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Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 13575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13575 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AP CO, nato a [...] il [...] LO AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI LECCE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
L'Avv. FRANCESCO EMANUELE SALAMONE del Foro di Roma in difesa di LIQUIGAS S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore si riporta alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento, deposita conclusioni scritte e nota spese. L'Avv. MASSIMO FASANO del Foro di Lecce in difesa di CO AP si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. L'Avv. FRANCESCO ZOMPI’ del Foro di Lecce in difesa di AR LO si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Lecce ha ‘ribaltato’, ancorché ai soli fini civili, la pronuncia assolutoria del Tribunale di Lecce del 26 novembre 2020 nei confronti di TO CO e OM EL, accusati di appropriazione indebita, frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13575 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2026 2 Per l’effetto, a seguito dell’appello della parte civile costituita, Liquigas s.p.a., i due imputati venivano dichiarati, ai soli effetti civili, responsabili dei reati di cui all'imputazione e condannati al risarcimento del danno patito dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della stessa. 2. Avverso la sentenza TO e EL hanno presentato distinti ricorsi per Cassazione. 2.1. Con il primo motivo CO TO deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 603, comma 3 bis in relazione all'art. 606, lett. c, cod. proc. pen. nonché violazione dell'obbligo della motivazione rafforzata. 2.2. Il secondo motivo di ricorso attiene al vizio motivazionale (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto agli atti del processo. 2.3. Il terzo motivo deduce la carenza motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di appropriazione indebita (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.), che era stato ritenuto insussistente dal primo giudice ma su cui l’appello non ha speso una sola parola. 3. Anche il ricorso di OM EL è fondato su una triade di motivi, a formare un’analoga sequenza di doglianze. 3.1. Con il primo motivo, infatti, si lamenta la violazione dell'obbligo della motivazione rafforzata (art. 603, comma 3 bis, in relazione all’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.). 3.2. Con il secondo motivo si deduce la manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.). 3.3. Infine, con il terzo motivo sì deduce il difetto di motivazione in relazione al reato di appropriazione indebita delle bombole di gas della Liquigas s.p.a. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’impugnata sentenza va annullata con rinvio al giudice civile competente innanzi tutto per l’evidente omissione di pronuncia in relazione alla contestata appropriazione indebita descritta al capo b) di imputazione, accusa totalmente obliterata nella motivazione, pur costituendo anch’essa parte dell’imputazione originaria, rilevante quanto meno (e soprattutto) ai fini della responsabilità civile. 3 2. In relazione al restante contenuto della sentenza, occorre rilevare che vi è una sostanziale condivisione, tra gli atti delle parti e la sentenza, in ordine ai principi che governano il giudizio di appello nel caso di ‘ribaltamento’ della sentenza assolutoria di primo grado. Tutti convengono che vi sia necessità di una motivazione rafforzata e, ove necessario, della rinnovazione istruttoria. Sennonché, il consenso finisce qui, poiché immediatamente dopo la sentenza provvede a precisare come, in realtà, nel caso specifico non vi fosse necessità di riassunzione della prova dichiarativa, dipendendo la decisione da ragioni di diverso tenore (pg. 5), e, in ogni caso, poiché le parti avevano coralmente dichiarato di rinunciare alla rinnovazione istruttoria all’udienza del 21 febbraio 2015 (pur dandosi atto che la circostanza non fosse stata verbalizzata). Gli imputati, nei rispettivi ricorsi, hanno contestato le predette circostanze, osservando che la motivazione della sentenza d’appello è sostanzialmente fondata sulla rivalutazione della deposizione dell’investigatore che, per conto della parte civile, aveva condotto degli accertamenti sulle circostanze necessarie per l’accertamento del fatto, ed osservano l’insufficienza, ai fini della dispensa del giudice dall’onere della rinnovazione istruttoria, di una rinuncia non verbalizzata ma semplicemente memorializzata dalla Corte nella decisione. 3. Partendo da quest’ultimo rilievo, e constatata la correttezza di quanto allegato nella sentenza sul punto, non può che ribadirsi il principio secondo cui il verbale d'udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall'art. 2700 cod. civ. (Sez. 4, n. 5627 del 24/01/2023, Testa, Rv. 284098 – 01; Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023, Sanguinetti, Rv. 285404 – 01) con la conseguenza che in caso di contrasto con quanto risultante dal testo della sentenza (ad esempio, in materia di conclusioni rassegnate dalle parti o di composizione del collegio giudicante), sia il primo a prevalere sulla seconda (tra le tante: Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, dep. 2019, F., Rv. 275831 – 01). E seppure nel caso concreto non possa parlarsi di conflitto esplicito tra due testi inconciliabili, la mancata verbalizzazione di una dichiarazione di rinuncia, per le conseguenze che essa comporta sul piano processuale (l’esenzione del giudice dall’onere di rinnovazione della prova dichiarativa controversa), non può essere supplita dalla attestazione fattane in sentenza poiché ciò rimetterebbe al giudice non una valutazione di un fatto storico processuale, ma la sua stessa costituzione, attraverso la attestazione fattane in sentenza. Quod non est in actis, non est in mundo. 4 4. Se, quindi, la mancata rinnovazione non può essere giustificata sulla premessa di una rinuncia che non trova riscontro in atti, occorre esaminare se, effettivamente, come pure allegato nella sentenza, la decisione di ‘ribaltamento’ prescindesse dal passaggio istruttorio della rinnovazione, in quanto non dipendente “da un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva, ma da ragioni di diverso tenore” (pg. 5). Nemmeno questa affermazione della sentenza impugnata pare condivisibile, smentita com’è dalla lettura della motivazione, dalla quale si rileva che, al contrario di quanto programmaticamente affermato, la decisione di ribaltamento fu assunta sulla base pressoché esclusiva della rilettura della deposizione del teste Del Vecchio, ed in parte del teste De Mitri. In particolare, la deposizione dell’investigatore assunto dalla parte civile per condurre accertamenti a carico dei clienti di cui si sospettava ‘l’infedeltà’, è stata puntualmente analizzata e ritenuta credibile, anche in quella parte che aveva fatto dubitare il giudice di primo grado, conducendolo all’assoluzione, relativa alla possibilità concreta, per costui, di verificare ‘da remoto’ la assenza dei sigilli originali sulle bombole Liquigas s.p.a. movimentate all’interno degli stabilimenti in cui operavano le imprese dei due imputati. A dispetto di quanto asserito in sentenza, non vi sono altre “ragioni di diverso tenore” che abbiano giustificato in appello il ribaltamento della assoluzione pronunciata in primo grado. Sulla base di quanto considerato, la Corte avrebbe quindi dovuto procedere alla riassunzione della prova dichiarativa ‘controversa’ ed a fornire una motivazione rafforzata sul punto. 5. Per queste ragioni, la sentenza di appello va annullata con rinvio ai soli effetti civili della sentenza al giudice competente in appello per valore, cui rimette altresì la decisione sulla sorte delle spese tra le parti per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso, il 6 febbraio 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente NC FL NI LI
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
L'Avv. FRANCESCO EMANUELE SALAMONE del Foro di Roma in difesa di LIQUIGAS S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore si riporta alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento, deposita conclusioni scritte e nota spese. L'Avv. MASSIMO FASANO del Foro di Lecce in difesa di CO AP si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. L'Avv. FRANCESCO ZOMPI’ del Foro di Lecce in difesa di AR LO si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Lecce ha ‘ribaltato’, ancorché ai soli fini civili, la pronuncia assolutoria del Tribunale di Lecce del 26 novembre 2020 nei confronti di TO CO e OM EL, accusati di appropriazione indebita, frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13575 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2026 2 Per l’effetto, a seguito dell’appello della parte civile costituita, Liquigas s.p.a., i due imputati venivano dichiarati, ai soli effetti civili, responsabili dei reati di cui all'imputazione e condannati al risarcimento del danno patito dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della stessa. 2. Avverso la sentenza TO e EL hanno presentato distinti ricorsi per Cassazione. 2.1. Con il primo motivo CO TO deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 603, comma 3 bis in relazione all'art. 606, lett. c, cod. proc. pen. nonché violazione dell'obbligo della motivazione rafforzata. 2.2. Il secondo motivo di ricorso attiene al vizio motivazionale (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto agli atti del processo. 2.3. Il terzo motivo deduce la carenza motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di appropriazione indebita (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.), che era stato ritenuto insussistente dal primo giudice ma su cui l’appello non ha speso una sola parola. 3. Anche il ricorso di OM EL è fondato su una triade di motivi, a formare un’analoga sequenza di doglianze. 3.1. Con il primo motivo, infatti, si lamenta la violazione dell'obbligo della motivazione rafforzata (art. 603, comma 3 bis, in relazione all’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.). 3.2. Con il secondo motivo si deduce la manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.). 3.3. Infine, con il terzo motivo sì deduce il difetto di motivazione in relazione al reato di appropriazione indebita delle bombole di gas della Liquigas s.p.a. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’impugnata sentenza va annullata con rinvio al giudice civile competente innanzi tutto per l’evidente omissione di pronuncia in relazione alla contestata appropriazione indebita descritta al capo b) di imputazione, accusa totalmente obliterata nella motivazione, pur costituendo anch’essa parte dell’imputazione originaria, rilevante quanto meno (e soprattutto) ai fini della responsabilità civile. 3 2. In relazione al restante contenuto della sentenza, occorre rilevare che vi è una sostanziale condivisione, tra gli atti delle parti e la sentenza, in ordine ai principi che governano il giudizio di appello nel caso di ‘ribaltamento’ della sentenza assolutoria di primo grado. Tutti convengono che vi sia necessità di una motivazione rafforzata e, ove necessario, della rinnovazione istruttoria. Sennonché, il consenso finisce qui, poiché immediatamente dopo la sentenza provvede a precisare come, in realtà, nel caso specifico non vi fosse necessità di riassunzione della prova dichiarativa, dipendendo la decisione da ragioni di diverso tenore (pg. 5), e, in ogni caso, poiché le parti avevano coralmente dichiarato di rinunciare alla rinnovazione istruttoria all’udienza del 21 febbraio 2015 (pur dandosi atto che la circostanza non fosse stata verbalizzata). Gli imputati, nei rispettivi ricorsi, hanno contestato le predette circostanze, osservando che la motivazione della sentenza d’appello è sostanzialmente fondata sulla rivalutazione della deposizione dell’investigatore che, per conto della parte civile, aveva condotto degli accertamenti sulle circostanze necessarie per l’accertamento del fatto, ed osservano l’insufficienza, ai fini della dispensa del giudice dall’onere della rinnovazione istruttoria, di una rinuncia non verbalizzata ma semplicemente memorializzata dalla Corte nella decisione. 3. Partendo da quest’ultimo rilievo, e constatata la correttezza di quanto allegato nella sentenza sul punto, non può che ribadirsi il principio secondo cui il verbale d'udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall'art. 2700 cod. civ. (Sez. 4, n. 5627 del 24/01/2023, Testa, Rv. 284098 – 01; Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023, Sanguinetti, Rv. 285404 – 01) con la conseguenza che in caso di contrasto con quanto risultante dal testo della sentenza (ad esempio, in materia di conclusioni rassegnate dalle parti o di composizione del collegio giudicante), sia il primo a prevalere sulla seconda (tra le tante: Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, dep. 2019, F., Rv. 275831 – 01). E seppure nel caso concreto non possa parlarsi di conflitto esplicito tra due testi inconciliabili, la mancata verbalizzazione di una dichiarazione di rinuncia, per le conseguenze che essa comporta sul piano processuale (l’esenzione del giudice dall’onere di rinnovazione della prova dichiarativa controversa), non può essere supplita dalla attestazione fattane in sentenza poiché ciò rimetterebbe al giudice non una valutazione di un fatto storico processuale, ma la sua stessa costituzione, attraverso la attestazione fattane in sentenza. Quod non est in actis, non est in mundo. 4 4. Se, quindi, la mancata rinnovazione non può essere giustificata sulla premessa di una rinuncia che non trova riscontro in atti, occorre esaminare se, effettivamente, come pure allegato nella sentenza, la decisione di ‘ribaltamento’ prescindesse dal passaggio istruttorio della rinnovazione, in quanto non dipendente “da un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva, ma da ragioni di diverso tenore” (pg. 5). Nemmeno questa affermazione della sentenza impugnata pare condivisibile, smentita com’è dalla lettura della motivazione, dalla quale si rileva che, al contrario di quanto programmaticamente affermato, la decisione di ribaltamento fu assunta sulla base pressoché esclusiva della rilettura della deposizione del teste Del Vecchio, ed in parte del teste De Mitri. In particolare, la deposizione dell’investigatore assunto dalla parte civile per condurre accertamenti a carico dei clienti di cui si sospettava ‘l’infedeltà’, è stata puntualmente analizzata e ritenuta credibile, anche in quella parte che aveva fatto dubitare il giudice di primo grado, conducendolo all’assoluzione, relativa alla possibilità concreta, per costui, di verificare ‘da remoto’ la assenza dei sigilli originali sulle bombole Liquigas s.p.a. movimentate all’interno degli stabilimenti in cui operavano le imprese dei due imputati. A dispetto di quanto asserito in sentenza, non vi sono altre “ragioni di diverso tenore” che abbiano giustificato in appello il ribaltamento della assoluzione pronunciata in primo grado. Sulla base di quanto considerato, la Corte avrebbe quindi dovuto procedere alla riassunzione della prova dichiarativa ‘controversa’ ed a fornire una motivazione rafforzata sul punto. 5. Per queste ragioni, la sentenza di appello va annullata con rinvio ai soli effetti civili della sentenza al giudice competente in appello per valore, cui rimette altresì la decisione sulla sorte delle spese tra le parti per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso, il 6 febbraio 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente NC FL NI LI