", nominava due consulenti di ufficio. Ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. e con un unico, articolato motivo, il NE;
non hanno svolto attività difensiva gli intimati. Motivi della decisione Con l'unico motivo, si deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché 330 e 336 c.c. e 737 c.p.c., in quanto, premessa l'esigenza del mutamento del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti camerali in tema di decadenza dalla potestà genitoriale, stante, secondo il ricorrente, la loro natura "decisoria" e la necessità di estendere anche alla relativa procedura il principio del contraddittorio, il decreto del Tribunale per i minorenni di Potenza, nel caso in esame, è stato emesso non in base alla richiesta di uno dei soggetti legittimati ai sensi degli artt. 336 e 737 c.p.c. bensì di “ufficio", a seguito di “una informale richiesta di affidamento effettuata da un genitore nel corso di un interrogatorio”, e senza un preventivo parere del P.M.. Il ricorso è inammissibile. Deve, infatti, preliminarmente rilevarsi, come per consolidato ed ormai costante orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. S.U. n.6220 del 1986 m.448480; Cass. S.U. n.3387 del 1998 m.514129; Cass. n.2934 del 1998 m.513763), che il provvedimento emanato su reclamo dalla Corte d'Appello, sezione per i minorenni, in ordine alla decadenza della potestà di genitore (art.330 c.c.), non risulta caratterizzato dall' "autorità della cosa giudicata sostanziale" ma dalla mera efficacia dei provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria;
ne deriva che detto provvedimento, non risolutivo di un contrasto tra diritti soggettivi ma funzionale alla sola tutela, in via provvisoria, del minore e, quindi, eventualmente assoggettabile a modifica o revoca da parte dello stesso giudice che l'ha emesso, risulta privo dei caratteri della decisorietà e definitività. Pertanto, è inammissibile avverso detto tipo di pronuncia il ricorso straordinario per Cassazione, ex art.111 Cost., sia per l'eventuale denuncia di vizi del provvedimento impugnato, pur se in concreto sussistenti, sia per far rilevare irritualità procedurali, potendosi adottare in seguito altra decisione immune da errori. Tra l'altro, va anche rilevato come l'impugnato decreto della Corte d'Appello di Potenza, ad ulteriore conferma della sua essenziale provvisorietà, ha solo disposto, ritenuta la propria competenza in materia, in via del tutto interlocutoria, la nomina di consulenti di ufficio. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati comporta non doversi provvedere in relazione alle spese della presente fase. ESENTE DA REGISTRAZIONE BOLLI E DIRITTI
P.Q.M.
25409 2009 La Corte rigetta il ricorso. Reginato a WN.107/03 In Roma, il 20-10-2000 Хашена Presidente L'estensore S ou CORTE SUPRA ED IL CA Prima Se Silloire folema Depositato in Cancelleria UI ' # 2.5 GEN. 2001 CORTE SUPREMIATA COSSAZIONE RI EY Cancelleria Depositato t 25 GEN. 2001 IL CANCELLIERE IL CANCE UI Passinej Cauver