CASS
Sentenza 8 settembre 2023
Sentenza 8 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/2023, n. 37003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37003 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37003 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 18/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il tribunale di Nocera Inferiore, in data 12.4.2021, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato NO NI alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta inammissibilità da parte del giudice procedente di una nuova richiesta di patteggiamento avanzata nell'interesse dell'imputato, dopo che una precedente richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444, c.p.p., era stata rigettata dal giudice monocratico, che aveva ritenuto non adeguata la pena su cui si era formato il consenso delle parti;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. 3. Con requisitoria scritta del 18.4.2023, debitamente notificata al ricorrente, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Tomaso Epidendio, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4.1. In via preliminare si osserva che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende del tutto irrilevante il tema, pur astrattamente configurabile, della sopravvenuta perseguibilità a querela del reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2), c.p., in passato perseguibile d'ufficio e attualmente perseguibile a querela della persona offesa, ai sensi dell'art. 624, co. 3, c.p., introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, trattandosi, come da contestazione, di furto commesso con violenza sulle cose. Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame trovi applicazione il principio affermato di recente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della (eventuale) mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr. Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155), né occorre verificare se, in relazione a tali reati, sia stata eventualmente proposta rituale querela. Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, infatti, divenuta necessaria la proposizione dell'istanza punitiva per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'improcedibilità per mancanza di querela, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). 4.2. Ciò posto, manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Incontestata è la sequenza procedimentale che ha condotto alla definizione del procedimento a carico del NO con il rito alternativo del giudizio abbreviato. Come si evince, infatti, dalla lettura degli atti, consentita in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, una prima richiesta di patteggiamento nell'interesse del NO era stata avanzata all'udienza del 9.11.2018 al giudice del dibattimento, che l'aveva rigettata, ritenuta l'incongruità della pena su cui si era formato il consenso delle parti, dichiarando, nel contempo, di astenersi, ai sensi dell'art. 36, c.p.p. La richiesta di patteggiamento veniva reiterata innanzi al tribunale in diversa composizione fisica, che, a scioglimento della riserva assunta, dichiarava la nuova richiesta inammissibile, all'udienza del 12.2.2021, nel corso della quale l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, aveva formulato richiesta di definizione del procedimento attraverso il giudizio abbreviato. Orbene, non è revocabile in dubbio che il tribunale, nel dichiarare inammissibile la nuova richiesta di patteggiamento, sia incorso in un errore di diritto, posto che, come affermato da tempo da un condivisibile arresto della Suprema Corte, il procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta è condizionato dalla esistenza di una richiesta con il consenso dell'altra parte formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e nulla impedisce che dopo il rigetto di una richiesta ne venga formulata un'altra: ciò può avvenire sia in una fase diversa, come quando il rigetto avviene nell'udienza preliminare e la nuova richiesta è formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia nella stessa fase. Non vi sono quindi ostacoli a che, dopo il rigetto da parte del giudice del dibattimento di una prima richiesta, la parte ne formuli un'altra, sempre che ciò avvenga prima che il presidente dichiari aperto il dibattimento (cfr. Sez. 5, n. 5154 del 19/02/1992, Rv. 190068). Tuttavia, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, una volta che l'imputato, attraverso il suo difensore, non ha fatto valere l'errore di diritto commesso dal giudice del dibattimento, ma ha rimodulato la propria strategia difensiva, chiedendo e ottenendo la trasformazione del rito ordinario nel giudizio abbreviato, è allo stesso preclusa la possibilità di eccepire la violazione di legge processuale, integrante una nullità relativa, a regime intermedio, innanzi indicata, alla luce del disposto dell'art. 438, co. 6 bis, c.p.p. Tale disposizione normativa, infatti, prevede espressamente che la richiesta di giudizio abbreviato, proposta nell'udienza preliminare, determina la sanatoria delle nullità diverse da quelle assolute e tale va qualificata la nullità di cui si discute, che non rientra nel catalogo delle nullità elencate nell'art. 179 del codice di rito. Non vi sono ragioni, del resto, per limitare l'effetto sanante che l'art. 438, co. 6 bis, c.p.p., attribuisce alla richiesta di giudizio abbreviato, solo alla richiesta proposta nell'udienza preliminare, trattandosi di un 3 principio di portata generale, che recepisce, a sua volta, un diffuso orientamento giurisprudenziale, formatosi da prima che la norma di nuovo conio venisse introdotta dall'art. 1, co. 43, I. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, secondo cui le nullità di ordine generale a regime intermedio, non possono essere dedotte a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'art. 183, c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 25938 del 17/05/2018, Rv. 272938; Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Rv. 277525; Sez. 1, n. 19948 del 05/05/2010, Rv. 247566; Sez. 6, Sentenza n. 44844 del 01/10/2007, Rv. 238030). 4.3. Manifestamente infondato appare anche il secondo motivo di ricorso. Al riguardo si osserva che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695). In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (cfr. Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). Orbene la corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando come l'azione predatoria abbia consentito all'imputato di impadronirsi della somma di 100,00 euro, tale da non potersi certo considerare di valore irrisorio, anche in considerazione della circostanza 4 che il NO aveva divelto una porta per penetrare all'interno della pizzeria dove era stato consumato il furto. A fronte di tale limpido argomentare i rilievi difensivi, volti a contestare l'esistenza di un effettivo e apprezzabile pregiudizio per la persona offesa, risultano di natura meramente fattuale, oltre che manifestamente infondati, anche laddove il ricorrente pretende di attribuire rilievo alle particolari condizioni economiche della persona offesa, "gestore dì un noto ed affermato ristorante/pizzeria della zona". La rilevanza delle condizioni economiche del soggetto passivo, invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta un criterio meramente sussidiario, che rileva solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche, sicché risulta del tutto irrilevante che il valore del bene illecitamente sottratto sia tale da non incidere significativamente sulle condizioni economiche della persona offesa, quando quest'ultima è in grado di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, Rv. 265669, nonché, nello stesso senso, Cass. Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18.5.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37003 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 18/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il tribunale di Nocera Inferiore, in data 12.4.2021, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato NO NI alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta inammissibilità da parte del giudice procedente di una nuova richiesta di patteggiamento avanzata nell'interesse dell'imputato, dopo che una precedente richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444, c.p.p., era stata rigettata dal giudice monocratico, che aveva ritenuto non adeguata la pena su cui si era formato il consenso delle parti;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. 3. Con requisitoria scritta del 18.4.2023, debitamente notificata al ricorrente, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Tomaso Epidendio, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4.1. In via preliminare si osserva che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende del tutto irrilevante il tema, pur astrattamente configurabile, della sopravvenuta perseguibilità a querela del reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2), c.p., in passato perseguibile d'ufficio e attualmente perseguibile a querela della persona offesa, ai sensi dell'art. 624, co. 3, c.p., introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, trattandosi, come da contestazione, di furto commesso con violenza sulle cose. Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame trovi applicazione il principio affermato di recente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della (eventuale) mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr. Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155), né occorre verificare se, in relazione a tali reati, sia stata eventualmente proposta rituale querela. Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, infatti, divenuta necessaria la proposizione dell'istanza punitiva per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'improcedibilità per mancanza di querela, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). 4.2. Ciò posto, manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Incontestata è la sequenza procedimentale che ha condotto alla definizione del procedimento a carico del NO con il rito alternativo del giudizio abbreviato. Come si evince, infatti, dalla lettura degli atti, consentita in questa sede, essendo stato dedotto un error in procedendo, una prima richiesta di patteggiamento nell'interesse del NO era stata avanzata all'udienza del 9.11.2018 al giudice del dibattimento, che l'aveva rigettata, ritenuta l'incongruità della pena su cui si era formato il consenso delle parti, dichiarando, nel contempo, di astenersi, ai sensi dell'art. 36, c.p.p. La richiesta di patteggiamento veniva reiterata innanzi al tribunale in diversa composizione fisica, che, a scioglimento della riserva assunta, dichiarava la nuova richiesta inammissibile, all'udienza del 12.2.2021, nel corso della quale l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, aveva formulato richiesta di definizione del procedimento attraverso il giudizio abbreviato. Orbene, non è revocabile in dubbio che il tribunale, nel dichiarare inammissibile la nuova richiesta di patteggiamento, sia incorso in un errore di diritto, posto che, come affermato da tempo da un condivisibile arresto della Suprema Corte, il procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta è condizionato dalla esistenza di una richiesta con il consenso dell'altra parte formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e nulla impedisce che dopo il rigetto di una richiesta ne venga formulata un'altra: ciò può avvenire sia in una fase diversa, come quando il rigetto avviene nell'udienza preliminare e la nuova richiesta è formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia nella stessa fase. Non vi sono quindi ostacoli a che, dopo il rigetto da parte del giudice del dibattimento di una prima richiesta, la parte ne formuli un'altra, sempre che ciò avvenga prima che il presidente dichiari aperto il dibattimento (cfr. Sez. 5, n. 5154 del 19/02/1992, Rv. 190068). Tuttavia, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, una volta che l'imputato, attraverso il suo difensore, non ha fatto valere l'errore di diritto commesso dal giudice del dibattimento, ma ha rimodulato la propria strategia difensiva, chiedendo e ottenendo la trasformazione del rito ordinario nel giudizio abbreviato, è allo stesso preclusa la possibilità di eccepire la violazione di legge processuale, integrante una nullità relativa, a regime intermedio, innanzi indicata, alla luce del disposto dell'art. 438, co. 6 bis, c.p.p. Tale disposizione normativa, infatti, prevede espressamente che la richiesta di giudizio abbreviato, proposta nell'udienza preliminare, determina la sanatoria delle nullità diverse da quelle assolute e tale va qualificata la nullità di cui si discute, che non rientra nel catalogo delle nullità elencate nell'art. 179 del codice di rito. Non vi sono ragioni, del resto, per limitare l'effetto sanante che l'art. 438, co. 6 bis, c.p.p., attribuisce alla richiesta di giudizio abbreviato, solo alla richiesta proposta nell'udienza preliminare, trattandosi di un 3 principio di portata generale, che recepisce, a sua volta, un diffuso orientamento giurisprudenziale, formatosi da prima che la norma di nuovo conio venisse introdotta dall'art. 1, co. 43, I. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, secondo cui le nullità di ordine generale a regime intermedio, non possono essere dedotte a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'art. 183, c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 25938 del 17/05/2018, Rv. 272938; Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, Rv. 277525; Sez. 1, n. 19948 del 05/05/2010, Rv. 247566; Sez. 6, Sentenza n. 44844 del 01/10/2007, Rv. 238030). 4.3. Manifestamente infondato appare anche il secondo motivo di ricorso. Al riguardo si osserva che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695). In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (cfr. Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). Orbene la corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando come l'azione predatoria abbia consentito all'imputato di impadronirsi della somma di 100,00 euro, tale da non potersi certo considerare di valore irrisorio, anche in considerazione della circostanza 4 che il NO aveva divelto una porta per penetrare all'interno della pizzeria dove era stato consumato il furto. A fronte di tale limpido argomentare i rilievi difensivi, volti a contestare l'esistenza di un effettivo e apprezzabile pregiudizio per la persona offesa, risultano di natura meramente fattuale, oltre che manifestamente infondati, anche laddove il ricorrente pretende di attribuire rilievo alle particolari condizioni economiche della persona offesa, "gestore dì un noto ed affermato ristorante/pizzeria della zona". La rilevanza delle condizioni economiche del soggetto passivo, invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, rappresenta un criterio meramente sussidiario, che rileva solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche, sicché risulta del tutto irrilevante che il valore del bene illecitamente sottratto sia tale da non incidere significativamente sulle condizioni economiche della persona offesa, quando quest'ultima è in grado di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, Rv. 265669, nonché, nello stesso senso, Cass. Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18.5.2023.