CASS
Sentenza 7 dicembre 2023
Sentenza 7 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2023, n. 48867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48867 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di C:AGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Ettore Pedicini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 gennaio 2023 la Corte d'appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. presentata dal condannato AU TO contro l'ordinanza del 3 maggio 2022, con cui la stessa Corte d'appello aveva disposto ex art 240-bis cod. pen. la confisca della somma di euro 56.452,09, e dell'ulteriore somma di euro 800, già sequestrate dal giudice per le indagini preliminari con decreto del 16 marzo 2011. La confisca era stata disposta con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, in quanto nella sentenza di condanna il giudice della cognizione aveva omesso di provvedere sulla destinazione delle somme in sequestro. Penale Sent. Sez. 1 Num. 48867 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 11/10/2023 In particolare, con il provvedimento che ha deciso l'opposizione il giudice dell'esecuzione ha rilevato che non era possibile restituire la somma al condannato in quanto non vi era certezza che lo stesso fosse un avente diritto alla restituzione, mancando prova della legittima provenienza della stessa, atteso che la documentata ricezione di sussidi di varia natura non era sufficiente a far ritenere che le somme rimaste sul conto corrente e libretto postale fossero le rimanenze di tali sussidi, e non già le rimanenze di una attività illecita (di spaccio di stupefacenti) svolta dall'interessato e per cui lo stesso era stato condannato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice della opposizione aveva ritenuto insussistente la qualifica del ricorrente quale avente diritto alla restituzione, pur se non vi era alcun dubbio sulla riferibilità del conto corrente e del libretto al ricorrente, conto e libretto che peraltro non erano neanche cointestati con terzi;
perché il giudice dell'opposizione aveva ritenuto illecita la provenienza delle somme senza considerare che i capi di imputazione per cui TO era stato condannato erano soltanto relativi ad una cessione di 12 grammi di cocaina ed un'altra di 10 grammi di cocaina (capi 28 e 29) commesse nel 2007 e nel 2008, e pertanto non aveva applicato il limite della ragionevolezza temporale che per giurisprudenza sovrintende alla misura della confisca allargata in quanto il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del reato-spia da rendere irragionevole la presunzione di derivazione del bene da un'attività illecita;
perché il giudice dell'opposizione non ha motivato in alcun modo sulla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni e la disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, atteso che allo stesso era stato evidenziato che i numerosi assegni che avevano arricchito il saldo del conto corrente di TO derivavano in parte da sussidi e contributi per l'agricoltura, tutti tracciabili e determinati anche nell'ammontare, in parte dalla commercializzazione del sughero estratto dai terreni dello stesso TO, in parte ancora dalla vendita al dettaglio in nero di latte e formaggi;
perché la somma su cui è stata disposta la confisca si sovrappone parzialmente con un'altra somma su cui era stato disposto un separato sequestro preventivo, poi convertito in conservativo, in particolare i due provvedimenti si sovrapporrebbe per la somma di 6.500 euro ricevuta da TO per la vendita di una partita di sughero mediante due assegni bancari versati sul conto corrente nel 2010. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il ricorso deduce anzitutto che il giudice della opposizione ha ritenuto che il ricorrente non fosse l'avente diritto alla restituzione, pur se non vi era alcun dubbio sulla riferibilità al ricorrente del conto corrente e del libretto in sequestro. L'argomento è infondato, perché, in realtà, per ottenere il diritto alla restituzione di un bene in sequestro, non è sufficiente dimostrare di essere il soggetto cui lo stesso è stato sequestrato, ma anche di essere titolato ad ottenerne legittimamente la restituzione (Sez. 2, Sentenza n. 3788 del 11/09/2019, dep. 2020, Papis, Rv. 278236), sotto questo profilo la espressione usata nell'ordinanza impugnata va esente dalla censura che le è stata mossa. Il ricorso deduce ancora che il giudice dell'opposizione non avrebbe applicato il criterio della ragionevolezza temporale tra l'ingresso nel patrimonio della ricchezza e l'attività criminosa presupposta, che è stato individuato in via pretoria come limite alla operatività della confisca allargata. L'argomento è infondato, perché, con la locuzione ragionevolezza temporale "s'intende significare che il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato-spia" da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata" (Sez. U, Sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561; conformi Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, Capano, Rv. 254250, Sez. 4, n. 12734 del 16/01/2014, Valentino;
Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, Di Bella, Rv. 226051). La pronuncia Crostella delle Sezioni Unite specifica anche cosa debba intendersi per ye momento di acquisto del bene "talmente lontano" da quello di realizzazione del "reato-spia", ed aggiunge che "ammettere la confisca anche in caso di divario cronologico di molti anni tra compimento dell'attività criminosa e successivo conseguimento dei valori sproporzionati darebbe luogo a (...) dubbi di costituzionalità per irragionevolezza e sproporzione per eccesso del mezzo rispetto al fine che sono stati riconosciuti dalla Corte costituzionale". Il parametro di riferimento della ragionevolezza temporale è, quindi, l'esistenza di "molti anni" tra il compimento dell'attività criminosa ed il conseguimento dei valori sproporzionati, lasso temporale che in modo non illogico è stato ritenuto insussistente nel caso in esame in cui l'attività illecita è avvenuta tra il 2007 ed il 2008 ed il sequestro riguarda valori acquisiti dal ricorrente in data anteriore al marzo 2011, data in cui gli vennero trovati in disponibilità. 3 Il ricorso deduce ancora che il giudice dell'opposizione non ha motivato in alcun modo sulla esistenza o meno di una sproporzione tra il valore delle disponibilità del condannato ed i redditi del suo nucleo familiare, atteso che era stato evidenziato che i numerosi assegni che avevano arricchito il saldo del conto corrente di TO derivavano in parte da sussidi e contributi per l'agricoltura, in parte dalla commercializzazione di sughero estratto dai terreni dello stesso TO, in parte ancora dalla vendita al dettaglio in nero di latte e formaggi. L'argomento è infondato, perché nel giudizio di sproporzione non si può tener conto di redditi derivanti da attività economiche frutto di evasione fiscale (Sez. 2, Sentenza n. 6587 del 12/01/2022, Cuku, Rv. 282690), talchè esso avrebbe dovuto essere presentato soltanto con il riferimento ai redditi di fonte certamente lecita. Il ricorso deduce, da ultimo, che la somma su cui è stata disposta la confisca si sovrappone parzialmente con un'altra somma su cui era stato disposto un separato sequestro preventivo, poi convertito in conservativo. L'argomento èlufondato, perché non idoneo a viziare la decisione di disporre 414,a,“T• la confisca in Wale tale, essendo il raccordo tra le due procedure mera questione di concreta eseguibilità di una delle due. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso il 11 ottobre 2023. il ricorrente al pagamento delle spese
lette le conclusioni del PG, Ettore Pedicini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 gennaio 2023 la Corte d'appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. presentata dal condannato AU TO contro l'ordinanza del 3 maggio 2022, con cui la stessa Corte d'appello aveva disposto ex art 240-bis cod. pen. la confisca della somma di euro 56.452,09, e dell'ulteriore somma di euro 800, già sequestrate dal giudice per le indagini preliminari con decreto del 16 marzo 2011. La confisca era stata disposta con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, in quanto nella sentenza di condanna il giudice della cognizione aveva omesso di provvedere sulla destinazione delle somme in sequestro. Penale Sent. Sez. 1 Num. 48867 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 11/10/2023 In particolare, con il provvedimento che ha deciso l'opposizione il giudice dell'esecuzione ha rilevato che non era possibile restituire la somma al condannato in quanto non vi era certezza che lo stesso fosse un avente diritto alla restituzione, mancando prova della legittima provenienza della stessa, atteso che la documentata ricezione di sussidi di varia natura non era sufficiente a far ritenere che le somme rimaste sul conto corrente e libretto postale fossero le rimanenze di tali sussidi, e non già le rimanenze di una attività illecita (di spaccio di stupefacenti) svolta dall'interessato e per cui lo stesso era stato condannato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice della opposizione aveva ritenuto insussistente la qualifica del ricorrente quale avente diritto alla restituzione, pur se non vi era alcun dubbio sulla riferibilità del conto corrente e del libretto al ricorrente, conto e libretto che peraltro non erano neanche cointestati con terzi;
perché il giudice dell'opposizione aveva ritenuto illecita la provenienza delle somme senza considerare che i capi di imputazione per cui TO era stato condannato erano soltanto relativi ad una cessione di 12 grammi di cocaina ed un'altra di 10 grammi di cocaina (capi 28 e 29) commesse nel 2007 e nel 2008, e pertanto non aveva applicato il limite della ragionevolezza temporale che per giurisprudenza sovrintende alla misura della confisca allargata in quanto il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del reato-spia da rendere irragionevole la presunzione di derivazione del bene da un'attività illecita;
perché il giudice dell'opposizione non ha motivato in alcun modo sulla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni e la disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, atteso che allo stesso era stato evidenziato che i numerosi assegni che avevano arricchito il saldo del conto corrente di TO derivavano in parte da sussidi e contributi per l'agricoltura, tutti tracciabili e determinati anche nell'ammontare, in parte dalla commercializzazione del sughero estratto dai terreni dello stesso TO, in parte ancora dalla vendita al dettaglio in nero di latte e formaggi;
perché la somma su cui è stata disposta la confisca si sovrappone parzialmente con un'altra somma su cui era stato disposto un separato sequestro preventivo, poi convertito in conservativo, in particolare i due provvedimenti si sovrapporrebbe per la somma di 6.500 euro ricevuta da TO per la vendita di una partita di sughero mediante due assegni bancari versati sul conto corrente nel 2010. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il ricorso deduce anzitutto che il giudice della opposizione ha ritenuto che il ricorrente non fosse l'avente diritto alla restituzione, pur se non vi era alcun dubbio sulla riferibilità al ricorrente del conto corrente e del libretto in sequestro. L'argomento è infondato, perché, in realtà, per ottenere il diritto alla restituzione di un bene in sequestro, non è sufficiente dimostrare di essere il soggetto cui lo stesso è stato sequestrato, ma anche di essere titolato ad ottenerne legittimamente la restituzione (Sez. 2, Sentenza n. 3788 del 11/09/2019, dep. 2020, Papis, Rv. 278236), sotto questo profilo la espressione usata nell'ordinanza impugnata va esente dalla censura che le è stata mossa. Il ricorso deduce ancora che il giudice dell'opposizione non avrebbe applicato il criterio della ragionevolezza temporale tra l'ingresso nel patrimonio della ricchezza e l'attività criminosa presupposta, che è stato individuato in via pretoria come limite alla operatività della confisca allargata. L'argomento è infondato, perché, con la locuzione ragionevolezza temporale "s'intende significare che il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato-spia" da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata" (Sez. U, Sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561; conformi Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, Capano, Rv. 254250, Sez. 4, n. 12734 del 16/01/2014, Valentino;
Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, Di Bella, Rv. 226051). La pronuncia Crostella delle Sezioni Unite specifica anche cosa debba intendersi per ye momento di acquisto del bene "talmente lontano" da quello di realizzazione del "reato-spia", ed aggiunge che "ammettere la confisca anche in caso di divario cronologico di molti anni tra compimento dell'attività criminosa e successivo conseguimento dei valori sproporzionati darebbe luogo a (...) dubbi di costituzionalità per irragionevolezza e sproporzione per eccesso del mezzo rispetto al fine che sono stati riconosciuti dalla Corte costituzionale". Il parametro di riferimento della ragionevolezza temporale è, quindi, l'esistenza di "molti anni" tra il compimento dell'attività criminosa ed il conseguimento dei valori sproporzionati, lasso temporale che in modo non illogico è stato ritenuto insussistente nel caso in esame in cui l'attività illecita è avvenuta tra il 2007 ed il 2008 ed il sequestro riguarda valori acquisiti dal ricorrente in data anteriore al marzo 2011, data in cui gli vennero trovati in disponibilità. 3 Il ricorso deduce ancora che il giudice dell'opposizione non ha motivato in alcun modo sulla esistenza o meno di una sproporzione tra il valore delle disponibilità del condannato ed i redditi del suo nucleo familiare, atteso che era stato evidenziato che i numerosi assegni che avevano arricchito il saldo del conto corrente di TO derivavano in parte da sussidi e contributi per l'agricoltura, in parte dalla commercializzazione di sughero estratto dai terreni dello stesso TO, in parte ancora dalla vendita al dettaglio in nero di latte e formaggi. L'argomento è infondato, perché nel giudizio di sproporzione non si può tener conto di redditi derivanti da attività economiche frutto di evasione fiscale (Sez. 2, Sentenza n. 6587 del 12/01/2022, Cuku, Rv. 282690), talchè esso avrebbe dovuto essere presentato soltanto con il riferimento ai redditi di fonte certamente lecita. Il ricorso deduce, da ultimo, che la somma su cui è stata disposta la confisca si sovrappone parzialmente con un'altra somma su cui era stato disposto un separato sequestro preventivo, poi convertito in conservativo. L'argomento èlufondato, perché non idoneo a viziare la decisione di disporre 414,a,“T• la confisca in Wale tale, essendo il raccordo tra le due procedure mera questione di concreta eseguibilità di una delle due. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna processuali. Così deciso il 11 ottobre 2023. il ricorrente al pagamento delle spese