Sentenza 13 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' A CORTE SUPREMA D5577/01 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 21410/98 Cron.2./3125 Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep . Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 13/12/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Paolo STILE Consigliere UFFICIO COPIE - Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. FIOS FI 66 SENTENZA per diritti L. 3.000 111 1.3. APR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LL EP, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI Thi CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
RINALDI L'ESPRESSO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato VIANELLO ANTONIO, che la rappresenta e UFFICIO COPIE all'avvocato GUIDA BRUNO, giusta Richiesta copia studio 2000 difende unitamente dal Sig. d'AMAT 5389 delega in atti;
3000 por diritti L. 11 17 - 604 -1- IL CANCEL controricorrente avversO la sentenza n. 14097/97 del Tribunale di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MILANO, depositata il 20/12/97 R.G.N. 157/97; Rilasciata copia legale, al Sig. ViA72417 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzoper diritti L.
0.9 MOC 2001 CANCEL MILEO;
udito l'Avvocato VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Mille -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso del 20 ottobre 1995 AR Con GI, premesso di essere dipendente dell'Agenzia di recapito "Rinaldi l'Espresso s.r.l.", chiedeva al Pretore di Milano una declaratoria di inquadramento nella terza categoria prevista dal C.C.N.L. del settore, con le correlate alla quarta retributive differenze in via subordinata, riconosciutagli;
categoria datoriale alle sole instava per la condanna retribuzioni di cui alla terza categoria, per l'attività espletata con l'uso di mezzi qualificati "autocarri" dal P.R.A.. Mien Resistente il convenuto, che evidenziava la ne chiedeva lainfondatezza delle pretese e reiezione, il giudice adito accoglieva le domande con sentenza del 3 dicembre 1996, la quale, peraltro, all'esito dell'appello del soccombente, veniva riformata dal Tribunale del luogo con decisione del 20 dicembre 1997, che rigettava entrambe le domande attoree. Ritenevano i giudici di merito che la qualifica l'inquadramento dei lavoratori, nella terza 0 e quarta categoria, afferisse alle caratteristiche del mezzo guidato ed alla maggiore о minore 3 difficoltà di conduzione, nonché alla abilità del conducente, con riferimento al termine "autocarro" utilizzato dal C.C.N.L. per la loro distinzione, laddove l'autoveicolo usato dal ricorrente, pur se classificato come tale nel libretto di circolazione ai fini della registrazione al P.R.A., riguardava soltanto la natura del mezzo, trattandosi di "Fiorino", e non i particolari requisiti occorrenti per la guida di un autocarro nella sua accezione comune, sicchè al AR non poteva essere riconosciuta la superiore qualifica invocata. Avverso tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, ancorato ad un solo motivo;
IL resiste la Società con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1368 e 1369 cod. civile, insufficiente о nonché vizio di omessa, contraddittoria motivazione, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile. Deduce, in sintesi, articolando il ricorso in diverse direzioni, che il livello preteso trae obiettivo supporto dalla contrattazione collettiva (artt. 4 e 7 C.C.N.L. di categoria); dal libretto di circolazione del veicolo condotto, nel quale il "Fiorino" affidatogli è classificato come "autocarro", e siffatto automezzo comporta per i conducenti, alla stregua delle clausole pattizie indicate, l'inquadramento nel terzo livello, come del resto attribuito dalla stessa Società ai suoi colleghi;
dalla erroneità della diversa interpretazione fornita al riguardo dal Tribunale, in spregio alle obiettive risultanze che precedono ed in violazione delle disposizioni codicistiche di ermeneutica contrattuale, soprattutto in tema di chiaro contenuto letterale della normativa in esame. Il motivo è infondato. ILs Ai sensi dell'art. 1362, prima parte, del codice civile, nell'interpretazione del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, e dunque la ratio che sottende alle singole clausole dello stesso, senza limitarsi al senso strettamente letterale delle parole ivi contenute. Correttamente applicando detta disposizione di legge, con riferimento al caso specifico, il Tribunale, con motivazione logica e rigorosa, come tale sfuggente al controllo negativo di legittimità, ha evidenziato che, indipendentemente dalla generica dizione "autocarro" astrattamente recepita dal C.C.N.L. per la classificazione dei dipendenti- conducenti i propri autoveicoli nei vari livelli del settore, siffatta accezione va in collegata, ai fini del superiore concreto inquadramento dei lavoratori, al significato comune del mezzo ed ai particolari requisiti soggettivi occorrenti per la sua conduzione, notoriamente più elevati rispetto a quelli necessari per le altre autovetture;
giacchè, a differenza che per il "Fiorino", l'autocarro va inteso comunemente come "mezzo di trasporto di un certo ingombro e pesantezza, per guidare e manovrare il quale ILs occorrono abilità, prontezza di riflessi, destrezza, ecc.; né è sufficiente possedere la comune patente B (come invece, nella specie, del AR), essendo necessaria quella di livello superiore" ai fini della relativa idoneità alla conduzione. Né, sul punto ed in ordine al thema decidendum, rileva in senso contrario la classificazione del "Fiorino" come "autocarro" annotata sul libretto di circolazione per la registrazione del veicolo al P.R.A., atteso che tale annotazione concerne unicamente il mezzo e non presuppone peculiari connotazioni che possano qualificare il conducente, ovvero particolari abilità in capo allo stesso. peraltro neppure evidenziate dal ricorrente correlate ad attitudini specifiche idonee a giustificare una superiore qualifica come preteso, rispetto al IV livello per l'inquadramento di coloro che guidano tutti gli altri mezzi, sì da differenziare sotto il profilo qualitativo la conduzione del "Fiorino" da quella degli altri veicoli abbisognevoli della patente “B”. Quanto, infine, alla circostanza della mancata giustificazione ragionevole dell'inquadramento dei colleghi del AR nella categoria superiore ILs pretesa, essa afferisce a mere ragioni soggettive datoriali di economia e politica aziendale, avulsa dagli elementi obiettivi necessari in senso tecnico corretta classificazione del personale e per una pertanto, pur se suggestiva e speciosa, esulante dal novero di quelli oggetto di valutazione a fini decisori dell'attuale controversia. Non ricorrono, dunque, nel caso in esame le violazioni di legge ed i vizi di motivazione della sentenza prospettati nella impugnazione;
per l'effetto il ricorso va rigettato. 7 Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese relative al giudizio di cassazione. Roma 13 dicembre 2000 11 Presidente: M. Aunmulate | Cons. estensore: Vineruro W ills IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA fill Depositata in Cancelleria 13 APR. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE CASS DI CANCELLERIA E R E P T U R S O N E O C 3 3 0 5 1 A . . I S T S D N R A , A T ' 3 O , L L 7 A - L L S 8 E O E - D B 1 P S I I 1 I S D N N E A E G G T S O S I G O A E A P D L O E M I T , A T L O I A R L R D I T E S E D I D T G O N E E R S E