Sentenza 1 ottobre 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2004, n. 41303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41303 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 01/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3664
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 007900/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TRENTO;
nei confronti di:
1) AE GE N. IL 09/06/1975;
avverso ORDINANZA del 24/11/2003 TRIBUNALE di TRENTO;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. L. Ciampoli che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
1. Il P.M. presso il Tribunale di Trento ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 25.11.2003 di quel Tribunale che, in parziale accoglimento della istanza presentata da FF UR, aveva applicato la disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. ai reati giudicati con i seguenti gruppi di sentenza, con rideterminazione delle pene complessive per ciascun gruppo: a) sentenza del 24.5.2001 e del 6.7.2001 della Corte di Appello di Trento;
b) sentenza del Pretore di Rovereto del 3.4.1997, della Corte di Appello di Trento del 13.7.2000, del 6.10.2000 e del 20.10.2000 nonché del Tribunale di Rovereto del 12.10.1999; c) sentenza della Corte di Appello di Trento del 5.4.2001 e del 24.5.2001. 2) Deduce il P.M. ricorrente violazione di legge per l'omessa sottoscrizione da parte del giudice relatore del provvedimento collegiale che reca soltanto la firma del presidente nonché mancanza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della continuazione fra i fatti giudicati con ciascun gruppo di sentenza. 3) Tanto premesso, osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero, come già ritenuto da questa Corte (v. Cass. Sez. 3^ sentenza n. 39711 del 3.7.2003, Russo;
Cass. Sez. 6^ ord. 00 503 del 22.2.1993, Giordano), le ordinanze deliberate dal giudice collegiale possono essere sottoscritte dal solo presidente anche quando diversa sia la persona dell'estensore, posto che la doppia siglatura è richiesta dal codice di rito penale per le sole sentenze e, d'altra parte, il codice di procedura civile (artt. 134 e 135), esprimendo un principio di carattere generale applicabile anche in materia penale in assenza di disposizioni specifiche, stabilisce espressamente che le ordinanze ed i decreti pronunziati dal giudice collegiale siano sottoscritti dal solo presidente.
È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.
L'ordinanza impugnata, infatti, non ha evidenziato correttamente gli elementi in base ai quali è stata ritenuta la sussistenza del medesimo disegno criminoso sia pure limitatamente ai reati giudicati con ciascun gruppo di sentenze, avendo operato soltanto un generico riferimento alla omogeneità dei reati con indicazione delle date in cui sono stati commessi, sebbene talora fra loro distanti nel tempo. L'identità del disegno criminoso presuppone, invero, che i reati per i quali si chiede la continuazione siano tutti riconducibili al medesimo progetto che li preveda fin dall'inizio, pur nelle loro linee essenziali, quali parti integranti di un unico disegno. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2004