Sentenza 9 agosto 1990
Massime • 1
La commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita ai sensi dell'art. 80 del R.d. 18 giugno 1931 n. 773, disciplinata dagli art. 141 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione e da altre Disposizioni regolamentari, del cui parere favorevole all'agibilità dei pubblici locali l'autorità amministrativa, titolare del potere di licenza, deve obbligatoriamente e preventivamente fornirsi sia in caso di prima apertura al pubblico che in tutte le altre circostanze previste dalle Disposizioni regolamentari, rende pareri scritti vincolanti assunti in Sede collegiale. Per la formulazione di tali pareri all'ammissione incombe l'Obbligo di acquisire, con istruttoria diretta (sopralluoghi) e in ogni altro modo opportuno, documentazione e quanto altro ritenuto necessario, salvi i casi di delega previsti dalla normativa nell'espletamento dell'attività istruttoria ciascun componente ha il dovere di informarsi in ogni aspetto concernente la sicurezza e l'igiene del locale di pubblico spettacolo e, contemporaneamente, ha diritto di avere parimenti informato, sì da essere posto in grado di attendere, con pienezza di cognizione, all'ufficio nel quale è stato chiamato, senza che rilevi distinzione alcuna, sia in relazione alla posizione istituzionale (presistente) sia con riferimento alla provenienza burocratica o sociocorporativa di ciascuno dei commissari. Nell'ambito di tale divieto - dovere rientra anche quello di richiedere che gli altri componenti la commissione, sempre in relazione all'attività informativa e di acquisizione istruttoria, si attivino, ponendo a disposizione le eventuali specifiche competenze, ove ad essa occorra far ricorso. La posizione di garanzia attribuita alla detta commissione e in ciascun componente, sotto i profili sopra considerati, comporta, nell'ipotesi in cui, per colpa, sia generica che specifica, cioè per negligenza o imprudenza nell'espletamento del proprio ufficio, ovvero per imperizia nell'individuazione delle "misure e cautele" atte ad impedire la verificazione dell'evento a rischio, oppure per violazione di "leggi" regolamenti ordini o discipline", a quello scopo finalizzati, non siano eliminate le situazioni di pericolo ovvero non siano state disposte le misure e le cautele necessarie a prevenirle, qualora l'evento (dal legislatore) temuto si verifichi, e sia individuato un rapporto di (con) causalità tra questo e la condotta (omissiva); ciascun componente della commissione in questione legittimamente viene chiamato a rispondere, a titolo di colpa, di quell'evento che la sua condotta ha concorso a cagionare. (fattispecie di incendio di locale adibito a cinema, con conseguente morte di molte persone. La Corte ha ritenuto non fondata la tesi difensiva secondo cui ciascun componente della commissione provinciale di vigilanza rappresenterebbe un determinato ufficio e, pertanto, si attiverebbe ed esprimerebbe parere solo in relazione alle specifiche competenze funzionali attinenti tale ufficio. Il parere della commissione, cioè, unitario sotto l'aspetto formale, si risolverebbe nella somma di pareri individuali, ciascuno incentrato sulle competenze specifiche del componente interpellato).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/08/1990, n. 14664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14664 |
| Data del deposito : | 9 agosto 1990 |
Testo completo
M 4 6 6 AL MASSIMARIO 4 1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
In Nome del Popolo Italiano WFFICIO COPIE
Richiesta copia studio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. DELPINO Sezione promiscua feriale 21.24 per diritti
DIC 2012 Composta dai signori:
IL CANCELLIERE Dott. GI CONSOLI Presidente Udienza pubCA
1, IE Mario POMPA Consigliere del di 09/08/1990 12 Francesco VIZZA 11 17
Reg. Gen. 1 h 3. Gennaro NAPOLITANO 3 r
4. 11 Mauro D. LOSAPIO Gr 11 0.17759/90
SENTENZA N.1000 ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E N T E N Z A UFFICIO COPIE
sul ricorso proposto dal: SuferiRilasciata copia studio Stringan Procuratore Generale della RepubCA presso la Corte d'Appello dial SIG. 16000 per diritti L. Torino, nei confronti di:
IL CANCELLIERE 1) AR LI, nato in [...] il [...];
2) CH IT GI, nato in [...] il [...];
人 3) IC IA OL, nato in [...] il [...];
4) DI IN ON, nato in [...] il [...]; CORTE SUPREMA DI CASSAZION
avverso
Gupta ant R marzo 1990. la sentenza della Corte di Appello di Torino di data 26 Huiscalch 62
L. 16200di incendio per diritti con la quale il DI IN venne assolto dai delitti il -7 GEN 1991 colposo e omicidio colposo plurimo per non avere coMMESSO il fatto, IL CANCELLIERE mentre nei riguardi degli altri fu rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione di assoluzione per non avere commesso il fatto, in relazione ai sopraddetti resti, resa dal Tri-
bunale di Torino in data 09/12/1987;
nonché da:
5) EL RA nato in [...] il [...]
6) AL LO nato in [...] il di 11/06/1929;
avverso la sentenza, resa in camera di consiglio, ex articolo 599 codice di procedura penale (in relazione all'articolo 245 lett.q) decreto le-
gislative 28 luglio 1989, n.271) dalla predetta Corte di Appello di
Torino in data 21 marzo 1990, con la quale, a sequito di patteggia-
mento intervenuto tra l'Ufficio dell'Accusa pubCA e gli imputati ricorrenti - oltre ad altri furono irrogate le pere concordate di anni due di reclusione per ciascuno dei detti ricorrenti;
visti gli atti, i provvedimenti denunziato ed i ricorsi;
udita, in pubCA udienza, la relazione fatta dal consigliere dott.
Mauro D. Losapio;
udita la requisitoria del Frocuratore generale, in persona del dott.
Mario PIANURA, il quale ha concluso per il rigetto di tutti i ricor-
si;
uditi i difensori, avvocati: Altara, per il resistente AT, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore generale;
Badellino, per il ricorrente EL, il quale ha concluso per lo accoglimento del ricorso dal medesimo proposto, stante la le-
gittimità della condotta tenuta dal rappresentato, siccome giu-
dicata dalla commissione provinciale di vigilanza;
Corte, per il ricorrente PALAMARI, il quale ha concluso riportan dosi ai motivi di ricorso;
GA e ON per il resistente DI IN, i quali hanno con-
cluso per il rigetto del ricorso del Procuratore generale;
IAaria, per i resistenti CH IT e IC, il quale /08 Car н
Procuratore genera ha concluso per il rigetto del ricorso del le.
Svolgimento del process0
1.- Nel pomeriggio del 13 febbraio 1983 nell'intero dei locali del cinema "Statuto", in Torino, si sviluppo un incendio in seguito al quale, a causa delle fiamme, dei gas e dei fumi tossici che il fuo-
co, consumando materiali plastici di vario tipo, produsse, vennero a morte sessantaquattro persone e molte altre subirono intossicazioni
di vario grado.
Dopo una lunghissima e complessa istruttoria formale, i predet-
ti, oltre a MO TI (imputato condannato non ricorrente), Gio-
vanni CC, LI IA (imputati definitivamente assolti) e Gio-
vanni RA (deceduto nelle more processuali), furono rinviati a
giudizio davanti il Tribunale di Torino per rispondere:
""A) del delitto di cui all'art. 449 C.F. per avere, il EL quale gestore del locale cinematrografico "Statuto" sito in Torino, via
Cibrario 16/18, il TI quale incaricato di progettare e curare l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, avvenuti in epoche suC-
cessive nel locale, e dunque sostanzialmente direttore dei lavori.
DI IN, RR, CH IT, AL, IC E RA
quali membri della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, incaricata, tra l'altro, di verificare la
conformità del locale alle norme di sicurezza e di prevenzione anti-
cendi, IA quale artefice dell'impianto elettrico del locale,
CC quale tappezziere autore dei rivestimenti delle pareti e del
soffitto del locale, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonche inosservanza di leggi, ordini e discipline, ca-
gionato un incendio nel predetto locale cinematografico sviluppatosi 09/08 Car
per acutaa seguito di corto circuito, dal quale derivava la morte,
intossicazione da ossido di carbonio ed altri veleni volatili in at-
mosfera fumosa povera di ossigeno e ad elevata temperatura, di: DI
IO LV, PI DO, D'AN IN, GG NE,
CA ZO, AL MA, IP CA, BA ER, LO
AN, LL SE, CI NA, TI UG, NA Mauri-
zio, RA GI, IM DE, DI ET OV, PALAZ-
IN RC, GL PI, IE IA IS, FA NN
LI, VA OV, AC NA, CA BO, DU Mari- Sa, RT OR, RT LO, AR IC, VA Giuseppi-
na, AC DO, NI TO, ID GI, FF GE,
AB IC, ND EA, AL EN, MB RE, A- DASCIO Domenico, ND IAcarlo, SI NO, IN LU,
ZI ER, ZZ OL, OL ON, CA SA, BER-
NZ NO, LI AM, ON MA, EL SE, LUCCITELLI Carolina, GO GE, VO BI, DI RE BA,
DE AC GI, ME IC, SS RA, DI GI Re-
nata, OM BE, LL Dorina, DI OL NG, GN
LA. BA TA, NO ER, KA UN, OI NN Carla;
i predetti e ON IO:
B) del delitto di cui all'art.589 2 cpv. C.P., per avere nelle cir-
costanze e per le condotte colpose descritte al capo precedente e lo
IO. pure per colpa, avendo tra l'altro omesso di assicurare la funzionalità delle uscite di sicurezza della galleria, in particola-
re, omettendo di disinserire i passetti che impedivano l'apertura a spinta dall'interno di tali uscite, cagionato la morte..." delle persone sopra nominate "addebitandosi inoltre a EL e IO di non avere posto in essere, all'insorgere dell'incendio, le manovre Car 5
più idonee per fronteggiare e ridurre gli effetti, in particolare a-
zionando il congegno che avrebbe interrotto la proiezione e illumi-
nato la sala;
AL, AR. CH TT, IC E RA, inoltre:
() del delitto di cui all'art.479 C.P., perché, quali membri della commissione provinciale di vigilanza sui locali dí pubblico spetta-
redigere, nell'eserciziocolo e dunque, pubblici ufficiali, Tiel
delle loro funzioni, il verbale di ispezione relativo alla visita di presso i locali del cinema controllo effettuata in data 20.2.1981
avvenuta in occasione del subingresso nella titolarità "Statuto",
dell'esercizio di EL RA, ma successiva alla ristruttura-
: zione dei locali, attestavano falsamente di avere constatato con trariamente al vero che all'esercizio non erano state apportate modifiche, circostanza questa di cui il verbale era destinato a pro-
vare la verità""
2.- Con sentenza del 09/12/1987 quel Tribunale dichiarò RA CA-
LA, MO TI, LO EL, IO NI CC e An- i
Conio DI IN colpevoli dei reati loro contestati sub A) e B)
della rubrica unificati sotto il vincolo della continuazione 臼。
concesse l'attenuante generica al CC, l'attenuante del danno ri-
sarcito a] DI IN, al EL e al EL nonché ON
IO pel reato sub B contestato condanno:
11 EL alla pena di anni otto di reclusione,
il TI alla pena di anni sette di reclusione,
il DI IN alla pena di anni sei di reclusione,
il EL alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione,
lo IO e il CC alla pena di anni quattro di reclusione ca-
dauno; 09/08 Can
a tutti condono due anni di reclusione assolse il CH IT 11 AR, 11 IC dai reati sub A) P) per non avere commesso il fatto e costoro, oltre al DI GIO-
perche il fatto non costituisceVINE e al PALANDRI dal reato sub C)
reato.
2.1. II Tribunale di Torino, con la sopradetta sentenza, dopo avere riassunto i gravi accadimenti intorno ai quali si era sviluppato il dibattimento. si occupo in modo dettagliato dei luttuosi eventi ve-
rificatisi nella serata del 13 febbraio 1983, ricercandone le cause sia nei comportamenti tenuti, in occasione di lavori di ristruttura-
zione dei locali adibiti a cinematografo, fatti effettuare dal nuoVO
gestore EL, sotto la sua e del geometra TI direzione, da vari artigiani, sia al momento della verifica-sopralluogo effettuata dalla commissione provinciale di vigilanza in seguito alla quale positivo alla gestione ispezione consegui la formulazione di parere del pubblico esercizio - sia al (e dal) momento del primo avvista-
recupero di ben sessataquattro corpi di mento delle fiamme sino al spettattori, tutti venuti a morte a causa del fumi venefici e della carenza di ossigeno, sinergiche alla elevata temperatura;
condizioni di letalità instauratisi in modo particolare in galleria (tutte le
vittime avevano preso posto in tale settore dell'esercizio), le por-
te delle uscite di sicurezza della quale non erano efficienti.
2.2.- Riassumendo in breve, con particolare riferimento a quanto pe-
corre conoscere ai fini del presente giudizio di legittimità, pub dirsi che il Tribunale ritenne per accertato che:
in una "nicchia" (impropriamente denominata "cassetta di deriva-
zione", 71a volte fantasiosamente "tana dei cavi elettrici, ricavata nella parte alta di una delle pareti del corridoio laticorrente la /08 Car 7
plates, erano stati costipati alla rinfusa una imprecisabile quanti-
tà di conduttori elettrici, non tutti attivi. Tra altri, quelli del-
le linee indicate con le cifre "12" e "14", relativi agli impianti
"luce" e "forza" di un locale di servizio. Su queste linee, sotto vari profili irregolari, anche degradate (nell'isolamento) per vetu-
stà e per inidoneità dell'ambiente (umido), si verifico un corto cir-
cuito con arco elettrico e. quindi, con produzione di scintilla a e-
levatissimo coefficiente calorico (da cinque a sei mila gradi Cel-
sius) (cfr. sentenza pagg.60 segg. ›: 77 segg.).
Le valvole di intercettazione, di cui le linee erano fornite,
funzionanti, secondo arcaici sistemi "a filo di piombo", intervenne-
ro nei brevi (ma non brevissimi) tempi propri a tali apparati, sic- che nulla sarebbe accaduto ove, per colmo di imprudenza, la nicchia non fosse stata "annegata con spugna in poliuretano (sostanza in- fiammabile) e poi ricoperta con il manto di tela rossa, detta "gim-
my", con la quale fu tappezzata tutta la parete de qua. come altre.
Ma, dato che l'imprudenza umana non ha limiti, quella tela, ri-
sultata non ignifuga (quanto meno sul "verso", secondo precisazione consequite in sede di gravame), venne applica non già sui muri ma,
per assunte finalità estetiche, su appositi telai in legno, in modo che, de una parte, tra muratura e tela si formó una intercapedine di non modeste dimensioni, dall'altra la tela fu esposta con la parte
"debole" verso la parete ove, l'intercapedine funzionando de serba- torio e vettore di aria, maggiori insidie e pericoli si sarebbero di innesco delannidati, nel caso, poi puntualmente verificatosi,
fuoco dall'interno.
Infatti, la centesimale frazione di tempo in cui l'arco elet-
trico fu attivo (prima dell'intervento dei fusibili) risulto suffi- 09/08 Car 08
!
0 ciente, dato l'elevatissimo calore, a innescare un processo di com-
spugnetta, dalla quale, alimentato dalle favorevoli bustione sulla condizioni cui si è appena accennato, dopo avere covato sotto l'in tercapedine cosi aggredendo, dalle "spalle", la tela "gimmy"
finalmente eruppe all'esterno (nel corridoio), con improvvisa fian mata (dai periti descritta con l'espressione "flash over") sprigio-
nando una enorme massa di fumi ricchi di sostanze letali aereodiffu-
se (i quali subito, per legge fisica, presero la via della galleria attraverso la scalinata di accesso alla stessa), aggredendo, nel contempo, la rilevantissima quantità di sostenze infiammabili uti-
lizzate sia per "abbellimenti", sia come tendaggi con funzioni di porta, sia, infine, quali rivestimenti di pareti, pavimenti, sedili ed altro.
In breve tempo tutti i locali furono invasi da fiamme e soprat-
tutto da densi fumi venefici, i quali più speditamente si inoltraro-
no nella galleria. 2.3.- Delle tre uscite di sicurezza di cui questo settore del cine-
matografo era fornito, certamente due non funzionarono, in quanto u-
na mal costruita ed inidonea ad essere aperta dall'interno a spinta
(a UTI sol battente con serratura sulla balestra), l'altra perché
bloccata con chiavistello.
Moltissimi corpi inanimati, infatti, vennero rinvenuti nei pres-
si delle uscite di sicurezza;
altri nei servizi igienici per avere,
i malcapitati spettatori, nel momento del panico, preso la via di
quei servizi ingannati dalla inidonea conformazione dei luoghi, tale da indurre in equivoco circa la strada da seguire, nel caso in cui
si fosse voluto cercare scampo verso l'atrio di accesso. come fu ri-
tenuto assolutamente probabile avere essi voluto. 08 Car
In quei locali, però, non vi era via di scampo: contro le nor- alle finestre erono state applicate inferriate. Vanamente fu tentato, da disperati morituri, di divellere le grate, dopo avere abbattuto gli infissi in legno: senza le sbarre la salvezza sarebbe stata conseguita con un modesto salto nel cortile interno, a dive dei periti.
Allo stesso modo fu operato alle finestre del salottino di at-
tesa. in aggiunta, abusivamente realizzato nel corso dei lavori di ristrutturazione.
2.4.- Venendo alla, pur sommaria, elencazione delle carenze e delle irregolarità riscontrate dai periti nel corso delle ispezioni con-
dotte in loco e poi, ritenute dal Tribunale, si evidenzia:
presenza di numerose intercapedini sia nelle sottosoffittature,
sia lungo le pareti, 51a, persino, su parte del pavimento (cfr.
sentenza pagg. 38 segg. 50 segg., 117 segg.);
abbondante uso, in quantitä smodata, di materiali infiammabili o,
comunque, di scarsa resistenza al fuoco, quali quelli in PVC (po-
principale cagione dello sviluppo di fumi in-liclorovinilici),
tensi, spessi, letali per le sostanze altamente tossiche prodotte dalla combustione di tali arredamenti (cfr. sentenza pagg 99
segg. 101, 105 segg.);
impianto elettrico vetusto più volte manomes50, alla meglio ripo-
espedienti di ripiego (infilaggio dirato mediante inaffidabili
cavi, nella maggior parte a isolamento insufficiente e, comunque,
non rispondente alle norme CEI,in vecchie tubazioni di ferro pre-
disposte per altri usi;
mancanza di protezione sulla cassetta-
etc.), in parte nicchia, affogata con spugnetta di poliuretano,
privo di adequate apparecchiature di protezioni e immediato in- 09/08 Car 10
tervento, nonche, in ogni parte, privo di messa a terra;
mai sot-
toposto a visita di controllo, tanto che non era stato neppure i-
stituito l'apposito registro (cfr. sentenza pagg. 65 segg. 77
segg., 93 segg., 178 segg.);
porte delle uscite di sicurezza irregolari nei serramenti (in par-
ticolare, la porta in ferro della galleria), con sovrascritte lu-
minose carenti per la mancanza del prescritto avviso sull'apribi lità delle stesse verso l'estero mediante spintal. (cfr. sentenza
pagg.135 segg.);
finestre sbarrate con inferriate, contro l'esplicito divieto delle disposizioni in materia (cfr. sentenza pagg. 144 segg.;)
disposizione delle vie di fuga in modo irregolare ed equivoco, ta-
le da indurre in errore chi, nel momento di panico, cerca scampo
(cfr. sentenza pagg.148 segg.).
Di tali gravissime carenze ed irregolarità il Tribunale ritenne responsabili il gestore RA EL, il direttore dei lavori A-
mos TI, l'artigiano tappezziere Anastasio CC: i quali tut-
ti condanno per i delitti di incendio colposo e omicidio colposo plurimo (capi A e B della rubrica).
Dubito circa la responsabilità dell'artigiano elettricista LI
IA, che assolse (dai medesimi) addebiti con corrispondente for-
mula
Inoltre, ritenne corresponsabile, ma solo per il capo B della rubrica, anche ON IO, avendo a costui addebitato di non es-
sersi adeguatamente attivato, una volta avuto sentore dello scoppio dell'incendio, ometttendo di manovrare i comandi del quadro elettri-
co onde provocare la immediata interruzione della proiezione del film e la contemporanea accensione delle luci nella sala, B Car 11
2.5.- Esaminando il comportamento tenuto dai membri della commissio-
ne provinciale di vigilanza (i quali il 20 febbraio 1981 avevano ef-
fettuato visita ispettiva nei locali del cinematografo e formulato
parere favorevole all'agibilità dell'esercizio), il Tribunale, dopo attente e ben centrate analisi, affascinato, o tratto in errore, da una curiosa teoria, secondo la quale i membri di quella commissione sarebbero tutti portatori di una determinata (sulla base degli uffi-
ci burocratici e delle lobby di provenienza) esperienza, definita tecnica, sicché a ciascuno spetterebbe obbligo di attivarsi, e re-
sponsabilità decisionale, solo e soltanto in relazione al... compar-
timento di competenza, salvo il presidente, omnicompetente, gravato di una enorme massa di obblighi ed oneri (del che, tutto, si parlerà
appresso, in sede appropriata), dichiarata l'estinzione dei reati
nei riguardi di OV RA, per sopravvenuta morte, giudicò col-
poveli dei delitti di incendio colposo e omicidio colposo plurimo Nello PALANDRI e Antonio DI GIOVINE, rispettivamente delegato del comandante dei vigili del fuoco e presidente della prefata coMMjs-
Slone.
Assolse, invece, con formula piena, gli altri commissari, pur avendo ravvisato nel loro operare gravi negligenze, spesso ostentate prevenuti (cfr. sentenza pagg. 250 segg. 258 segg. :dagli stessi
295 segg.).
Assolse, infine tutti i membri della prefata commissione dal delitto sub ) (falso ideologico), avendo escluso la sussistenza del dolo, del quale forniva una propria originale teorica, in qualche modo legata a vecchie dottrine sull'elemento psicologico del reato de que (cfr. sentenza pagg. 317 segg.) 09/08 Car 12
imputati l'attenuante generica, accordo quella di cui al n.6 dello articolo 62 del codice penale, per effetto di assunto totale risar-
cimento realizzato, essenzialmente, dall'Amministrazione statale.
non solo in favore dei due componenti della commissione più volte nominata, funzionari dello Stato, ma anche a pro' del EL, ne-
gandola agli altri (segnatamente al bistrattato 1OZZIA, vittima più
che del panico della iniquità), assegnando, cosi, operatività dis-
criminatoria agli arbitri del responsabile civile;
il tutto poi giu-
stificando con fumose teorie di difficile apprendimento, in dichia rato contrasto, sotto più profili (transazione sul danno, riferibi-
lità agli imputati, misconoscimento della significanza stessa della attenuante largita) con la giurisprudenza di questa Corte (atteggia-
mento sottaciuto, peraltro, in ordine alla teoria sul dolo nel reato di falso) (cfr. sentenza pagg.327 segg.)
3.- Avverso detta sentenza insorsero il procuratore della Repub-
limitatamente all'assoluzione di LI AR, GI CA,
CH IT, AM IC in ordine ai reati di incendio rubrica), non colposo e omicidio colposo plurimo (capi A e B della ché tutti gli imputati dichiarati colpevoli.
Il primo, con brevi ma perspicue considerazioni, mise a nudo gli errori, peraltro evidenti dalla lettura della parte razionale della sentenza (pagg.295 segg.), nei quali i giudici erano caduti,
negando qualsiasi significazione alla collegialità della decisione della commissione, settorizzando in modo formalistico le competenze di ciascun membro e negando, al contempo, qualsiasi obbligo di in-
tervento, quanto meno sollecitatorio, da parte di ciascun membro nei riguardi dei riottosi e ignavi. Anche l'assegnanzione al presidente di una somma di doveri, giustificata dall'assunta necessità di valo-
-
- Car 13
rizzarne il ruolo e riempire di contenuto la carica, fu censurata per la irragionevole supervalutazione di quella posizione.
Gli imputati dichiarati colpevoli, dal canto loro, concentraro-
no l'attenzione, nello sviluppare i motivi di appello, sui punti maggiormente dibattuti nel corso del dibattimento di primo grado,
dei quali la sentenza si rese interprete, focalizzando le rispettive posizioni in relazione agli elementi probatori emersi in causa;
ope-
razione di estrema facilità, per il vero, tenuto conto del notevole dell'istruttoria formale e materiale probatorio acquisito nel corso dello stesso dibattimento.
La Corte di Appello di Torino, dopo un lungo, estenuante, quanto 4-
superfluo, supplemento istruttorio, massimamente dedicato alla con-
duzione di un esperimento nominalisticamente teso a tentare l'indi-
viduazione della causa ultima (occasione?) scatenante l'incendio,
pronuncio due separati provvedimenti. Uno, in camera di consiglio, regolante il rapporto processuale di appello sfociato in patteggiamento, ai sensi dell'articolo 599
del codice di procedura penale con riferimento all'articolo 245,
lett.q), del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271 -, con il qua-
le fu applicata, riconosciuta l'attenuante generica, al EL, al
TI e al AL la pena di due anni di reclusione cadauno e
al malcapitato IO la pena di anni uno e mesi otto di reclusione,
con sospensione condizionale per tutti e revoca della declaratoria di condono.
L'altro, sentenza conclusiva del dibattimento di appello, com la quale assolse da tutti i reati loro ascritti, per non avere com-
messo il fatto, CC e DI IN e rigetto l'appello del pubblico ministero nei riguardi degli altri imputati, 09/08 Car 14
4.1. Nella prima decisione, la Corte piemontese, preambola con l'e-
-
sercitarsi a lungo per dimostrare la ritualità del patteggiamento inserito in sede di appello in un processo regolato, per ogni altro verso, dal cessato codice di rito, anche in relazione alla ipotesi di rinunzia a alcuni o tutti- i motivi di gravame. sia da parte dell'imputato che del pubblico ministero, con fissazione della nuova pena concordemente accettata, e, quindi, con riferimento a tutto lo istituto del patteggiamento in appello, e non alla sola ipotesi spe-
cificamente prevista dalla lettera q) dell'articolo 245 del decreto
legislativo n.271/1989, attribuendosi (di fatto anticipando la deci- sione della Corte Costituzionale n.313 del 26 giugno/2 luglio 1990)
il potere-dovere di controllo, oltre che formale, anche sostanziale del pro- (di merito) sui termini conclusivi del patto tra le parti cesso stipulato. Passa, poi, ad esaminare le risultanze processuali per giusti- ficare pur nella riaffermata gravità delle condotte colpose, com-
addebitate agli imputati, "oggettivamente col-missive ed omissive",
laboranti" (sic!) dopo la conclusione dell'esperimento, protrattosi per un anno, d'innesco del fuoco sulla tela "gimmy" una più "equa-
valutazione di quelle condotte sotto il profilo del regolamennime to sanzionatorio. In tale contesto di francescana benevolenza, la
Corte territoriale si induce ad eliminare taluni profili di colpa,
quali quelli connessi alle accertate e confermate (in relazione alle modalità di impiego) caratteristiche non ignifughe della predetta tela, ovvero alla immaginaria apribilità dall'interno delle porte addebitando, falsamente, superficialitä delle uscite di sicurezza,
ai giudici di primo grado.
4.2.- Con l'altra sentenza, molto sommaria nei contenuti razionali, 15 Car
la Corte affronta i motivi di gravame interposti dal CC e dal DI
IN nonché quelli sviluppati dal procuratore della RepubCA
nei riguardi di AR, CH IT E IC.
4.2.1.- Per quanto riguarda il primo, il Collegio si dilunga nel di-
mostrare, incorrendo in non poche contraddizioni, che non esistereb-
be **una univoca certezza dell'avvenuto "accecamento della tana dei ad opera del CC""; punto ove si sviluppò il corto circuito Cavi"
innesco del disastro.
La mancanza di impugnazione in ordine alla posizione di questo imputato consente di tralasciare qualsiasi ulteriore considerazione al riguardo. 4.2.2. Quindi, il Collegio passa ad esaminare la posizione dei men compattando anche bri della commissione provinciale di vigilanza,
quella del Di IN;
questi appellante, gli altri fatti oggetto di impugnazione da parte del publico ministero,
Dopo avere brevemente riassunto l'opinione espressa dagli ap-
pellanti (P.M. e DI IN), la Corte territoriale affronta il pro-
blema attinente l'assunta in sentenza di primo grado equipara-
zione, ai fini della rituale composizione della commissione di vigi- lanza, del concetto di "modificazioni sostanziali", di cui parla lo articolo 142 n.1 del Testo unico delle leggi di pubCA sicurezza,
con quello di "varianti di una certa entita", ex articolo 13 n. 1
della circolare ministeriale n.16/51; dopo lunga, quanto inutile (il punto è privo di rilevanza in causa) disanima, conclude, in diffor-
mità all'opinione espressa dai primi giudici, nel senso che la con
missione interviene in composizione plenaria solo quando deve cono-
scere nuovi progetti ovvero dare pareri circa modificazioni sostan-
ziali, e non anche solo "di una certa entità" 09/08 Car 16
Poi, la Corte territoriale, in adesione all'opinione espressa dai giudici di primo grado, evidenzia che, nell'ambito della commis-
sione de qua, ciascun membro sarebbe tenuto a verificare, controlla-
re e dare parere esclusivamente sul punto coinvolgente l'applicazio-
ne di norme tecniche specifiche riferite alla competenza funzionale dell'ufficio di cui il singolocommisario sarebbe rappresentante in seno alla commissione. Questo, sostanzialmente, porterebbe, a dire di quei giudici,
pare di capire, da una parte, ad escludere che il componente la com-
missione debba e possa occuparsi di qualsivoglia altro aspetto, con- cernente la sicurezza e l'igiene del locale da licenziare, al di
fuori della propria competenza, nei termini sopra definiti;
dall'al-
tra, a ritenere esonerato, quel membro, dal dovere di verifica-pare-
re su profili non strettamente tecnici, ma individuabili nella usua-
le prudenza, diligenza, perizia, ""solerzia e professionalità"", va-
le a dire in relazione ai parametri della colpa generica. In ordine
al che, secondo i giudici di prime cure, siccome letti e compresi da quelli del gravame, che manifestano dissenso, sarebbe responsabile, invece, perchè costituito garante, il solo presidente della commis-
sione provinciale di vigilanza.
4.2.3. Per rigettare la tesi prospettata dal pubblico ministero ap-
pellante (avanti 3.), la Corte territoriale sostiene, genericamente,
di non trovare soddisfatto "il principio giuridico, costituzionalmen-
te protetto, della indispensabile specificazione del generico obbli-
go giuridico" (forse, quello di diligenza, perizia, prudenza, etc.),
inclinandosi, merce l'interpretazione fornita dall'ufficio impugnan-
te, verso la individuazione di una responsabilità oggettiva, embri-
cata, sempre a dire di quella Corte, sul solo fatto di essere membro 3 Car 17
della commissione de qua. Sulla base di tali considerazioni, la pre-
inverosimilmente, al pubblico ministero appel-fata Corte addebita,
lante di non essersi posto il ""problema sotto il profilo dell'art. 40 cpv. c.p., valutando la compatibilith con detta norma di una po-
sizione di garanzia generica che intanto potrebbe esprimersi attra-
verso la norma che pone un obbligo, in quanto sussista una specifi ca competenza in relazione all'obbligo stesso."'.
Destreggiandosi tra momenti di assenso e spunti di dissenso ri-
spetto alle tesi sviluppate dal Tribunale, la Corte territoriale, da una parte, respinge, siccome impraticabile, la distinzione tra norme tecniche e norme non tecniche, sostenendo che anche quelle (norme)
di ""buon senso, alla portata di tutti"" debbono qualificarsi tecni-
che perché pur sempre implicanti una qualche specializzazione (pro-
pria dell'ufficio di provenienza del singolo commissario); dall'al-
nega che il presidente della commissione, privo di cognizioni tra tecniche, nel senso appena delineato, sia raggiunto da alcun obbligo in relazione ai temi di verifica (tutti, quindi, tecnici): il suo compito sarebbe limitato alla gestione (interna) della commissione.
Ma, proseque con serrata logica. la impugnata sentenza, il presidente DI IN si impegno nel rendere funzionale la commis-
sione, persino innovando sulla allora vigente prassi di assoluta in-
erzia infatti, convocó la commissione e dispose per il sopralluogo.
A dimostrazione di un tanto, calandosi nei fatti del processo,
la sentenza in riassunto affronta, denunciando ipotizzata contraddi-
zione affliggente la decisione di primo grado, la questione relativa alla mancata acquisizione agli atti del sopralluogo della documenta-
zione edilizia relativa al cinematografo in questione, indispensabi-
le per i riscontri e le verifiche sulle strutture e sulla distribu 09/08 Car 18
zione dei locali. La Corte giudica tale carenza addebitabile soltan-
to al membro delegato dal Comune di Torino in sede alla commissione,
con esonero di ogni responsabilità, non solo di ciascun altro com missario (anche se interessato alle verifiche statiche ed edili in genere), ma anche del presidente, al quale finisce con l'assegnare irrisorie attività segretariali, ma nessuna di controllo, neppure sulla completezza e congruenza della documentazione di base.
Si ignora, dalla lettura della sentenza, quali conseguenze sia-
no da ritenersi nei riguardi dell'inadempiente delegato del sindaco,
pur presente nel processo in quanto fatto oggetto di impugnativa da parte del pubblico ministero e, tuttavia, accomunato nel generale giudizio di irreprensibilità.
5.- Ricorrono per cassazione il Procuratore generale presso la Corte
a qua e i difensori di RA EL e di LO AL.
:
Motivi della decisione 5.1.- Il Procuratore generale presso la Corte piemontese deduce, a
sostegno del ricorso avverso l'assoluzione di LA AR, Giu-
seppe CH IT, IA OL IC e ON DI IN,
in relazione agli addebiti di incendio colposo e omicidio colposo plurimo, unico mezzo di annullamento variamente articolato e defini-
"Carenza e contraddittorietà della motivazione, violazioneto per:
di legge, omesso esame di punti fondamentali".
L'Ufficio ricorrente, dopo avere ribadito la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei componenti la commissione provinciale di vigilanza e gli eventi luttuosi oggetto della causa,
critica l'opinione manifestata dai giudici del merito, secondo i
quali ciascun membro della commissione di vigilanza risponde solo in relazione alle proprie specifiche competenze tecniche, deducibili da o g
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mento per dimostrare come su ciascun membro della commissione ricada l'obbligo di controllo e verifica anche in relazione a norme tecni- che posto che in occasione di interventi in formazione ridotta non si saprebbe su chi, tra i membri presenti, farebbe carico l'obbligo e l'onere di supplire gli assenti. Tale incongruenza, a giudizio del risulterebbe aggravata dalla, pure censurata, opinione deducente, dalla Corte torinese, secondo la quale non potrebbero manifestata essere individuate norme non tecniche, dato che "nella misura in cui
Una norma prescrive un determinato comportamento finalizzato alla sicurezza, essa ha natura tecnica, perché il comportamento prescrit- to. anche se apparentemente semplice, 'di buon senso', alla portata di tutti, etc., non può che collocarsi ed essere valutato alla stre-
gua di competenze tecnico-specialistiche" (cfr. sentenza pag.17).
In merito, il ricorrente fa presente che non sempre la legge assume a proprio contenuto regole o norme tecniche e che comunque,
nell'ambito degli accertamenti demandati alla commissione di vigi-
lanza se ne rinvengono di quelli che, per la individuazione della violazioni della prescrizione, non presuppongono specifiche cogni-
zioni diverse da quelle che costituiscono il patrimonio minimo comu-
ne ad ogni componente. Esemplificando, il deducente fa riferimento
alla sostanziale differenza tra il verificare calcoli progettuali o l'indagare sulla composizione chimico-fisica di taluno dei materiali adoperati, e il rilevare macroscopiche violazioni di elementare evi-
denza. 5.3.- Sotto altro profilo, il deducente evidenzia incompletezza di esame e di motivazione nella parte in cui il giudice del gravame.do-
po avere escluso che al DI IN fosse da riferire la violazione di "norme non tecniche" (addebitatogli dal Tribunale), non affronto 8 Car 21
l'indagine tesa ad individuare a chi, tra i commissri intervenuti in sopralluogo, fosse riferibile il mancato accertamento di (almeno)
quei profili "non tecnici", ma ritenuti tecnici, e perciò non adde- bitati al presidente della commissione. gratificato, praticamente,
di immunita.
Infatti, dimostra l'ufficio ricorrente, poiche, a fronte della affermazione di penale responsabilità nei riguardi del solo DI GIO-
VINE, siccome operata dal Tribunale, il pubblico ministero aveva re-
plicato, gravandosi in appello, che della violazione di norme non
tecniche, vale a dire di comune esperienza ai livelli di prepara-
zione di ciascun commissario non pareva conforme al diritto chia-
mare a risponderne il solo presidente della commissione, il dovere
di accertamento e rilievo estendedosi a ciascuno e a tutti i commis-
sari, spettava al giudice dell'appello, una volta escluso che sul DI
IN quell'obbligo gravasse, indagare almeno, e dar conto motiva-
zionale, su chi ne avesse obbligo;
indagine alla quale la Corte pie-
montese non solo si sottrasse, ma della quale neppure avverti l'esi-
lasciando inaccertato quali consequenze giuridiche, sotto il genza,
profilo penalistico, debbano ricollegarsi al mancato rilievo di tut-
te le irregolarità e le omissioni, gravemente compromettenti la si-
curezza del locale di pubblico spettacolo, ritenute dal Tribunale,
non escluse dalla prefata Corte, certamente concausa del disastroso evento.
5.4. - I ricorrenti EL e AL, tramite i loro difensori, de-
ducono più motivi di ricorso che saranno riassunti, per una migliore comprensione, Successivamente, unitamente alla discussione sugli stessi. 09/06 Car 22
genza della procedura, con riferimento all'imminente scadenza del termine di prescrizione del reati, e disposto che si proceda anche
nel tempo di sospensione dei termini processuali in periodo feriale. All'odierna udienza, in via preliminare il difensore del ri-
corrente EL, avv.Badellino, ha eccepito la mullita della voca-
decreto pre- tio in judicium, evidenziando che il sopra richiamato sidenziale non è stato notificato al ricorrente in persona, ma solo
al suo difensore.
A tale eccezione si è associato il difensore del ricorrente PA-
LAMARI.
Su conforme parere del Procuratore generale. la Corte, ha ri-
e gettato l'eccezione disposto procedersi oltre.
Invero, per quanto risulta dalla lettura dell'articolo 532.1.
del codice di procedura penale 1930 (cui corrisponde l'articolo 613.
2. del vigente codice di rito), nel giudizio di cassazione le parti private (delle quali non è previsto il personale intervento), sono domiciliate presso i rispettivi difensori di fiducia;
inoltre, anche secondo il nuovo rito, la personale notificazione dell'avviso, rela-
tivo alla data di udienza in cassazione, è prescritta solo nei ri-
difensore di fiducia guardi del ricorrente non fornito di (valide)
termini dispone il (articolo $13.4. codice di rita); negli stessi legislativo 20 luglio 1990, n. 193 (articolo 2.4.), che ha decreto modificato la legge 7 ottobre 1969 n. 742 e ha inserito l'articolo
240 bis nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al codice di procedura penale.
Pertanto, la notificazione del decreto dichiarativo dell'urgen-
za del processo. realizzata presso il difensore di fiducia del ri- LIẞ Car 23
corrente, appare rituale ed efficace a tutti gli effetti. 7- E' opportuno esaminare, da prima, il ricorso del generale uffi-
cio requirente, per seguire un certo ordine logico nella trattazione delle problematiche agitate in causa e, al contempo, dare chiare ri-
sposte a talune osservazioni difensive, facenti perno sulla ritenuta
(dalla Corte territoriale e, in parte, dallo stesso Tribunale di To-
legittimità del comportamento dei componenti la commissione ring)
provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sinteti-
camente indicabile con la sigla PV, quali quelle esplicitate dalla difesa del EL, sul rilievo che la detta commissione ebbe, in sede ispettiva, a riscontrare del tutto regolare e conforme a legge in genere, l'equipaggiamento del cinematografo l'arredamento,
"Statuto". ovvero quelle articolate dalla difesa del PALAMARI, unico membro della PV chiamato a rispondere anche delle altrui negligen-
ze, sul rilievo che se il comportamento della prefata commissione fu conforme a legge (come nella sentenza n.813/90, impugnata dal procu-
ratore generale, si legge), sol'anche l'equità porterebbe alla revi-
sione del giudizio,
Rilievi che, se la decisione della Corte territoriale, espressa con la sentenza n.813/90, nei riguardi del membri della PV, il 26
fosse per risultare esatta, imporrebbero certamente se-marzo 1990,
rie riflessioni.
Ma detta sentenza deve essere annullata, dato che il ricorso prodotto dal procuratore generale della Corte di Appello di Torino è
fondato.
7.1.- Appare opportuno prescindere dalle fuorvianti, spesso contrad-
argomentazioni sviluppate dai giudici del merito, in mas-dittorie,
sima parte, nella sentenza impugnata, viziata non solo da evidenti 09/08 Car 24
errori di diritto, ma anche da sconcertanti iati logici, puntualmen-
te indicati dal generale Ufficio ricorrente, per seguire una via au-
tonoma nella individuazione degli obblighi e dei poteri della PV e.
quindi, di ciascun membro della stessa;
e. poi, pervenire, in rac-
cordo logico-giuridico, a stabilire le conseguenze sul piano delle imputazioni mosse ai prevenuti, delle quali ancora il processo si infatti, non furono oggetto diOccupa i reati di cui al capo C),
impugnazione neppure in sede di primo grado. 7.1.1.- L'articolo 141 del regio decreto 06/05/1940, n.635 (regola-
mento per l'esecuzione del Testo unico 18/06/1931, n.773) istituisce la commissione provinciale permanente di vigilanza sui locali di
ogni anno,pubblico spettacolo, i di cui componenti sono nominati,
dal prefetto, che presiede, in base alle indicazioni del secondo
comma dell'articolo in esame. Tra altro, disposto che "il parere della commissione è dato
per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i com-
ponenti"
L'articolo 80 del richiamato Testo unico n.773/1931 stabilisce che l'autorità di pubCA sicurezza (ora sostituita dal sindaco, ex articolo 10 d.P.R. n.616/1977 -) non può accordare licenza per l'e-
sercizio di un locale di pubblico spettacolo se non dopo avere fatto verificare dalla commissione de qua la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini della sicurezza dell'edificio e dell'esistenza di uscite di emergenza.
Inoltre, l'articolo 142 del regolamento sopra accennato fissa le competenze della commissione. allargandone i poteri non solo i-
spettivi ma anche istruttori e decisori, disponendo che essa "indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse del- Car 25
infortuni", con quest'ultimo l'igiene che della prevenzione degli all'evidenza, qualsiasi accadimento che possa termine intendendosi,
negativamente incidere sulla sicurezza di coloro che siano ammessi a frequentare il locale e di chiunque altro venga a trovarsi,per qual-
sivoglia motivo, nell'ambito di operatività del fattore incidente.
E' appena il caso di rilevare che con l'indicativo "indica" il legislatore, secondo nota tecnica formulatoria, intende "deve" indi- care, non essendo lasciato margine di discrezionalità.
Integrano le dette disposizioni le normative portate da svaria-
ti provvedimenti, tra i quali, ai fini dell'indagine che qui parti-
colarmente interessa, la cosidetta circolare n.16 del 15 febbraio
1951, dalla rubrica: "Norme di sicurezza per la costruzione, l'eser-
cizio e la vigilanza dei teatri, cinematrografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere", nonché normative CEI (Comitato elet-
trotecnico italiano), con particolare riferimento agli impianti e-
lettrici e relativi periodici controlli.
Dalle predette disposizioni segue una serie di notazioni che
non ha bisogno, benché se ne sia fatto oggetto di contestazione an-
che nel corso dell'odierna discussione, di particolare illustrazio-
ne, derivando da precise disposizioni della legge e di atti a questa equiparati.
7.1.2. L'autorità preposta al rilascio della licenza di esercizio
non pub accordarla se non dopo avere fatto verificare la rispondenza dei locali a criteri di sicurezza (indicati della normativa predetta
O in aggiunta, individuati ritenuti necessari -), dalla PV, ed averne ottenuto, per iscritto, parere favorevole. Non essendo attri-
buito a tale autorità alcun margine di discrezionalità, né tecnica
né di merito, il parere non può non essere ritenuto che necessario e 09/08 Car 26
vincolante, allo stesso tempo.
Da questa prima notazione seguono due importanti corollari, al- ad unale evidenziazioni dei quali dove farsi ricorso per pervenire corretta definizione della questione che, sul punto, ha occupato i giudici,
(a) Primo: l'attività istruttoria, di verifica, controllo ed acqui-
alla formulazionesizione delle notizie e del materiale necessario
del parere,rimane distinta da quella esplicanda in sede più propria-
mente decisionale.
(b) Secondo: nell'espicazione dell'una e l'altra attività (istrutto-
ria-decisionale), la PV non subisce, in entrambi i momenti operati-
vi, interferenze esterne në è condizionata da interessi diversi da quello, unico, ragione della sua istituzione.
Ne consegue che, nel primo momento, l'obiettivo è il verificare ed accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza (e di i-
giene), nell'ampio senso sopra delineato, dell'area destinata e adi-
bita a pubblici spettacoli;
nel successivo (momento); esprimendo il richiesto parere, il dare atto (certificatorio: id est, dichiarazio-
# il ne di scienza) delle conseguite acquisizioni e constatazione,
manifestare la determinazione (negoziale: id est, manifestazione di
strettamente correlate ai volonta) in ordine alle valutazioni che,
singolarmente espresse, ma risultati conseguiti nel primo momento,
definite e sintetizzate nella decisione collegiale, unico atto-docu-
mento significativo verso l'esterno, sono porte all'organo d'ammini-
strazione richiedente.
Da tutto questo si deduce che l'attività della commissione, in
è posta dal legislatore genere, nell'uno come nell'altro aspetto,
sussistenza delle condi- quale unico presidio alla (verifica della) 27
zioni di sicurezza per l'agibilità del locale di pubblico spettaco-
lo, Invero, l'autorità titolare della funzione autorizzatoria è vin-
colata al parere espresso, sotto entrambi gli aspetti quello certi- ficatorio, non potendo contestare l'accertamento positivo o nega- tivo siccome palesato dalla commissione;
quello negoziale, non po-
tendo ne aggiungere condizione di garanzia non specificata dalla com-missione, né escludere misura o cautela (articolo 142, n.2 rego-
lamento n.635/ 1940) dalla stessa indicata. Esattamente, pertanto, è stato ritenuto che la commissione de qua è posta in posizione di garanzia rispetto agli interessi sotto-
stanti le disposizioni di legge, di intuitiva comprensione (sicurez-
za dei cittadini utenti e di tutti coloro che per qualsivoglia altro motivo vengano a trovarsi in rapporto con un esercizio del genere,
compresi anche ed è ovvio i lavoratori addetti).
(e) Terzo se la ragione d'essere e l'obiettivo dell'attività lata-
mente istruttoria e di quella decisionale della commissione è unico 2, come nessuno vorrà disconoscere, di esiziale importanza per la incolumità della collettività, irrilevante risulta la assunta diver-
sia tecnico-burocratica sia economico-sindacale, dei sa estrazione,
suoi componenti.
Che il legislatore si sia indotto ad estrarre i membri della commissione da taluni uffici o compartimenti di offici che, per de-
finizione, dovrebbero avere una certa conoscenza tecnico-sperimenta- le, ovvero, a far partecipare cittadini esplicanti determinate fun-
zioni di rilevanza sociale, è circostanza, da una parte di intuitiva comprensione, dall'altra di modesta rilevanza ai fini che qui parti-
commissione avrebbe colarmente interessano, nella misura in cui la potuto, mancando di esperti, come è anche previsto (ai fini delle 09/08 Car HIM28
verifiche acustiche, ad esempio), ricorrere a tecnici esterni o ri-
chiedere l'esibizione di collaudi.
Si vuole dire che, una volta stabilito che unico obiettivo del-
la commissione è quello di salvaguardare dandone attestazione vin-
la sicurezza e l'igiene dei locali adibiti a pubblico colante nessuna possibilità di conflitto e, quindi, di composi- spettacolo,
zione di contrapposti, o solo diversi, interessi è possibile ipotizm zare.
Non & legittimo opinare che di fronte alle esigenze di sicurez-
za della collettività, tra i membri della commissione possa istau-
nel senso di conciliare, ad esempio,rarsi un discorso compositivo,
l'interesse del gestore (a contenere le spese) con quello della mi-
gliore tutela dell'incolumità degli spettatori;
compromessi del ge-
nere debbono lasciarsi fuori del diritto e della legalità, poco im-
portando ciò che nella prassi accadeva;
che anzi, il caso di specie,
insegna come la PV fosse ben disposta, non solo a sorvolare su tut- to. ma anche a lasciarsi abbindolare da quel componente (OV MORRA) che, di fatto, contro il suo dovere istituzionale, piuttosto che preoccuparsi degli interessi indicati dalla legge, in vista del-
la tutela dei quali era stato investito della funzione, si adoperava a distogliere, ove ve ne fosse stato bisogno (ma non ce n'era) gli altri membri dall'appena approfondire l'entità dei lavori, che sape-
va effettuati.
7.1.3. A questo punto è spianata la via per affrontare, e definiti- vamente risolvere, in relazione a questo processo, la questione re-
lativa alla struttura della commissione con riferimento al profilo operativo, essendo stata agitata in causa, e nel corso dell'odierna discussione ripresa. la opinione secondo la quale ciascun membro 29
della PV, sia in sede più propriamente istruttoria, sia in sede de-
cisionale, rappresenterebbe un determinato ufficio e pertanto, si attiverebbe ed esprimerebbe solo in relazione alle competenze fun-
zionali attinenti tale ufficio. In definitiva, secondo questa opinione, il membro proveniente dal vigili del fuoco istruirebbe la "pratica". e poi darebbe il suo parere, solo ai fini della prevenzione del rischio incendio, disin-
teressandosi di qualsivoglia altro aspetto di sicurezza e di igiene;
allo stesso modo, il medico provinciale, si occuperebbe solo degli aspetti attinenti la salute dell'uomo (forse anche l'igiene, ma e-
sclusa quella degli animali), ma avrebbe diritto-dovere di disinte-
ressarsi e di quelli della prevensione incendi, e di quelli relativi la sicurezza, e via di seguito. Ovviamente, appare problematico tro-
vare delle professionalità, sotto il profilo degli interessi e degli obiettivi propri alla commissione, sia al membro proveniente dalla associazione dei gestori che per quello di origine più propriamente sindacale;
tanto che, si ripiega sulla rappresentanza di interessi,
ipotizzando quello che la legge non solo non prevede ma di sicuro vieta: vale a dire la mediazione di interessi a detrimento della si-
curezza.
Secondo questa teorica, allora, il parere della commissione, U-
nitario sotto l'aspetto formale, si risolverebbe nella somma di pa-
reri individuali, ciascuno centrato sulla competenza tecnico-econo-
mico-sindacalburocratica del membro interpellato, e mirato alla rea-
lizzazione di interessi (in senso lato) propri all'ufficio o al cem tro di interessi a y di estrazione.
La esposta, macchinosa, costruzione teorico-pratica e fuori del la legge e certamente in conflitto con lo spirito della stessa, non 09/08 Car 30 -
solo nel momento in cui questa richiede la redazione di un unitario de quo soprattutto, in quello in cui ipotizza l'attoparere, ma quale prodotto di una discussione collegialmente sviluppata, incen-
tivata ed arricchita dal reciproco scambio di esperienze, di cogni-
zioni, di sensibilità socioculturale: caratteristica precipua della discussione in collegio. Questo senza volere, poi, approfondire sugli inconvenienti che un tale pluricefalo organismo produrrebbe per l'impossibilità e di trovare un ruolo a membri certamente digiuni di nozioni tecniche compromesso sull'inte- (sempre che si escluda la ipotizzabilità di resse alla sicurezza), e definire (non avendolo fatto la legge) i confini di ciascuna competenza, sia in senso positivo che negativo.
Sotto questo profilo è da chiedersi, per stare al caso di spe-
cie, il perchè sull'utilizzo, ad esempio, di materiali non ignifughi e realizzati con sostanze sprigionanti, alla combustione, gas e fumi tossici, deve esprimersi, come i giudici iniquamente hanno ritenuto,
solo il membro estratto dai vigili del fuoco, e non anche quello proveniente dall'ufficio del medico provinciale, il quale ben di sa-
lute degli uomini, di gas e di sostanze tossiche ne comprende (o do-
vrebbe comprendere); allo stesso modo, il perché di quelle e di a r
altre sostanze infiammabili dovrebbe occuparsi solo quel commissario e non anche quello indicato dal genio civile, essendo pacifico che un fuoco intenso può compromettere, come compromette, qualsiasi come i periti di questo processo hannostruttura edile (posto che, detto, nessuna sostanza è in grado, in linea teorica, di resistere
al fuoco); e ancora, a voler proseguire, il dove finisce il limite alla competenza del vigile del fuoco, nel verificare le vie di scam-
po (nel caso di incendio) e il dove comincia quella del membro pro- 3 Car HM 31
veniente dal personale di polizia, posto che un incendio di vaste
proporzioni interessa certo l'ordine pubblico in generale, la sicu-
rezza dei cittadini utenti e di quelli comunque nelle vicinanze, e
le case e le strade adiacenti.
E così si potrebbe proseguire per gli aspetti più propriamente elettrotecnici, di igiene e via di seguito.
Una sicura definizione, nell'uno e nell'altro senso, delle com-
petenze non appare possibile;
sarebbe certamente occasione di con-
flitti, positivi o negativi, con il repentaglio di lasciare zone
franche di rischio non coperto.
Questa deve ritenersi la sostanziale ragione per la quale il legislatore optò per la istituzione di una commissione collegialmen-
te funzionante sia nel momento della istruttoria che in quello della deliberazione. Si deduce, conclusivamente, che la commissione de qua esprime un parere unitario che comprede ogni aspetto e ogni problematica at-
tinente la sicurezza e l'igiene del locale di pubblico spettacolo,
assumendo la posizione di garanzia assegnatale dal legislatore, con tutte le ovvie conseguenze nel caso di violazione o inadempimento ai doveri funzionali. 7.1.4. Stabilito, in linea di diritto, quanto avanti, deve, ulte- rilevarsi che, a ben guardare, il momentoriormente approfondendo,
della decisione non viene in sicura evidenza in questo processo, per- ché, per quanto paradossale in tanta incuria possa apparire, il pa-
rere di agibilità espresso dalla commissione fu conforme alle cono-
scenze acquisite da ciascun membro, in una parola, non poteva essere diverso dato che la commissione, in sede ispettiva di sopralluogo,
nulla di nulla accertando, aveva, sostanzialmente, dato atto della 09/08 Car 32
regolarità del complesso destinato a cinematrografo.
Nel presente process0, addunque, viene in massima evidenza il momento istruttorio, vale a dire il comportamento che ciascun membro pub o deve esplicare al momento del sopralluogo, al momento dell'ac quisizione del materiale conoscitivo sul quale poi embricare la dis-
cussione collegiale e il parere, la dichiarazione di voto, come ma-
nifestazione di volontà di adesione, o meno, al capitolato deciden-
do.
Da ciò consegue la irrilevanza delle discussioni centrate sulla possibilità, o meno, accreditabile a ciascun membro della PV di e-
splicitare un parere diverso da quello manifestato dalla maggioran-
vale a dire di esprimere una volontà di non adesione al capito- 23,
lato posto in decisione;
questione che nel presente processo non
viene in evidenza, non essendo stata da alcuno dei prevenuti eserci-
tata un tale facoltà, e non essendosene neppure verificata l'occa-
sione. Che la commissione, e quindi ciascun componente della stessa,
abbia il dovere di procedere a una istruttoria deriva direttamente dalla legge. la quale stabilisce che la PV deve "verificare la so-
lidità" etc. (articolo 80 r.d. n.773/1931, avanti citato): la veri- fica, infatti, non può essere realizzata che mediante una attività
conoscitiva da svolgersi anche (ma non soltanto) in loco.
In tale attività ciascun membro, cui compete e spetta come in
qualsiasi organo collegiale il potere-dovere di essere messo nelle migliori condizioni per esprimere il proprio voto, deve attivarsi non solo per acquisire, con diretta, personale ispezione, tutti gli elementi percepibili, utili ai fini della decisione, ma anche perché
ciascun altro membro analogamente operi, posto che l'acquisizione di Car
- 33
tali elementi è circostanza essenziale per il corretto espletamento del proprio dovere (visto in relazione alla funzione, al "munus di
cui è investito). Non rileva, come è stato dedotto, che nessuna disposizione di legge o regolamentare imponga un tale obbligo, dato che esso è nelle cose e nel funzionamento di qualsivoglia organo collegiale, anche se solo deputato a fornire un parere o rendere una decisione allo stato delle conoscenze, poiché il sollecitare il contributo di tutti atti-
va la riflessione e, alla fine, migliora la decisione.
E' davvero inconcepibile che taluno, o tutti (perché no),i com ponenti di un organo collegiale, convocati per partecipare a attivi-
avesse legittima facoltà di astenersene, facendotå istruttoria,
solo "atto di presenza fisica" (come sostanzialmente alcuni degli imputati hanno dichiarato, secondo quanto si legge nella sentenza di disinteressandosi dell'acquisizione del materiale cheprimo grado),
costituisce il supporto sul quale sarà articolata la discussione collegiale e costruito il parere, espressione unitaria dell'organo consultivo.
7.1.3. Al riguardo, vale a dire in relazione all'attività istrutto-
ria impegnante ciascun componente della PV, appare, ora, acconcio
intrattenersi intorno a due problematiche già affrontate dai giudici del merito, i quali sono pervenuti ad inaccettabili conclusioni.
La prima s'impernia sul ritenuto tecnicismo dei membri della
PV per pervenire all'esclusione di responsabilità nei riguardi sia dei non tecnici all'evidenza gravati solo dall'obbligo di ritirare
-
il gettone come dei tecnici in riferimento ad aspetti di (assunta)
non competenza.
La critica sul punto è già stata avanti sviluppata (cfr.: 7.1. 09/08 Car 34
3.-); qui si ritorna solo per evidenziare che, in relazione alla fa-
se istruttoria (al profilo operativo), quel concetto, mantenuto in termini di ragionevolezza, denuncia una radice di verità, nella mi- sura in cui nel corso dell'attività acquisitiva pub accadere che o sperimentali, debba ricorrersi a cognizioni tecnico-scientifiche comunque, non alla portata di tutti, sia pure di chi, avendo accet-
tato di far parte di un organismo di pubCA amministrazione pre-
posto alle verifiche e all'espressione di pareri nella materia che
ci occupa, ha l'obbligo di adeguatamente informarsi al riguardo.
Ebbene, in casi del genere, ciascun componente ha il dovere ed il potere di rivolgersi al tecnico perché si esprima e lo illumini
in merito.
Il punto non merita ulteriore approfondimento perché, opina il
Collegio, si scivolerebbe facilmente nell'obiter dictum, visto che,
nel caso di specie, come appare evidente dalla lettura delle senten-
ze dei giudici del merito, nessuna attività istruttoria venne svolta e, pertanto, nessun quesito strettamente tecnico fu sollevato o co-
munque venne in rilievo.
La seconda riguarda la posizione-funzione del presidente in se-
no alla PV.: esaltata, sino all'inverosimile, con effetti sostan-
iniqui (sotto il profilo della giustizia distributiva), zialmente dal giudice di primo grado;
svuotata nel nulla assoluto da quello del gravame.
E' noto che le dottrine che si sono occupate del funzionamento degli organi collegiali (che sono tanti, e di variegate composizioni e funzioni) hanno assunto diversi atteggiamenti a riguardo della po-
sizione del presidente del collegio, partendo da quella minimale del
"primus inter pares", a quella intermedia definita di "primazia", si- 11 i 35
no alla ipotizzazione di una posizione autonoma, quale unità orga-
nizzata (ed organizzativa) nell'ambito del collegio;
tuttavia, tutti concordano nell'indirizzare tale posizione nell'ambito dell'interes-
se generale al funzionamento del collegio.
Orbene, quale che sia per essere la conseguenza di tale autono-
è pacifico, da una parte,ma posizione nei momenti organizzatori, che, al momento della decisione, il voto, la manifestazione di vo-
lontà del presidente si pone sullo stesso livello di quello di qual-
siasi altro componente, potendosi, in via generale, ipotizzare solo, nel caso di parità di voti, la prevalenza di quello espresso dal dall'altra, che nel corso di quella attività istrutto-presidente!
ria, dove, per quel che si vedrà, si annidano tutte le "colpe" dei
1'attività del presidente si discosta da quella ge- commissari,
nericamente organizzatoria, avendo egli potere-dovere d'ispezione e d'apprendimento uguale a quello di qualsivoglia altro membro. Il che non è da confondere con l'altro profilo funzionale che lo individua
come punto di riferimento di istanze e richieste, ivi comprese quel-
V le di ulteriori accertamenti ed approfondimenti, ovvero di spiega-
zioni e delucidazioni,
In relazione alla discussa prblematica, sono da giudicarsi er-
rate sia la decisione assunta dai giudici di primo grado, che river-
sò sul presidente le responsabilità di tutti gli ignavi commissari,
sia quella del giudice di appello che, con un parlare di difficile comprensione, ne svuotō di significazione la funzione ben oltre quella di un qualsiasi componente della PV.
7.1.5. Prima di passare all'esame delle questioni strettamente per-
tinenti i delitti colposi addebitati ai prevenuti, appare utile con-
cludere il capo indiscussione richiamando, in linea di fatto, ma 08/09 Car 36
non certo per giudicare sul fatto, il comportamento tenuto dai coM- tutti intervenuti in sopralluogo al cimena "Statuto" di missari Torino, per l'acquisizione degli elementi necessari ad assumere il parere da fornire all'autorità cui la legge conferisce il potere di rilascire la licenza di agibilità, tale quale fornito dal giudice del merito, precisamente, dal giudice di primo grado, nel silenzio,
sul punto, della sentenza resa dalla Corte di appello. E' pacifico, e sostanzialmente ammesso dagli imputati, che la commissione si recò in sopralluogo al fine di accertare la permanen-
za delle condizioni di sicurezza e di igiene per il rilascio del
provvedimento di agibilità occasionato dal cambio di gestione;
è pa-
rimenti pacifico che la commissione aveva obbligo M▸ che è da rite- F
nersi permanente e attivabile anche d'ufficio- di verificare, anche e tra l'altro, se fossero state realizzate opere di sostanziale mo-
difica della disposizione dei locali.
Non ha rilievo, nella causa, la discussione, affrontata dai giudici del merito, sul significato da attribuire alle espressioni,
terminologicamente ma non concettualmente, differenti adoperate nel-
l'articolo 143 del regolamento al testo unico sulle leggi di pubbli-
ca sicurezza, che parla di sostanziale innovazione, e nel primo com-
ma dell'articolo 13, numero 1 della circolare-regolamento n.16/1951,
che parla di riparazioni o varianti di una certa entità, pur essendo pacifico che il criterio parametrante individuato dalla circolare è
più restrittivo rispetto a quello fornito dal regolamento.
Invero, essendo stata, la problematica, sollevata in relazione
- a ranghi ridotti alla legittimità, O meno, della composizione della commissione recatasi in sopralluogo, da una parte, va rilevato che i commissari si comportarono in modo da non accorgersi dei lavo- - 37
ri di ristrutturazione effettuati-- tanto che falsamente dettero at-
e, quindi, nonto a verbale che nessuna modifica era intervenuta avvertirono il problema;
dall'altra, nessuna conseguenza è stata tratta dai giudici dalla circostanza che la commissione operò come se nessuna modifica fosse intervenuta,
I commissari, dunque, si recarono sul posto senza seco portare,
per quel che risulta dalle decisioni di merito, alcun documento che rappresentasse la situazione dei locali al momento dell'ultima visi-
ta ispettiva, così precludendosi qualsivoglia possibilità di indivi-
duare modifiche e variazioni, se non denunziate dal gestore. Tratta- all'evidenza, di un comportamento estremamente negligente che si,
"la dice lunga" sulla predisposizione d'animo con cui i commissari
si apprestaro a svolgere il loro dovere, pur non ignorando, e non potendo ignorare, che la vita e la incolumità di innumerevoli per-
sone dipendeva dalla loro diligenza. Nulla avrebbe mai potuto la commissione, in tale condizione,
accertare. essendo pacifico che il gestore, eseguiti in ipotesi,
puntualmente verificatosi nel caso di specie sostanziosi lavori a-
busivi, non avrebbe manifestato il vero, senza autodenunziarsi;
l'af-
fidarsi all'autodenunzia non è certo nelle prospettive ordinarie di chi deve accertare determinati fatti per dovere di ufficio.
-chi per Di tale gravissima lacuna gran peso porta il sindaco come i giudici del gravame hanno esattamente affermato, posto lui-
presso gli archivi degli uffici comunali certamente giacevano che gli elaborati relativi alla situazione edil-urbanistica dei locali del cinematografo;
non minore ne porta il presidente non tanto, e non solo, nella qualità, ma perché commissario proveniente dalla prefettura, ufficio in epoca precedente titolare del potere di 08/09 Car 38
licenza.
Alla luce delle pregresse considerazioni, non di granché di-
versa appare la responsabilità degli altri commissari, i quali ave- vano, lo si è già detto, il diritto-dovere di svolgere il loro com-
pito pienamente e, quindi, il potere di chiedere di essere documen-
talmente informati circa la pregressa situazione dei locali e la di-
stribuzione dei servizi, quale accertata al momento dell'ultima vi-
sita, per raffrontarla con l'attuale.
Nessuna questione tecnica, al riguardo, viene in evidenza, solo diligenza e un minimo, proprio il minimo, di senso del dovere;
nep-
pure un problema di lettura e interpretazione di schizzi e disegni si pone dato che nessuno li vide e nessuno ne fece richiesta.
Qualcuno degli imputati sostenne di non avere avuto la convin
zione che ai commissari spettasse smontare tutto l'impianto elettri-
co, per verificarne la regolarità tecnica e, poi, rimontarlo.
Questo non era necessario, në possibile e neppure opportuno. Ai
commissari bastava richiedere l'esibizione del prescritto registro delle verifiche all'impianto elettrico per rendersi conto che al ci-
nematografo "Statuto" mai, proprio mai, chiccessia meno che meno l'ispettore ENPI aveva verificato quell'impianto.
E' notoria, a livelli persino minimali, la estrema pericolisitä
della energia elettrica, "killer" tra i più subdoli e per la incli-
nazione a provcare incendi a sequito di cortocircuito, e per i deva-
stanti effetti sulla organizzazione della vita animale, nel caso di elettrocuzione, quando opportuni presidi (messa a terra, interrutto-
ri differenziali) non intervengano in tempi brevi. Tuttavia, l'im-
pianto elettrico del quale si parla non era provvisto neppure di messa a terra. H 39 L'accertata carenza del registro, #, quindi, di ispezioni da parte dell'organo tecnico delegato per legge, comportava l'immediato ritiro del provvisorio nulla osta di agibilità,
A mulla vale, in linea di diritto, la circostanza dedotta dal DI GIOVANE, secondo il quale all'epoca del sopralluogo non si usava richiedere l'esibizione del registro dell'impianto elettrico;
prassi certamente illegittima che non scusa.
Ancora una volta, nessuna questione tecnica viene in rilievo;
si trattava semplicemente di chiedere l'esibizione di un documento
che mettesse in grado ogni commissario di svolgere il suo dovere;
la disposinessuno poteva ignorare e neppure di fatto ignorava zione che doveva essere applicata,
Allo stesso modo va giudicato in ordine alle inferriate ille-
gittimamente infisse alle finestre, senza che fosse mai stata accor-
data deroga (con atto scritto e motivato, dovendosi escludere qual-
siasi ipotizzabilità di deroghe implicite); ovvero, alla irregolare controsoffittatura del corridoio, con creazione di cospicue interca-
pedini, sotto le quali il fuoco covò e per mezzo delle quali venne alimentato;
oppure, alle uscite di sicurezza come a parte del pavi-
Irregolarità evidenziabili a vista e tali giudicabili sullamento.
base di disposizioni normative che ciascun commissario, per il solo fatto di avere accettato il pubblico ufficio, aveva il dovere di co-
noscere,
Giova, a conclusione sul punto, ribadire che colui il quale as-
sume una (o verta in una) posizione di garanzia, rispetto a un de-
terminato rapporto di tutela, ha il dovere (la cui inescusabile in-
osservanza lo costituisce in colpa) non solo di attivarsi per impe-
dire il verificarsi dall'evento temuto, ma anche, ed a monte, di in- 08/09 Car 40
formarsi circa le disposizioni che regolano la materia e sono da os-
servare, per esplicare fruttuosamente l'attivitä di tutela. Questo
concetto è stato ripetutamente affermato da questa Corte in materia di infortunistica sul lavoro (nella quale è il datore di lavoro ad assumere la posizione di garanzia: cfr. fra tante, Cass.IV. (ud.)
20/06/84 n.5784, ric.Terzi). 7.2.- In ordine alla configurabilità dei reati colposi addebitati,
come sub A) e B) della rubrica, ai membri della commissione provin-
ciale di vigilanza intervenuti in sopralluogo al cinematrografo
"Statuto", e poi partecipi, in collegio, alla redazione del parere trasmesso al Sindaco di Torino per il rilascio della licenza di agi-
bilità del locale di pubblico spettacolo, sono state offerte varie
prospettazioni, sia nella sentenza impugnata che dalle difese degli imputati;
è stato, perfino, negato, in radice, la stessa ipotizzabi-
lità, in linea di diritto, del fatto colposo.
7.2.1. Il meccanismo logico-giuridico attraverso il quale ai compo-
nenti della PV possono essere addebitati gli eventi verificatisi la sera del 13 febbraio 1983 nell'interno dei locali del cinematografo
"Statuto" in Torino, trova disciplina positiva negli articoli 40
(sotto il profilo della eziologia) e 43 (in relazione all'elemento
psicologico) del codice penale, e fa perno sul già individuato con-
cetto di "posizione di garanzia" riconoscibile alla commissione come organo collegiale e, pertanto, a ciascun commissario nella misura in cui gli può essere addebitato l'impuntuale espletamento del dovere connesso alla funzione (id est. alla posizione predetta), eziologi-
camente collegabile all'evento.
Se la commissione è stata istituita e posta in attività per ef-
fettuare una serie di preventivi controlli e perchë disponga "caute- le e misure", onde impedire (nel senso di evitare) che un evento,
quale incendio, morte o lesione personale, si verifichi (possa veri-
ficarsi), se l'evento si realizza e tra le cause dello stesso si in-
dividua una circostanza riferibile al comportamento omissivo di ta-
luno o di tutti i componenti l'organo, sicché, ove il soggetto ga-
rante si fosse doverosamente attivato (secando il comportamento ri-
chiesto dalla normal.quel fattore sinergico non avrebbe potuto svol-
gere il ruolo produttivo dell'evento dannoso, è legittimo riferire questo, a titolo di colpa, (anche) al soggetto neghittoso, proprio perché, se si fosse attivato, come doveva, il danno non si sarebbe prodotto. Con la sua condotta (omissiva) egli ha posto una delle
"condizioni" del verificarsi dell'evento a rischio, in relazione al-
la prevedibilità e prevenibilità del quale la legge lo pose in quel-
la "posizione", 7.2.2. Una tesi, partendo dalla (avanti respinta) costruzione teo-
rica che nego collegialità alle decisione assunta dalla commissione provinciale di vigilanza, assegnandole struttura di atto complesso,
assommatore di atomisticamente autonomi pareri di natura e struttura squisitamente tecnica, forniti da ciascun commissario nell'ambito della propria (assunta) professionalità tecnico-burocratica, ha vo-
di una luto, per il caso di specie, prospettare la ipotizzabilită
omissivo improprio per violazione di fattispecie di reato (colposo)
leggi, regolamenti, ordini o discipline, escludendo qualsiasi rife-
rimento alla colpa generica, perché non pertinente all'ambito di o-
peratività assegnato all'agente nel quadro istutuzionale della com-
missione più volte menzionata.
La costruzione teorica, che sotto il profilo decisionale rimane priva di significanza, non può essere condivisa nella parte in cui 08/09 Car 42
astrae dai termini della contestazione (intorno alla quale ciascun imputato è chiamato a difendersi), che fa riferimento a tutti i pa-
rametri dettati dalla legge penale per individuare la condotta col-
posa: generici (imprudenza, negligenza, imperizia), specifici (vio-
lazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline), tutti ricompre-
si nella terza parte del primo comma dell'articolo 43 del codice pe-
nale.
La riferibilità ai prevenuti di ambe le serie di parametri tro-
giustificazione nella spiegata posizione assegnata dal va radice e legislatore alla commissione de qua, posta in relazione all'ampiezza dei poteri attribuitile, siccome si deduce dalla dizione, adottata dall'articolo 142, n. 2, del regolamento n. 635/1940 sopra citato:
. "indica le misure e le cautele necessarie"...; non codificate, ma 1 1:
con evidente riferimento agli specifici interessi della collettività
voluti tutelare.
Infatti, è stato già deciso (cfr.: Cass.VI 23/03/1973, ric.Zom- betta, in Giust.pen. 1973, II, 611) che: "La disposizione... intende assicurare integrale osservanza delle disposizioni di cui all'art.80
T.U.leggi di P.S.: e quindi, non soltanto... ma anche sotto l'altro e fondamentale aspetto del puntuale adempimento di tutte le eventua-
li prescrizioni particolari che l'autorità di P.S. deve e può dare in questa materia, con riferimento ai criteri prudenziali e alle al-
tre cautele da adottarsi al riguardo....".-
Il legislatore, dunque, per soddisfare quell'interesse, non ri- tiene sufficiente la osservanza di quanto esplicitamente disposto dalle leggi, regolamenti,etc., ma richiede che la commissione (cias-
individui, indichi, prescriva l'adozione di "misure ecun membro)
cautele ritenute necessarie sulla base anche del buon senso, della Car 43
ordinaria prudenza e perizia. Në si potrebbe, fondatamente, obietta-
re che la individuazione di quelle "misure e cautele" abbisogna, a monte, di una esperienza tecnico-professionale, perché si riaprireb-
be il discorso avanti concluso circa la struttura della commissione e la caratterizzazione dei suoi componenti, con l'ulteriore contra-
rio rilievo che la legge non parla di "misure e cautele" di natura tecnica. 7.2.3. Nel caso di specie, se ciascun componente della PV, assol-
vendo i doveri connessi all'ufficio, avesse indagato ed accertato in ordine alle macroscopiche carenze delle condizioni di sicurezza del
pubblico esercizio, il ritiro dell'agibilità e-o l'eliminazione del-
le occasioni di incendio ()'una e l'altra diretta conseguenza di quella doverosa attività) avrebbero fatto si che il disastro, di cui ci si occupa, non si sarebbe verificato. La condotta che la legge e-
sige(va) da ciascun componente la commissione de qua è (era) fina™
lizzata a scongiurare non un evento qualsiasi, ma proprio quello che si verificò nel cinematografo di Torino. Orbene, partendo dalla posizione di garanzia assegnata a cias-
cuno degli odierni imputati, in quanto componente, per libera accet-
tazione, della PV, il meccanismo della causalità, nei termini ac-
colti dal nostro legislatore penale, ha modo si dispiegarsi secondo regole di ordinaria applicazione nei tribunali della RepubCA.
Invero, è noto che il nostro legislatore penale ha fatto pro-
recependola nella formulazione dell'articolo 41 del vigente pria,
codice penale, la teoria della cosiddetta parità delle condizioni o della "conditio sine qua non", temperata dall'affermata esclusione del nesso eziologico nel caso di intervento, nello svolgersi del processo causale, di un fattore dotato di "forza" (di sufficienza) 08/09 Car 44
atta a determinare da solo l'evento.
Se impropria, sotto il profilo naturalistico, deve ritenersi la espressione "da solo sufficiente", dato che, come è stato rilevato in dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo:
Cass. ud. 24 marzo 1986, Catalano, in Cass. Pen. 1986, p. 1924, M.
1494), un evento è sempre il prodotto di una serie di antecedenti,
rimane assodato che le più condizioni efficienti sulla produzione dell'evento si pongono tutte quali (e sono considerate tutte) con-
cause dello stesso.
Da questo è legittimo dedurre che il mancato rilievo delle si-
tuazioni di pericolo esistenti al momento della visita ispettiva e›
consequenzialmente, la mancata loro eliminazione, ovvero il mancato ritiro dell'agibilità del locale, si pose quale condizione coeffici-
ente del disastro.
Non vi è dubbio, infatti, che "ai fini della sussistenza del rapporto di causalità è sufficiente che l'agente abbia posto in es-
sere una condizione qualsiasi produttiva dell'evento, di guisa che quest'ultimo risulti essere conseguenza di quella condotta, e non di circostanze aventi una sufficienza causale esclusiva" (Cass. 13 di-
cembre 1983 Oneda, in Cass. Fen. 1984,2393, m.1603; cfr., anche, mass,
uff.180359).
7.2.4. Il Collegio non ritiene producente addentrarsi nella disami―
na delle svariate prospettazioni fornite dalle difese sui punti so-
pra discussi, in quanto, nel momento in cui esse vengono a trovarsi in contrasto con la costruzione giuridica sopra fornita, debbono ri-
tenersi implicitamente disattese.
Va,invece, precisato che l'accertamento, in linea di fatto, del rapporto causale tra condotta ed evento, sia sotto il profilo mate- 09 Car 45 rialistico, che psicologico, e quindi, dell'atteggiamento di colpa,
spetta al giudice del merito, questa Corte avendo il dovere di deli-
neare i principi di diritto sui binari dai quali tracciati l'indagi-
ne di merito deve svilupparsi attraverso la congizione, selezione e valutazione del materiale probatorio, in relazione ai punti di cen-
sura individuati nei motivi di appello prodotti dal procuratore del-
la RepubCA, si da pervenire a decisione di giustizia, della quale va fornita adeguata, completa, logica motivazione, rispettosa delle regole di diritto.
Poiché la Corte territoriale, nel pronunziare la sentenza n.823
790 del 26 marzo 1980 resa nei confronti dei sopra indicati LI
AR, GI CH TT, IA OL IC e ON
RepubCA di DI GIOVINE, impugnata dal procuratore generale della di legge, # Torino, non ha applicato correttamente le disposizioni quelle altre, sopra richiamate, della quale, nell'applicazione della legge penale doveva tener conto, si impone l'annullamento con rin- vio, per nuovo esame, ad altra sezione della medesima Corte di Ap-
pello,
Il giudice del rinvio, nella libera valutazione del dato pro- cessuale, dovrà attersi ai principi di diritto estraibili dal sopra esposto, per maggior chiarezza, qui appresso cosi sintetizzati.
La commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita ai sensi dell'articolo 80 del regio decreto 18
/06/1931. n.773, disciplinata dagli articoli 141 sequenti del rego-
lamento per l'esecuzione del detto regio decreto, e da altre dispos-
izioni regolamentari, del cui parere favorevole all'agibilità dei pubblici locali della specie l'autorità amministrativa, titolare del potere di licenza, deve obbligatoriamente e preventivamente fornir- 08/09 Car - 46
$i, sia in caso di prima apertura al pubblico che in tutte le altre circostanze previste dalle disposizioni regolamentari, rende pareri scritti vincolanti assunti in sede collegiale. Alla detta commissione incombe anche l'obbligo di acquisire,
per la formulazione del sopra detto parere. con istruttoria diretta
(sopralluoghi) E in ogni altro modo opportuno, documentazione e quanto altro per tanto ritenuto necessario, salvi i casi di delega previsti dalla normativa.
Nell'espletamento dell'attività istruttoria ciascun componente ha dovere di informarsi su ogni aspetto concernente la sicurezza e
l'igiene del locale di pubblico spettacolo e, contemporaneamente, ha diritto ad essere parimenti informato, si da essere posto in grado di attendere, con pienezza di cognizione, all'ufficio al quale è
stato chiamato, senza che rilevi distinzione alcuna, sia in relazio- ne alla posizione istutuzionale (presidente), sia con riferimento
dei com- alla provenienza burocratica o sociocorporativa di ciascun missari. Nell'ambito di tale diritto-dovere rientra anche quello di richiedere che gli altri componenti la commissione, sempre in rela-
zione all'attività informativa e di acquisizione istruttoria, analo-
gamente si attivino, ponendo a disposizione le eventuali specifiche competenze, ove ad esse occorra fare ricorso.
La posizione di garanzia attribuita alla commissione predetta,
e a ciascun componente, sotto i profili sopra considerati, comporta nell'ipotesi in cui, per colpa, solo generica o anche specifi- che,
ca, vale a dire per negligenza o imprudenza nell'espletamento del proprio ufficio, ovvero per imperizia nella individuazione de "le misure e le cautele" atte ad impedire la verificazione dell'evento a oppure per violazione di "legge, regolamenti, ordini o di-rischio, 108/09 Car 47
scipline", a quello scopo finalizzati, non siano eliminate le situa-
zioni di pericolo ovvero non sia state disposte le misure e le cau-
tele necessarie a prevenirlo, qualora l'evento (dal legislatore) te-
muto si verifichi e sia individuato un rapporto di (con)causalità
tra questo e la condotta (omissiva), ciascun componente della com-
missione in questione legittimamente viene chiamato a rispondere, a titolo di colpa, di quell'evento, che la sua condotta ha concorso a cagionare.
8.- Si può, ora, passare all'esame e discussione dei ricorsi propo-
sti dagli imputati, in riferimento alla ordinanza emessa in camera
di consiglio dalla Corte piemontese n. 785/90 del 21 marzo 1990.
8.1.- RA EL deduce, tramite i suoi difensori, due motivi di annullamento.
8.1.1.-Con il primo rubricato per: "Nullita della sentenza per vio-
comma 1 c.p.p. abrogato"", sostiene che, nono- lazione dell'art.152
stante la richiesta "patteggiata" avanzata dal difensore medesimo e dall'imputato, con rinunzia ad ogni altro motivo di appello, la Cor-
te territoriale avrebbe dovuto farsi carico di verificare la carenza di elementi di responsabilità penale, tale da rendere manifesta la
insussistenza del fatto, ovvero che questo non fu commesso dal pre-
venuto o che tale fatto non sia previsto dalla legge quale reato, e cib, in particolare, per avere la Corte stessa ritenuto insussisten-
ti due profili di colpa, ravvisati dal primo giudice (caratteristi-
che ignifughe della tela "gimmy", posizionamento dei chiavistelli di blocco delle porte delle uscite di sicurezza).
Osserva la Corte che il motivo è infondato.
Il meccanismo operativo del "patteggiamento" in appello si fon-
da proprio, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, sulla ri- ? Car 48
nunzia a tutti i motivi di appello che non siano, comunque, presenti nel capitolato proposto al giudice, frutto di un compromesso, di ca-
rattere negoziale nei riguardi di entrambe le parti intervenute (im-
putato e accusa); al giudice non resta diversa opzione tra l'aderire al patteggiato, dandone esecuzione con il proprio provvedimento, ov-
vero respingerlo disponendo che si proceda nelle forme di rito.
Ne consegue che i motivi di gravame non ricompresi nella propo-
sta sono da considerarsi rinunziati, tanto che la legge richiede e-
splicitamente che la proposta sia esplicitata nelle forme discipli-
nanti la rinunzia (articolo 599.4. con riferimento all'articolo 589
del codice di procedura penale); né modifica alcuna e formulata dal-
l'articolo 245, lettare q), del decreto legislativo 28 luglio 1989
di coordinamento e transitorie n.271, recante norme di attuazione,
del codice di procedura penale, per effetto del quale il cosiddetto
"patteggiamento sui motivi di appello", introdotto dal nuovo codice di rito, è esteso anche ai procedimenti che seguono il vecchio rito.
Ne consegue che, come per il patteggiamento sulla pena, previ-
sto dagli articolo 444 seguenti del codice di procedura penale, al giudice, che accolga la richiesta, è inibiito modificare i termini del capitolato liberamente patteggiato tra le parti interessate
(efr.: Cass. Sez. feriale, camera di consiglio del 21/08/1990, ric.
Enver Gasi ed altro, mass, prov. ni1/438,
Benché la richiamata disposizione della legge di rito (articolo
599.4.) non ne faccia esplicita menzione come invece accade per il patteggiamento sulla pena è da ritenersi, per effetto della regola generale di cui all'articolo 152 del cessato codice di procedura pe-
male (articolo 129 del vigente) che il giudice abbia sempre il pote-
re-dovere di verificare se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia Car 49
commesso, se detto (fatto) sia previsto dalla legge come reato,
Ma nel caso di specie la doglianza articolata dal EL appa-
perché i giudici del gravame hanno, ribadendo re davvero infondata,
la maggior parte degli addebiti. gravissimi, mossi al ricorrente con la decisione di primo grado, dato conto della insussistenza delle l'assunta (ma per quel che sicondizioni liberatorie preferenziali;
è avanti detto, irrilevante) buona tenuta al fuoco della tela gimmy,
riferita alla "faccia" a vista e non al "verso", dove venne attac-
cata dal fuoco, così come la alquanto sommaria conclusione sull'a-
pribilità della porta di una delle uscite di sicurezza, hanno di ben poco modificato il quadro accusatorio @ sono state utilizzate per una veramente misericordiosa riduzione della pena;
del che non è in-
teresse del ricorrente dolersi,
8.1.2.- Con il secondo mezzo, rubricato per: "Nullità della sentenza per violazione dell'art.597, comma 5 c.p.p., in relazione all'art. 245 comma 2 lettera q) disp.trans." il deducente si duole per non a-
vere la Corte territoriale accordato il beneficio della "non menzio-
ne della condanna sul certificato del casellario giudiziario", s0-
con i motivi di stenendo che la corrispondente richiesta avanzata appello non era stata oggetto di patteggiamento e che, comunque, il beneficio poteva essere accordato anche d'ufficio.
impugnazione è ugualmente infondato;
al ri- Questo motivo di guardo basti richiamare quanto esplicitato avanti in ordine ai pote-
ri attribuiti dalla legge al giudice di appello in presenza di ri-
chiesta patteggiata ritenuta accoglibile.
Da una parte, invero, qualsivoglia motive non riproposto nel capitelato, per esplicita disposizione di legge, deve intendersi ri-
nunziato; dall'altra, il potere di accordare d'ufficio taluni bene- 08/09 Car 50
fici non concerne certamente il rito definitorio del processo secon-
do richiesta delle parti. MIT
8.2. LO AL, tramite uno dei difensori, deduce unico motivo rubricato per: "#violazione art.152 C.P.P. (vecchio Codice)**.
Il deducente difensore dichiara di non avere partecipato al
"patteggianto" ed anzi di essersene dissociato essendo, soggettiva-
mente, convinto della innocenza del suo assistito.
Al riguardo svolge una serie di considerazione meritali, atti-
partendo dal rilievo nenti la interpretazione del dato processuale,
la causa scatenante che non sarebbe stata individuata con certezza essendo rimasto solo probabile che questa fosse rappor l'incendio,
tabile a un "quasto elettrico".
individuato con sicu-A dire del deducente, non essendo stato rezza il fattore scatenante il disastro, non potrebbe essere ravvi-
sata responsabilità nel AL, al quale si addebita di avere pro-
vocato un incendio sviluppatosi a seguito di cortocircuito elettri-
20.
Inoltre, sempre secondo il deducente, il delitto di incendio,
per principio generale di diritto, non potrebbe che essere doloso;
ma, nel dubbio sulla causa d'innesco, dovrebbe escludersi anche il dolo, con la conseguenza che l'imputato andrebbe assolto per non
avere commesso il fatto;
si ignora con quale formula, il ricorrente andrebbe assolto anche dal delitto di omicidio colposo plurimo.
In fine, si finisce con l'adombrare che il ricorrente avrebbe diritto a trattamento analogo a quello riservato a tutti gli altri componenti la PV.
8.2.1.- Alla luce di quanto sopra spiegato il rigetto del ricorso
articolato dal AL appare inevitabile. 51
--
Va dato atto che la contraddittorietà delle motivazioni delle decisioni rese dalla Corte territoriale possono avere provocato, nel ricorrente, un senso di scoramento, stante la iniquità del trattare in termini opposti situazioni essenzialmente identiche.
Ma, è chiaro, il ricorrente non potrebbe invocare a proprio fa-
vore l'errore nel quale i giudici del merito sono caduti nel valuta-
re le posizioni dei coimputati componenti della CFV;
al che questa
Corte è stata chiamata a porre riparo. Con specifico riferimento all'argomentare difensivo, fermo il
richiamo a quanto esplicitato in ordine alla posizione dei membri della PV (della quale il AL faceva parte quale designato dal comamndo dei vigili del fuoco) e al meccanismo operativo del patteg-
giamento sui motivi di appello ex articolo 599.4. del codice di pro-
cedura penale, va rilevato che il delitto di incendio colposo @ 2-
splicitamente previsto dal codice penale;
la dizione formulatoria a-
dottata nel capo di imputazione: "per avere..., per colpa... cagio-
nato un incendio" fa riferimento, per quel che riguarda il ricorren- te, alla condotta omissiva assunta quale concausa nella produzione dell'evento; cagionare significa avere posto, con il proprio compor-
tamento omissivo, una condizione perché l'incendio si verificasse,
Del che si è ampiamente parlato avanti.
La individuazione della occasione, □ causa scatenante, in rela-
zione ad addebito di incendio colposo, non è indispensabile per la affermazione di penale responsabilità, ove questa si fondi sulla in-
dividuazione di una condotta obiettivamente idonea a porre Una Con
dizione perché un incendio si sviluppi. La nozione di "incendio",
quale recepita dal legislatore penale, non è riferibile al semplice principio di fuoco ma postula che questo assuma dimensioni rilevan- 08/09 Car 52
ti, se non proprio devastanti (cfr.: mass.180588, m. 177471).
"In tema di incendio colposo, la mancata individuazione del fattore innescante la combustione risulta irrilevante ai fini del-
1'affermazione di responsabilità di colui che pose e mantenne le condizioni per il verificarsi dell'evento. cioè per l'appiccarsi e e lelo svilupparsi del fuoco sino a raggiungere le caratteristiche proporzioni di un incendio, assumendo esse l'aspetto di occasione o,
al massimo, di concause nella produzione dell'evento medesimo."(cfr:
Cass. -ud.- 16/09/89, n.14209, Casella, mass, 182333; V. anche mass,
176499).
L'avere posto, con la propria condotta, le condizioni perché un per il fuoco possa assumere le dimensioni di un incendio (id est,
caso di specie, e tra altro, il non avere rilevato la presenza di e-
normi quantità di sostanze ignifile producenti, in combustione, gas e fumi letali, e, quindi, non averne disposto la rimozione), rappre-
senta il punto focale dell'individuazione di responsabilità.
Invero, e solo per esemplificare, anche se il fuoco fosse stato innescato, come! tra tante ipotesi, in sede istruttoria e di primo grado, si prospetto, da un mozzicone di sigaretta sbadatamente o in-
tenzionalmente posto a contatto con un tenda o altro materiale igni-
filo, e persino, per un accadimento accidentale o in contrapposto,
da un'altrui condotta dolosa (l'articolo 41.3.del codice penale con-
templa, tra i fattori sinergici dell'evento, anche il fatto illecito altrui), pure la responsabilità per colpa sussisterebbe ugualmente,
per avere l'incendio trovato concausa in un comportamento omissivo,
fermo il dovere di doversi attivare, riferibile al giudicabile.
Per il resto, le doglianze esplicitate dal ricorrente con lun-
ghe considerazioni impingono il merito e non possono trovare valuta- 53 - דייו. sia per la sede di pura legittimità nella quale vengono arti-
sia per essere coperte dal patto definitorio stipulato in
½ competente, con rinuncia a ogni motivo di gravame diversi da
pelli riportati nel capitolato proposto al giudice.
Del tutto irrilevante la circostanza che il difensore deducente non avrebbe partecipato (id est: assistito l'imputato ) alla fase di patteggiamento (la definizione del processo su pena richiesta dalle
parti essendo disciplinato quale diritto soggettivo personale: cfr.:
Cass. Sez.fer., cam.cons. 21/08/80, Enver Gasi, sopra citata), ovve-
ro abbia maturato una determinata convinzione, non condivisa ne dai giudici ne dallo stesso cliente, che, sua sponte, si dispose alla,
molto vantaggiosa, definizione amichevole del proces50.
8.2.3.- Al rigetto dei ricorsi proposti da RA EL e LO
AL, consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e al versamento, alla cassa della ammende, di una somma,
che si stima equo fissare il lire cinquecentomila, a titolo di san-
zione pecuniaria ex articolo 549 codice di procedura penale 1930.
P...T. M.
La Corte, Sezione promiscua feriale,
visti gli artt. 537.539,543,549 codice di procedura penale 1930;
in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale della
Corte di Appello di Torino,
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di AR LI, MICHELET-
TA IT GI, ZO IA OL e DI IN ON, e rin via ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudi- 08/09 Car 54
rigetta i ricorsi proposti da EL RA e da AL LO che cond anna al pagamento, in solido tra loro. delle spese processuali e, cia s-
cuno, al versamento della somma di L.500.000= alla cassa delle am-
mende.
Cosi deciso in Roma, 9 agosto 1990=
IL PRESIDENTE
Il Consigliere est. (dott.GI Consoli)
Come (dott. Maur. D. Losapio)
CANCELLIER масакин DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 9 NOV 1990
IL CANCELLIERE colle 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2.6. In modo ancora più originale, il Tribunale, pur negando agli 6.- Con decreto del presidente della Corte è stata dichiarata l'ur-