Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
Commette il reato di concussione il primario di un reparto di un pubblico ospedale che, pur non facendo parte della commissione giudicatrice di un concorso bandito per la copertura di posti di organico del reparto stesso, utilizzi illecitamente la sua qualità per influire sull'esito dell'esame, inducendo un aspirante ai posti banditi a rinunciare alla partecipazione al concorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2008, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/09/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1188
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 13047/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI SI MO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova 18 aprile 2007 n. 1030;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. Mario FRATICELLI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 254 del 6 maggio 2002 il Tribunale di San Remo dichiarava MO Di SI colpevole del reato previsto dagli artt. 56 e 317 c.p.p., commesso in Sanremo il 7 gennaio 1999 perché, abusando della sua qualità di primario del Dipartimento di gastroenterologia dell'Ospedale di Sanremo e dei suoi poteri di presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti, a tempo pieno, di dirigente medico di 1^ livello nella disciplina di gastroenterologia bandito in data 11 dicembre 1998 dall'U.S.L. n. 1 Imperiese, con minaccia consistita nel riferire alla dr.ssa EM Da DA che, se si fosse dimessa dall'incarico temporaneo che ricopriva presso il Reparto di gastroenterologia dell'Ospedale di Sanremo, al fine di usufruire, quale profuga eritrea, del regime preferenziale previsto per determinate categorie protette dalla L. n. 482 del 1968, art. 12, e L. n. 763 del 1981, art. 13, l'avrebbe bocciata o fatta comunque bocciare, facendole chiaramente intendere che il concorso pubblico sarebbe stato pilotato a favore di altri medici la cui candidatura era da lui appoggiata e progettata da tempo, compiva atti idonei diretti a modo non equivoco a costringere e, comunque, a indurre la Da DA a promettere indebitamente a lui ed a terzi utilità (rappresentate, in particolare, da un impegno lavorativo meno gravoso e da una più ampia distribuzione dei turni di reperibilità tra il personale sanitario del reparto, dalla sua partecipazione a convegni o congressi di natura professionale - che sarebbero derivate dalla rinuncia alla presentazione delle dimissioni da parte della Da DA - nonché da una miglior posizione in ordine di graduatoria, che altri aspiranti candidatisi due posti banditi, da lui ritenuti più meritevoli rispetto alla Da DA, avrebbero conseguito ove quest'ultima avesse rinunciato a far valere in sede di concorso il proprio titolo presenziale), non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà; e lo condannava con le attenuanti generiche alla pena di un anno di reclusione con la sospensione condizionale. Lo dichiarava inoltre interdetto dai pp.uu. per un anno e lo condannava al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese in favore della parte civile costituita.
L'imputato appellava la sentenza, chiedendo l'assoluzione. In subordine chiedeva il proscioglimento per prescrizione del reato e la revoca del provvedimento interdittivo.
Con sentenza del 18 aprile 2007 n. 1030 la Corte d'appello di Genova rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della parte civile.
Avverso la sentenza il Di SI ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione o falsa applicazione dell'art. 317 c.p., (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) e vizio di motivazione perché la Corte di merito ha ritenuto irrilevante la circostanza che al momento del fatto contestato l'imputato non fosse stato ancora formalmente nominato presidente della commissione esaminatrice, sostituendo alla nomina effettiva la sua soggettiva certezza di essere. nominato o comunque la sua decisione di fare bocciare la dr.ssa Da DA EM da un suo eventuale sostituto;
2. violazione o falsa applicazione dell'art. 185 c.p., e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché la Corte d'appello ha ritenuto che il reato accertato dovesse comportare un risarcimento, pur essendo certo che le utilità conseguenti non sono state conseguite perché la Da DA non desistette dal proposito di dimettersi e si presentò al concorso, tant'è che il reato è stato contestato nella forma del tentativo.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che i giudici di merito hanno ritenuto provata l'ipotesi accusatoria della minaccia rivolta dall'imputato alla parte offesa di bocciarla o di farla comunque bocciare, così come contestata nel capo d'imputazione, minaccia riconducibile pertanto all'abuso non dei poteri di presidente della commissione esaminatrice, di cui il Di SI non aveva ricevuto formalmente la nomina, bensì dei poteri di primario del Dipartimento di gastroenterologia, in grado, come tale, di influire sulla conduzione del concorso, in armonia con la sua stessa affermazione di non aver mai fatto in vita sua un concorso che non fosse pilotato. Indipendentemente da questa constatazione, la censura mossa col suddetto motivo appare comunque infondata.
Infatti, nella fattispecie astrattamente incriminata dall'art. 317 c.p., la formula abusando della sua qualità o dei suoi poteri comporta il superamento dell'ambito delle competenze funzionali e investe l'indebita utilizzazione da parte del pubblico ufficiale di questa sua stessa qualità al fine di ottenere, mediante costrizione o induzione, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità (Cass., Sez. 6^, 20 gennaio 2003 n. 15742, ric. De Angelis ed altro;
Sez. 6^, 2 febbraio 2004 n. 23801, ric. Fanchin ed altri;
Sez. 2^, 4 dicembre 2007 n. 1393, ric. Cassiano e altri). Pertanto, commette il reato di concussione un primario di un reparto di un ospedale pubblico che, pur non facendo parte della commissione giudicatrice di un concorso bandito per la copertura di posti di organico del reparto stesso, utilizza illecitamente la sua qualità di primario per influire sull'esito dell'esame al fine di costringere o indurre un aspirante ai posti banditi a rinunciare alla partecipazione al concorso.
La censura mossa col primo motivo di ricorso appare di conseguenza priva di fondamento.
Risulta, invece, fondato il secondo motivo.
Secondo l'accusa formulata nel capo d'imputazione l'obiettivo della condotta costrittiva del Di SI consisteva nelle dimissioni da parte della Da DA dall'incarico temporaneo, che ricopriva presso il reparto di gastroenterologia da lui diretto, al fine di rinunciare al regime preferenziale di cui godeva come profuga eritrea, che le avrebbe assicurato l'assegnazione di uno dei due posti messi a concorso, essendo sufficiente a tal fine che la stessa conseguisse a seguito del relativo esame un giudizio di idoneità.
In realtà, come si afferma espressamente nella sentenza impugnata, che ha confermato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l'imputazione contestata, per cui è intervenuta condanna, riguarda un tentativo di concussione, perché alla condotta dell'imputato, grazie alla determinazione della parte offesa che non ha dato le dimissioni dall'incarico e si è ugualmente presentata al concorso, non è conseguito l'evento dannoso.
Dalla qualificazione del fatto come concussione tentata deriva, per conseguenza, che non è riconducibile alla condotta dell'imputato, il quale secondo l'ipotesi accusatoria non è riuscito nel proprio intento, il danno liquidato in sede di mento. Ed appare perciò contraddittoria la decisione sul punto del Giudice d'appello, che, confermando nel suo ammontare la condanna al risarcimento del danno inflitta in primo grado senza specifica motivazione, ha incluso tra le voci del danno derivato alla Da DA dal grave sopruso subito quelli della non assunzione al posto di ruolo e della perdita di chances (scl. opportunità).
La sentenza impugnata ha giustificato questa sua decisione osservando che il seguito della vicenda, secondo l'autonomo giudizio della Corte di merito motivato dall'adeguatezza professionale della parte offesa, altro non rappresentava se non l'avveramento della promessa del Di SI in termini di ritorsione per lo sgarro della Da DA, destinata quindi ad essere fatta fuori direttamente o per procura, sicché appariva paradossale sostenere la mancanza di qualsiasi relazione fra l'animata discussione oggetto del giudizio e il successivo infausto esito per la parte offesa.
In realtà, quella ipotizzata dal Giudice d'appello, sia pure con indicazione di indizi specifici, è una condotta illecita successiva, implicante il concorso di componenti della commissione esaminatrice del concorso, condotta che all'imputato non è stata contestata e per la quale non si è proceduto, sicché mancano, in punto di diritto prima che di fatto, i presupposti per pronunciare nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni predetti.
Pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata nel capo relativo al risarcimento del danno con rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente in grado d'appello per la determinazione e l'accertamento dei danni causati dal reato e la liquidazione di essi.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata nel capo relativo al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009