Sentenza 30 novembre 2010
Massime • 1
In tema di falsità documentali, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge n. 15 del 1968, attuata dall'art. 77 del D.Lgs. n. 445 del 2000, a seguito della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l'inutilità del falso compiuto mediante l'autenticazione, la quale, ancorché non più richiesta, può potenziare l'efficacia probatoria di cui l'atto sia dotato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2010, n. 6204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6204 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 30/11/2010
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2728
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 20776/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA IM, N. IL 27/01/1969;
2) LÀ LE, N. IL 03/01/1971;
avverso la sentenza n. 703/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 04/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Di Casola Carlo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati avvocati Pennini Alfio in sostituzione dell'avvocato Nucci per AV e Visciglia NC per OL, che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
OL IM, nella sua qualità di presidente della 4^ circoscrizione del comune di Cosenza, e AV DR, venivano condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in entrambi i gradi di merito - sentenze emesse dal tribunale di Cosenza in data 8 ottobre 2007 e dalla Corte di appello di Catanzaro il 4 dicembre 2009 - per il delitto di falso in atto pubblico perché il OL, con l'aiuto del AV, attestava contrariamente al vero che LL GA, parte lesa costituita parte civile, aveva sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sua presenza, sottoscrizione che, invece, risultava essere stata apposta da altra persona.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito era accaduto che la LL aveva denunciato lo smarrimento di alcuni titoli di credito e che la dichiarazione sostitutiva in discussione costituiva una specie di ritrattazione di quanto denunciato, nel senso che con tale atto la LL affermava di essersi sbagliata con riferimento ad alcuni assegni denunciati come smarriti. In effetti si trattava di assegni in possesso del AV con il quale la parte offesa aveva intrattenuto rapporti di affari e del quale si fidava, tanto che gli aveva consegnato degli assegni firmati in bianco ed una copia della carta di identità. Bisogna anche ricordare che la LL era stata tratta a giudizio per il delitto di calunnia in danno di tale GE NC per essere stato accertato che uno dei titoli denunciati come smarriti era stato dalla LL consegnato proprio al GE.
Da tale reato, però, la LL veniva assolta perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo. La condanna dei due imputati era fondata sulle dichiarazioni della parte lesa, oltre che sulle risultanze del procedimento penale per calunnia del quale si è detto, sull'esito di una consulenza grafica del Pubblico Ministero che aveva accertato non essere della LL la firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva, e sulla accertata autenticazione da parte del OL di altra dichiarazione sostitutiva di atto notorio del AV nella stessa data del 5 dicembre 2002.
Con due ricorsi per Cassazione dai motivi sostanzialmente identici OL IM e AV DR deducevano:
1) la violazione di norme processuali perché LL GA non era stata escussa ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., essendo stata imputata in un processo penale collegato/connesso ex art. 12 c.p.p. - connessione oggettiva ed interprobatoria - concluso con sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato. Del resto era stata la stessa parte civile che aveva chiesto l'acquisizione della sentenza resa nell'indicato processo;
2) la violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione perché la mancata applicazione dell'art. 197 bis c.p.p. aveva prodotto il completo travisamento della prova, dal momento che l'attendibilità della LL si sarebbe dovuta valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3;
3) la violazione di legge in relazione alla L. 15 maggio 1997, n.127, art. 3, comma 10, non necessitando più la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di autenticazione a seguito della abrogazione della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 2;
4) la mancanza e contraddittorietà della motivazione sia perché la Corte non aveva spiegato in che cosa fosse consistito il potenziamento della efficacia probatoria dell'atto con la autenticazione, sia perché aveva fatto riferimento a dichiarazioni del OL, che non era mai stato esaminato, sia per il mancato accertamento di circostanze rilevanti ai fini della decisione. Il AV non deduceva il terzo motivo di impugnazione e segnalava ulteriori elementi di contraddizione della motivazione della sentenza impugnata.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da OL IM e AV DR non sono fondati.
Infondato è il primo motivo di impugnazione perché la parte lesa LL non doveva essere assunta come testimone ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. perché non era stata imputata, poi assolta perché il fatto non costituisce reato, in un procedimento connesso e/o collegato.
In effetti i ricorrenti hanno dedotto tale vizio, che non avevano, peraltro, dedotto in grado di appello, ed hanno affermato la esistenza di connessione tra i due procedimenti, ma non hanno poi precisato di quale ipotesi di connessione e/o collegamento si trattasse e in che cosa consistesse la connessione/collegamento. La LL, come si è già osservato, aveva denunciato lo smarrimento di alcuni moduli di assegno e tra di essi vi era anche un assegno che, invece, era stato dato legittimamente a tale GE. Di conseguenza venne tratta a giudizio per rispondere di una calunnia implicita in danno del GE, fatto dal quale venne assolta con la formula ricordata. Il presente procedimento a carico di AV e OL ha un oggetto del tutto differente perché l'accusa concerne il fatto che AV avrebbe predisposto una dichiarazione sostitutiva con firma non autentica della LL, con la quale la stessa contraddiceva la denuncia di smarrimento;
il OL avrebbe, poi, attestato la avvenuta sottoscrizione del documento in sua presenza, cosa non veritiera. Tra i due procedimenti palesemente non esiste nessuna connessione ex art. 12 c.p.p. ne' alcuna ipotesi di collegamento prevista dall'art. 371 c.p.p.; inoltre se tra il AV e la LL è certamente ipotizzarle la esistenza di un rapporto di affari preesistente - consegna di tre moduli di assegni in bianco -, tra il OL e la LL non è mai esistito alcun rapporto se non di semplice conoscenza. Nemmeno è ravvisabile la così detta connessione interprobatoria, nel senso che la prova di un reato possa influire sull'altro, soltanto enunciata dai ricorrenti, ma non dimostrata. Il fatto che la parte civile LL abbia richiesto nel presente procedimento l'acquisizione della sentenza emessa nel procedimento per calunnia non muta evidentemente i termini della questione, dovendo le ipotesi di connessione risultare in modo oggettivo, cosa che non è ravvisabile nel caso di specie. È appena il caso di osservare che anche se la sentenza impugnata sostiene che tra gli elementi a carico vi è anche la sentenza di assoluzione per calunnia della LL, va detto che nella motivazione non è dato apprezzare alcun riferimento specifico a tale documento. La infondatezza del primo motivo di impugnazione comporta la non fondatezza anche del secondo motivo perché non può trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti di una valutazione delle dichiarazioni della LL ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, prevista per i testimoni ascoltati ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p..
La LL è un testimone del tutto normale, essendo, però, anche parte lesa costituita parte civile.
Nulla vi è da osservare sulla valutazione di attendibilità della parte lesa compiuta con il necessario rigore dai giudici di merito. D'altra parte i ricorrenti si sono limitati a richiedere una valutazione rigorosa sul punto, ma non hanno precisato in che cosa fosse manchevole quella operata dai primi giudici.
È poi appena il caso di osservare che la prova del reato commesso non è data soltanto dalle dichiarazioni della LL, ma anche dalla consulenza grafica che ha accertato che la firma in calce alla dichiarazione sostitutiva in discussione non era stata apposta dalla LL, dal fatto che il AV era in possesso della carta di identità della LL e dal fatto che in quella giornata il OL aveva firmato anche altra dichiarazione sostitutiva del AV.
Infine la Corte di merito ha messo in evidenza che l'unico che poteva avere dei vantaggi dalla dichiarazione in discussione era proprio il AV che avrebbe potuto in tal modo fare apparire legittima la negoziazione dei titoli da parte del ricorrente.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione del OL perché la Corte condivide l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in tema di falsità in atti, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella L. 4 gennaio 1968, n. 15, attuata in via generale, da ultimo, dal D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 77, in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta la inutilità del falso eventualmente compiuto mediante l'autenticazione, in quanto quest'ultima, ancorché non più richiesta, può potenziare l'efficacia probatoria di cui l'atto è dotato (Cass. 6 luglio 2005, Sacchini e Cass., 11 aprile 2006, Perna).
Infondato è, infine, anche l'ultimo motivo di impugnazione, che è anzi ai limiti della ammissibilità perché i ricorrenti, anche se hanno eccepito il vizio di motivazione, hanno in realtà censurato la valutazione delle prove compiuta dai giudici del merito. Il potenziamento della efficacia probatoria dell'atto è prodotto proprio dal fatto che un pubblico ufficiale attesti che quell'atto proviene da chi lo ha sottoscritto;
non vi è dubbio che con siffatta attestazione il documento acquisti un maggior credito presso i cittadini con danno per la fede pubblica, che è il bene protetto dalla norma contestata.
Corretta appare poi la valutazione degli esiti della consulenza grafica essendo la motivazione che sorregge le conclusioni dei giudici immune da manifeste illogicità.
Quanto agli altri elementi di prova se ne è già parlato a proposito del secondo motivo di impugnazione ed a quelle considerazioni si rinvia.
Infine è vero che la Corte di merito ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, cosa, peraltro, legittima, ma è pure vero che ha esibito una propria e specifica motivazione per confutare tutte le argomentazioni degli appellanti.
Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011