Sentenza 13 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11085 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN1 1 085 /0 1 REPUBBLICA ITAT LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 5578/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Cron. 23705 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 20/04/01 ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente i n 255 S E N TENZA a sul ricorso proposto da: t i RI ER, elettivamente domiciliato in ROMA G presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARIATI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI ROGLIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 30, rappresentato e difeso presso l'Avvocato TALARICOdall'avvocato RINALDO Calle alle copre ⚫ 2001 MASSIMO CARAVETTA, giusta delega in moirfreete ohl reeerso, - resistente con mandato . 1889 -1- avverso la sentenza n. 1422/98 del Tribunale di COSENZA, depositata il 23/12/98 R.G.N. 579/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CARIATI;
udito l'Avvocato TALARICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Pietro ABBRITTI che ha concluso Generale Dott. inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto. n i r a t is P -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 4 giugno 1993 ER RE conveniva in giudizio davanti al Pretore di Rogliano il Comune della stessa città chiedendo che venisse dichiarata 1'illegittimità del licenziamento intimatogli in data 12 ottobre 1979, previo riconoscimento dell'unicità del rapporto di lavoro subordinato e conseguente diritto alla corresponsione delle retribuzioni mensili estive. : Costituendosi in giudizio, il Comune di r e Rogliano eccepiva il giudicato in forza della t sentenza del Tribunale di Cosenza in data 9 ottobre p o 1991. C Con sentenza in data 30 marzo 1996, il Pretore di Rogliano dichiarava inammissibile la domanda e compensava le spese del giudizio. Il giudice del gravame osservava che la domanda dell'OM era stata dichiarata inammissibile meritevole didal Pretore con pronuncia non censura, poiché su tale domanda si era formato il giudicato in virtù della sentenza dello stesso Tribunale di Cosenza pronunciata in data 9 ottobre 1991. Con sentenza in data 11/23 dicembre 1998, il 3 Tribunale di Cosenza rigettava l'appello del lavoratore e lo condannava alle spese del giudizio. Il giudice del gravame osservava che la domanda dell'OM era stata dichiarata inammissibile dal Pretore con pronuncia non meritevole di censura, poiché su tale domanda si era formato il giudicato in virtù della sentenza dello stesso Tribunale di Cosenza pronunciata in data 9 ottobre 1991. Tale sentenza, rilevava il Tribunale, aveva infatti riconosciuto all'OM il diritto alle ulteriori spettanze retributive sulla base della natura privatistica e della unicità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, pur evidenziando l'impossibilità di revocare l'atto amministrativo del licenziamento, della cui legittimità affermava che potesse conoscere soltanto il giudice amministrativo. Siffatta statuizione, concludeva il giudice del gravame, non impugnata in sede di legittimità, conteneva ormai, con carattere di definitività, una valutazione su entrambe le domande proposte (declaratoria di illegittimità del licenziamento e spettanza delle retribuzioni anche per il periodo unicità del estivo in virtù della affermata rapporto di lavoro). L'OM ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste il Comune di Rogliano con controricorso e partecipando all'udienza in discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 99 c.p.c. e dell'art. 2909 C.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, deducendo che la sentenza del Tribunale di Cosenza del ottobre 1991, invocata dalla sentenza impugnata, nulla aveva statuito sulla declaratoria di illegittimità del licenziamento e sulla spettanza delle mensilità richieste, avendo sul punto affermato che su tali soltanto il giudicedomande poteva pronunciarsi amministrativo. Da ciò il ricorrente trae la conclusione che non si era formato il giudicato né sulla licenziamento né sulla unicitàillegittimità del del rapporto, in base al quale erano state chieste le mensilità per il periodo estivo, posto che su tali richieste il Tribunale non si era pronunciato, ritenendo che se ne dovesse occupare il giudice amministrativo. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha più volte precisato che demandato in via esclusiva al giudice di merito l'accertamento del contenuto e dei limiti della efficacia del giudicato esterno su una controversia pendente davanti al medesimo. La relativa pronuncia è sottratta al sindacato legittimità, se è sorretta da motivazione di adeguata e immune da vizi logici e in conformità al dettato di cui all'art. 2909 c.c. (v. per ultima: ه Cass. 21 marzo 2000 n. 3325). n ه Nella specie premesso che il giudice di a ج t merito nell'accertamento del giudicato esterno non i deve tener conto soltanto del contenuto precettivo r B della sentenza che si assume essere passata in giudicato, ma anche dell'assenza e del contenuto della motivazione posta in relazione al dispositivo e alla domanda giudiziale: V. per ultima Cass. 17 febbraio 2000 n. 1773) - non appare meritevole di censura la sentenza impugnata che, sulla domanda proposta dall'OM al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dal Comune di Rogliano e la spettanza retribuzioni estive sul presupposto delladelle unicità del rapporto di lavoro intercorso tra le 6 parti, ha affermato che su tali domande si era formato il giudicato in forza della precedente sentenza dello stesso Tribunale di Cosenza in data 9 ottobre 1991, non impugnata dal lavoratore con ricorso in Cassazione. La sentenza impugnata, infatti ha osservato che il Tribunale di Cosenza, con la sentenza del 9 ottobre 1991, aveva riconosciuto all'OM il diritto alle ulteriori spettanze retributive, attesa la affermata unicità e la natura n privatistica del rapporto di lavoro intercorso tra o le parti, ma non aveva proceduto all'annullamento t iri del licenziamento (dichiarato, perciò, illegittimo) soltanto perché aveva ritenuto che il giudice P ordinario, a norma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, non avesse il potere di disporre tale annullamento né di ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro presso il Comune di Rogliano. Entro i limiti di tale offerta interpretazione della sentenza del 9 ottobre 1991 (passata in giudicato, a prescindere dalla erroneità 0 meno relativa al mancato ordine distatuizione della reintegrazione, sorretto, comunque, da una motivazione che presupponeva la implicita 7 declaratoria di illegittimità del licenziamento), la sentenza impugnata non appare meritevole di censura per la affermata inammissibilità della domanda. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in lire 20000 oltre a lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorari. il Presidente: Vinceur Tresse Il Cons. estensore: Matale Capiteri IL CANCELLIERE:Virgilio Bluff Depositata in Cancelleria 13 A60. 2001 Oggi, M E IL CANCELLIERE R P U A L L U D 8