Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
1. 4 7 3 Suefager f . REPUBBLICA ITALIANA labembl. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T ONE PRI CIVILE04 0 32/03 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 E T N T E S R E A Composta dagli Ill.mi Sigg. r) Sagistrati R.G.N.13274/00 Dott. Giovanni Losavio Salvago Consigliere Dott. Salvatore Cron. 9221 Dott. Maria ROria Cultrera Consigliere Rep. ConsigliereDott. Angelo Spirito Ud. 24/10/02 TIRELLI Cons. Rel. Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: Consorzio RO NA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 114/b ' presso l'avv. Roberto Marraffa, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Franco Cipriani;
ricorrente
contro
RI IT CO, elettivamente domiciliato in Roma, ' presso l'avv. Fabio Accardo, viale Angelico 35 rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Bruno Amendolito;
controricorrente 277 avverso la sentenza del giudice di pace di Bari n. 1943. 1 2002 del 31/1-2/2/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con atto notificato il 7/6/2000, il consorzio RO NA proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, esponendo che con delibere assembleari del 9/3-24/8/1997, era stato deciso di richiedere ai circa mille associati un contributo straordinario di emergenza per far fronte alla grave situazione di disavanzo contabile. era peròMalgardo i ripetuti solleciti, non riuscito a farsi pagare la quota del RI, per cui aveva dovuto richiedere al giudice di pace di Bari la concessione di un decreto ingiuntivo per £. 1.015.000, oltre spese ed interessi. Il giudice adito aveva provveduto in conformità, ma l'intimato aveva proposto opposizione, sostenendo, fra l'altro, di non dovere alcunchè in quanto le addirittura predette delibere risultavano 2 inesistenti perché assunte da un organo del tutto estranea incompetente in materia all'oggetto sociale. Dal canto proprio, aveva puntualmente replicato al riguardo, ma il giudice di pace si era convinto della fondatezza della tesi del RI, revocando il decreto ingiuntivo dopo aver dichiarato l'illegittimità delle delibere nei confronti del solo opponente. Una pronuncia del genere non poteva essere asolutamente condivisa perché a fronte delle obiezioni a lui mosse, il RI aveva esplicitamente precisato di aver invocato la nullità delle delibere soltanto in via di eccezione. Il giudice di pace ne aveva invece dichiarato l'illegittimità in via principale, andando così ben al di là dei limiti della domanda che, per di più, avrebbe potuto essere in alcun caso accolta,non non soltanto perché trattavasi di delibere al massimo annullabili, ma ancor prima perchè, dovendo le stesse valere nei confronti di tutti gli associati, non sarebbe stato possibile dichiararne l'invalidità con riferimento ad uno solo di essi. Il giudice adito, cioè, avrebbe dovuto rigettare la 3 richiesta del RI ed, invece, l'aveva accolta con una formula che lungi dall'attenuare il suo errore, aveva dato vita ad un provvedimento decisamente abnorme, atteso che nessuna norma consentiva di limitare ad personam gli effetti dell'annullamento di una delibera assembleare. L'intimato resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 24/10/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE innanzitutto il Collegio che nell'ipotesi Osserva in cui siano state pronunciate in cause di valore inferiore ai due milioni di lire, le sentenze del giudice di pace debbono essere impugnate con il ricorso per cassazione che, come chiarito da questa Suprema Corte, può essere diretto а far valere soltanto la violazione delle norme costituzionali, di quelle comunitarie di rango superiore alle processuali (C.Cass. ordinarie e di quelle 2000/02105, 2000/04326, 2000/10820, 1999/00716, 2001/00717, 2002/08074 e 2002/08223). Nel caso di specie, il consorzio RO NA ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 23, 36, 1137 e 2377 CC nonché degli artt. 34, 99, 112 e 645 cpc. Ha sostenuto, più in particolare, il ricorrente che la sentenza impugnata doveva ritenersi viziata da ultrapetizione in quanto una volta preso atto della precisazione del RI (che aveva espressamente riconosciuto di avere dedotto la nullità delle delibere soltanto in via di eccezione), il giudice di pace non avrebbe potuto l'illegittimità in via spingersi a dichiararne dovuto limitare adma si sarebbe principale, accogliere l'opposizione ed a revocare il decreto ingiuntivo. Una doglianza del genere non può essere nemmeno scrutinata perché del tutto inidonea a soddisfare un effettivo interesse del consorzio, che non potrebbe conseguire alcun effettivo vantaggio dal suo eventuale accoglimento, dato che trattandosi di d'illegittimità limitata al solo una pronuncia RI, la sua non gli gioverebbe eliminazione minimamente confronti degli altri né nei consorziati ( verso i quali ha conservato tutti gli originari diritti) né nei confronti dell'opponente, che, permanendo la revoca del decreto ingiuntivo, potrebbe continuare а rifiutarsi di pagare il contributo straordinario votato dall'assemblea. Il consorzio ha, per la verità, sostenuto che il 5 giudice a quo non avrebbe potuto pronunciare neanche la revoca del decreto ingiuntivo perché, dovendo necessariamente valere о cadere nei confronti di tutti gli associati, le delibere in questione non avrebbero potuto formare oggetto di un accertamento incidentale nei confronti di uno solo di essi, per cui, essendo stata proprio questa la richiesta del RI, il giudice adito avrebbe dovuto limitarsi a rigettarla senza possibilità di emettere alcun altro provvedimento. Così come formulata, neppure tale doglianza può essere, però, valutata, non soltanto perché a ben guardare diretta a denunciare una violazione della norma sostanziale piuttosto che della regola processuale (risolventesi in un mero riflesso dell'interpretazione data alla prima), ma soprattutto perché pur essa inidonea а rispondere ad un effettivo interesse del consorzio. A questo proposito non va, infatti, sottaciuto che, non potendosi condividere il rigido formalismo da quest'ultimo invocato, a fronte di una richiesta di accertamento incidentale della invalidità delle delibere assembleari, il giudice di pace non a dichiararne avrebbe potuto ridursi l'inammissibilità, ma avrebbe dovuto comunque 6 apprezzarla come una difesa comportante la decisione con efficacia dinecessità di una giudicato. Al momento della emanazione della sentenza impugnata, però, una pronuncia del genere non esorbitava più dai poteri del giudice a quo perché, non essendo stata sollevata nessuna tempestiva eccezione sulla sua competenza per valore, il medesimo era ormai abilitato a pronunciarsi con efficacia di giudicato sull'intero rapporto, sicchè il consorzio non può adesso utilmente dolersi del concluso per l'illegittimità fatto che, dopo avere giudice di pace ne abbia delle delibere, il dichiarato l'invalidità soltanto nei confronti del RI, introducendo così una limitazione che, sebbene non consentita, ha finito comunque con l'avvantaggiarlo, facendo salvi i suoi rapporti con gli altri consorziati. Le sentenze del giudice di pace Spese compensate, sussistendo giusti motivi al riguardo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l'inammissibilità del ricorso, compensando integralmente le spese di lite fra le parti. 7 Roma, il 24/10/2002 IL CONSIGLIERE EST.Mancera quilt IL PRESIDENTI A (IST... R A 800