Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2001, n. 10350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10350 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
E N O I f A Z 6 6 1 0350/01 I 8 . A 9 R 1 R N / T A - 4 S T / I B 6 REPUB U G . 2 E L B . L I R R . A R P . . A IN OME DEL D OL T D B A L T E D 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I 3 Oggetto S N E R IVA SEZIONE TRIBUTARIA Regime per l'agricoltura Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18542/98 Dott. Giovanni OLLA Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Re. Consigliere Cron. 22966 Consigliere Rep. Dott. Massimo ODDO Consigliere Ud. 26/04/01 Dott. Vincenzo DI NUBILA ha pronunciato la seguente هنا SENT ENZA sul ricorso proposto da: ITALPLANT COOP AGRICOLA SRL in persona del liquidatore pro tempore, ON SS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato DIECI UMBERTO, che li difende unitamente SISMONDINI UC, giusta delega a all'avvocato margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEItempore, 2001 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1006 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
. N controricorrente avversO la sentenza n. 89/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 30/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sost: tuto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo A seguito di processo verbale di constatazione del- la Guardia di finanza, l'ufficio i.v.a. di Imperia no- how tificava alla cooperativa PL s.r.l. avviso di rettifica per l'anno 1991, contestando mancata fattura- zione della maggiorazione del 20% su rerce ritenuta ac- quistata e non conferita alla cooperativa, in violazio- ne dell'art. 21, comma 1, del d. P.R., e le conseguenti violazioni degli obblighi di registrazione e dichiara- zione, applicando le relative sanzion... Tali contestazioni, contenute nel detto p.v.c., ri- chiamato integralmente nell'accertamento, riguardavano prevalentemente la posizione del cittadino francese PA EZ, al quale non erano riconosciuti i requisi- ti per essere socio di cooperativa. L'accertamento veniva impugnato dalla cooperativa, 2 la quale sosteneva che, per effetto del diritto comuni- tario e in mancanza di norme contrarie, il EZ era stato regolarmente ammesso come socio, considerato che 1'art. 2518 cod. civ. prescrive soltanto l'indicazione della cittadinanza;
contestava l'applicazione della ri- carica, essendo stata la merce regolarmente acquistata dalla Francia e rivenduta al prezzo risultante dalle fatture di vendita. Non contestava la violazione dell'obbligo di registrazione. La commissione tributaria di primo grado di Imperia accoglieva parzialmente il ricorso, statuendo che i trasferimenti di merce da parte del EZ alla coope- как rativa costituivano vendite, alle quali non era appli- cabile alcuna ricarica ed applicando le sanzioni nel minimo. L'appello della cooperativa veniva rigettato dalla commissione tributaria regionale della Liguria con sen- tenza 20 aprile 30 luglio 1998, così motivata: . non esistevano le condizioni per poter conside- rare il EZ produttore agricolo, tale da beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 34 del d. P. R. n.633/72. Lo stesso era stato ammessO come socio della cooperativa perché imprenditore agricolo quale proprie- tario del Domaine Agricole de Cronenburg, mentre le im- portazioni, e quindi i conferimenti, erano state fatte 3 da società francesi di cui il EZ si era qualificato rappresentante;
gli asseriti conferimenti riguardavano prodotti esteri di cui non era possibile stabilare la fonte;
il EZ non era iscritto alla camera di com- mercio, né era in possesso di partita .v.a. Avverso tale sentenza la cooperativa PL, nel frattempo sottoposta a liquidazione, ha proposto ricor- SO per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. L'Amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio. لمعا § 2. I motivi di ricorso 2.1. La ricorrente premette che, per i fatti risul- tanti dal p.v.c., il rappresentante legale della socie- tà, IO CI, era stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art.1 della legge n.516 del 1982, dal quale era stato assolto dal tribunale di S.Remo perché il fatto non sussiste, ritenendosi che а EZ PA non potesse negarsi la qualità di socio della cooperativa.
2.2. Col primo motivo la ricorrente denuncia vio- lazione e falsa applicazione dell'art.34 del d. P. R. n.633/72; insufficiente, contraddittoria e/o erronea motivazione su punto decisivo della controversia;
man- 4 cata applicazione degli articoli 7, 9, 30, 40, 52 e se- guenti del Trattato CE;
violazione degli articoli 2135 e 2518 cod. civ.; in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e 5, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente la commissione regionale avrebbe negato applicazione all'art. 34 del d. P. R. n. 633/72, nella parte in cui dispone che < i passaggi dei prodotti alle cooperative ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli non sono conside- rati cessione di beni », sulla base di indagine somma- hand ria ed incoerente, oltre che viziata da errori di di- ritto, sulla qualità di socio di PA EZ. Questi, come socio, era abilitato a conferire, e quindi, senza porre in essere una cessione, di prodotti agricoli del suo fondo alla cooperativa. La qualità d'imprenditore agricolo risultava chia- ramente dal verbale d'ispezione del Ministero del Lavo- ro del novembre 1980, nel quale si dava atto, senza ri- lievi, dell'ammissione del medesimo come socio, quale « imprenditore agricolo». La sentenza conterrebbe una contraddizione, avendo preso atto che il EZ era stato ammesso come im- prenditore agricolo, e quindi affermato che le impor- società francesi ( NI tazioni erano state fatte con S.A. e NI ER ) di cui i predetto si era 5 qualificato rappresentante. Come risulta dal p.v.c., non era stato messo in dubbio dalla Guardia di Finanza che si fosse trattato di conferimenti di prodotti agri- coli effettuati dal EZ, sia pure attraverso dette società. Inoltre, secondo la ricorrente, l'esclusione della qualità di socio perché il EZ è cittadino francese e sprovvisto di partita i.v.a. contrasterebbe con norme e indel Trattato CE prevalenti sul diritto nazionale, particolare col diritto di stabilimento ( libertà di han esercizio delle attività autonome ) di cui agli artico- li 52 e seguenti, col, divieto di ciscriminazione in base alla nazionalità, vietato in via generale e riba- dito dall'art.40 per gl'imprenditori agricoli, e col principio della libera circolazione delle merci ( arti- coli 9 e 30 ). Infine, la sentenza sarebbe incorsa in violazione dell'art. 2518 cod.civ., non avendo considerato che tale norma non prescrive affatto che un cittadino straniero non possa essere socio di una cooperativa.
2.3. Col secondo motivo, violazionedenunciando n. 633 del 1972 degli articoli 35 del d. P. R. e 2135 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e/o erronea mo- tivazione;
in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e 5, cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata: 6 a) nella parte in cui ha ritenuto influente, ai fini di escludere i presupposti per l'ammissione come socio del EZ, il fatto che lo stesso non era in possesso di partita i.v.a. Infatti, il predetto non era iniziatore di un'impresa in Italia, ma solo socio di una cooperativa, che esercitava l'impresa. Comunque, un soggetto può essere imprenditore agricolo anche senza partita i.v.a., la cui mancanza può dar luogo solo ad applicazione di sanzioni;
b) nella parte in cui non avrebbe considerato che, how secondo l'art. 2135 cod. civ., sono considerate attività agricole non solo quelle dirette alla cotivazione del fondo, ma anche quelle connesse alla trasformazione e alla vendita dei prodotti agricoli. Pertanto, si sareb- be dovuto ritenere che il conferimento, da parte del EZ, dei prodotti del suo fondo alla cooperativa perché la stessa li trasformasse e li alienasse, non poteva costituire cessione. § 3. Motivi della decisione 3.1. Il ricorso non merita accoglimento. Si deve premettere che il giudice d'appello ha confermato l'accertamento tributario sulla base di due diverse rationes decidendi. Infatti, da una parte la sentenza ha negato che potesse essere riconosciuta al EZ la qualità di imprenditore agricolo e, di conse- 7 guenza, quella di socio di cooperativa agricola;
dal- l'altra essa ha rilevato che le importazioni di beni erano state effettuate da due società, delle quali non risultava la qualità di imprenditore agricolo. La conseguenza di ciascuna di tali premesse era sufficiente per negare che l'importazione di beni e il conseguente acquisto da parte della cooperativa desse luogo ad un conferimento da parte di un socio, e quindi potesse beneficiare del regime agevolato i.v.a. per l'agricoltura. was Orbene, per quanto attiene alla seconda ratio deci- dendi, la ricorrente non ha formulato specifiche criti- che, limitandosi a rilevare che le due società rappre- sentavano solo un tramite delle operazioni da lui com- piute come imprenditore agricolo in Francia e che, CO- munque, tali punti costituivano un'indebita modifica- zione delle difese dell'ufficio. La Corte non ritiene che nel giudizio d'appello sia stata introdotta una modificazione dei fatti costituti- vi della pretesa tributaria, così come affermato dalla ricorrente. Basti considerare che nel processo verbale di con- statazione, atto conosciuto dalla ricorrente ed espres- samente richiamato nell'avviso di accertamento, era stato espressamente evidenziato che le merci proveniva- 8 no da due società francesi, delle quali non risultava la qualità di imprenditore agricolo. La pretesa tributaria veniva, quindi, fondata anche su tale rilievo, e la società era stata, perciò, posta in grado di svolgere le proprie difese anche sul punto. Vi è da rilevare, inoltre, che in un processo come quello tributario, che s'instaura attraverso l'impugna- zione del contribuente, l'autorità che ha emesso l'atto impugnato non ha l'onere di ribadire espressamente tut- te le tesi e le valutazioni contenute nell'atto stesso, haur il quale è suscettibile di acquistare definitività per le parti non specificamente impugnate. Ciò vale anche . per il giudizio d'appello instauratosi. con la sola im- pugnazione del contribuente, nel quale l'ufficio può limitarsi ad una generica richiesta di conferma inte- grale dell'accertamento. A tutto ciò si aggiunga che le difese svolte dalla PL sul punto, e che cioè non poteva dubitarsi del fatto che le importazioni fossero state effettuate dal EZ « sia pure attraverso le anzidette ditte » non sono idonee a contrastare il rilievo che, comunque, i soggetti importatori non risultavano essere imprendi- tori agricoli, non avendo la ricorrente fornito alcun elemento per ricostruire il meccanismo giuridico attra- verso il quale atti giuridici compiuti da due società ( 9 una delle quali certamente società di capitali ) potes- sero essere imputati ad una persona fisica, non essendo certamente sufficiente che detta persona fosse rappre- sentante delle stesse società.
3.2. L'infondatezza delle censure riguardanti la seconda ratio decidendi comporta l'inammissibilità di quelle dedotte in relazione alla qualità d'imprenditore agricolo del EZ, non avendo la ricorrente alcun in- teresse al loro accoglimento in quanto, come si è rile- vato, si tratta di ragioni autonome, su ciascuna delle quali la decisione può essere fondata. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Non avendo l'Amministrazione svolto attività difen- deve essere adottata sulle siva, nessuna statuizione spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
A I rigetta il ricorso. R A T 5 6 . 8 U E 9 N B N Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 1 I - / O 4 R I B / Z T 6 A 2 L L . R la Sezione tributaria, il 26 aprile 2001. R A T . S . P I . B A D G A I E T L R Il Presidente Il Consigliere estensore R E 1 E D 3 I A T 1 S D A N C E E Giovanni Olla Enrico Altieri S T I HOTProsa Ah N A E S E IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ZO ST Oggi 30 LUG 2001LUG IL CANCELLIERE C1 Innocenza ttista