Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5280 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
3 E N 6 O 8 I 9 Z 1 A / 5 R 4 . / T N 6 Ce S 2 - I A . I G B R . E R . P R . L A D L IN NOME0 5280/03 . T REPUBBLICA ITALIANA A A L . E U D D B B E I A I T S T R A N N 1 T I E E 3 S S R 1 I E E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . A T N A M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.18185.9 Composta dai Magistrati: 20392.99 Cron.11718 DoLt. GIOVANNI PAOLINI PRESIDENTE Dott. MARIO CICALA CONSIGLIERE Rep Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE Od 10.6.2002 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO:process Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIFRE tributario ha pronunciato la seguente ricorso SENTENZA specificità sul ricorso proposto da: Miristerc deil Economia e deile Finanze in persauna dei Ministro pro tempore>, zappresentato e dileso 'EX lege' dal 'Avvocatura Generale delio Stato, presso i .. cui ufficio è domiciliato in Roma, vis dei Portoghest 12 CORTE SUPREMA DI C O ricorrente CAMPIONE CH E cont.co N. 66183. A TEC LAB SRI.. in persona dell'amministratore unico ing. Paolo Zangani, corrente 1 La Spezia, rappresentata C difesa dagli avv.ti Roberto Figure Glovanni Cascino per delega a margine dal ricorso incidentale рег Cassazione, Elettivamente domiciliata in Roma presso Lo studio 2576 dell'avv. Cascino, via del Corsa 525: intimato, ricorrent incidentale;
avvers0 la sentenza n. 100 in diana 9.6.98 del a Commissione Tributaria Regionaic della Liguria, deponitaza in data 4.7.96; udita la relazione de la Саива svolta nella pubblica udienza del 10.6.2007 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la Teclab srl. l'avy. Cascino;
ud te le conclusioni del 9.G. in persona del Sostituro Procuratore Generale dr.STHFANO SCHIRO', che 1:a cone use per l'accoglimento di entrambi ricorsi, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito d retti=ica ex arl. 40 de J.P.R. n. 600.73 ai f-ni Irpeg ed Tlor 1992, srl. Teclab proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado cellà Spezla. Della Commissione accoglieva in parte i ricorso, annullando recuperi a Lassazione per lit. 231.797.029 su 1 316.556.000. La sentenza di primo grado veniva impugnata sia dall'ufficio, sia dalla società contribuente.
2. ba Commissione Tributaria Regionale deilu Liguria dichiarava ina issib_l i due appelli, clivando nel senso che l'appello è un mezzo di impugnazione e non di revisione;
esso non può consistere in una generica richiesta di riforma della sentenza impugnata sulia base di na лon specifica doglianza;
nė può iimilarsi alia richista di riegamc daì le difese espietate in prime cure. 11 petitum> dell'appello consiste nella richiesta di conferma 0 riforma della sentenza di primo grado, e non di annullamento total' o parziale dell'atto impugnato.
3. Har.no proposto ricorso principale 'Amministrazione dello Stato e ricorso incidentale la Teclab Brl. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con l'unico motive de] ricorso principale, 1'Amministrazione Finanziaria delic Stato deduce omessa, insufficiente e punto decisivo della contraddittoria Polivazione circa נו controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC, nonchè violazione e falsa applicazione, e sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 53 cel D. P.R. II. 546.92. 11 Lokale ravisamonio de at i che emerge calla motivazione della sentenza di appello lasc'a intendere che la Commissione Tributaria Regionale ПСП abbia neppure iello> 1'appello dell'ufficio: una semplice lettora del circostanziato atto d' impugnazione sconfessa quanto affermato dalla Commissione Regionale, posto ono l'ufficio, in modo sistematico ed organico, ha indicato ogri aingolo punto del a decisione di primo grado che T indicando altresì, рет daiognuno detti intendeva impugnare punti, molivi addotti a sostegno della decisione impugnaza ed i r motivi per cui ogni puno impugnat> Coveva considerarsi errato. Qcanto petitum>, 'ufficio tia espressamente chiesto al_a Commissione Tributaria Regionale la riforma della sentenza di primo grado per tutte Te prese fiscali annullate. M 5. Anche la Teclab srl., ricorso incidentaie, chiede 1'an ament o Con rinvio della decisione d_ secondo grado. Premesso che in punto di sanzioni la controversia ¿ estinta per condono a sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 472.97, la Teclab deduce а 512 Voila omess Insufficiente е contraddittoria motivazione circa 0 punto decisivo della controversia, a sensi de l'art. 363 n. 5 CFC : la sentenza di appello risulta erronea, in quanto non ка dato conlo delia dettagliata esposizione fatta dall'appellante incidentale in ordine alle specifiche ragioni ed azgomentazioni del gravame. Quanto all'ogge=te dell'appello, la Toclab sottolinca Como CBSC Coase inneso alla cor: Ferma della decisione di primo grado nella parte in cui ha annullato le riprese a Lassazione, alla riiorma della scessa per la parte in cui ha respinto 11 ricorso. La specificità del appe 10 deve inoltre essere valutata con riferimento alla (mancata) specificità della motivazione della sentenza di primo graco, La quale ha confermato determinati recuper i A Lassazione perchè essi appaiono regolari poichè citottuati in armonia con la normativa in tema di competenza e deducibilità>. In sostanza, secondo la ricorrente incidentale, l'impugnazione da 6. parte della Teclat é atata specifica, dettagliata e compendiosa, anali icamente Svc La con rifer mento alle vcci di recupero a tassazione contenute nell'avviso di accertamento impugnato.
7. I due ricorsi vanno riuniti, in applicazione dell'art. 335 CPC, i= quanto attengono alla medesima sentenza. Canto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale debcone essero dichiarati inammissibili per genericità e mancanza di autosufficienza>. Tale ultimo requisito, affermato pacificamente sia nella giurisprudenza di questa Corle di Cassazione quanto della Corte Costituzionale rappresente un corclla del principio di specificità, пе senso che dalla lettura del ricorso - principale ed incidentale - jeve pocorsi dedurre in modo pieno ed appagante l'oggetto della censura voita alla sentenza di secondo grado ed ogn: singolo motivo A coqlianza. B. Nos è perciò s ffine-te affermaze, dinanzi ad பரிசு sentonzaD La quale dichiara inammissibile l'appello per mancanza dici requisizi richics!! dalla norma processuale, che della sentenza non ha adeguatamente apprezzato come specifici i motivi di appellc e חמת ha rettamente interpretato i' pezitum>; ma Occorre indicare partitamente i motivi (ingiustamente qualificat: come generici.
9. Esattamente . ā Commissione Tributaria Regionale ha affermato che non è sufficiente petere i motivi addatzi nol ricorso in primo grado, ma eccorre investire i punti della decisione che si assumono errazi Con sentenza En dat a 6.5.2002 Π. 643 questa Corte ha affermato the la mancanza U assoluta incertezza del motivi specifici €1. Impugnazione postula la possibilità di Ina interpretazione non equivoca, anche alla Luce delle conclusioni 114 ,formulate. Con sen za in data 1.2.99 n. è stato ribadito che impugnazione deve far comprendere que siano i punti della sentenza impugnata che si intende sottoporre à nuova valutazione da parte del giudice di appello e quai siano le ragioni per le quali non si condivice la motivazione adcttata. Fermo restando che ad cscludere L'incertezza del 'enunciazione dei rctivi Ion sutficiante il mero Invio a le argomontazioni svolte rel precedente grado. 10. Alla Luce dei suesposti principi, devesi dunque ritenere che i ricorsi роз Cassazione - principale ed incide::ale cono inammissibili per genericità e non-autosufficienza, posto che essi addebil ano alla Commissione Tributaria Regionale di nor avera neppure letto gli appelli ovvero di ron avere tenuto conto delle richieste cella contribuente;
non indicano in modo specifico i punti sui quali le Bingcle riprose อ tassazione sono state contestate. 11. C è Canto più vero, considerando che sultano da una lettura diretta degli appelli ron mediata, cice, dal singolo ricorso per Cassazione Corte potrebbe verificare se detti appelli tossero spec. ici > o meno, 12. Slante la reciproca soccombenza, le spese de' grado possono essere Compensate. POM LA CORY SUPREMA DI CASSAZIONE runisce i ricorsi A li dichiara irammissibili entrambi, compensa le spese Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 10.6.2002. PRESIDENTE Grove UNI PRO DOTT. IL CONSIGLIERE F.STEKSORE DR. VINCENZO IL CANCELLIERE ST Osvaldo Ascanio Stob. LIS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 APR. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio