Sentenza 18 settembre 2013
Massime • 2
Integra il delitto di riciclaggio, il trasferimento di un veicolo rubato ed alterato negli aspetti identificativi in un paese straniero trattandosi di un'operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.
Integra il delitto di uso di atto falso, la condotta del soggetto che esibisce alla polizia, durante un controllo, un falso libretto di circolazione e una falsa procura speciale.
Commentari • 3
- 1. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 3. RiciclaggioAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2013, n. 51414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51414 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/09/2013
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1948
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 5252/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC SO N. IL 05/01/1972;
RE AL N. IL 07/07/1969;
avverso la sentenza n. 281/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del 29/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AC KO e RE AL, imputati del delitto di cui all'art. 648 c.p., ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 29.3.2012 con la quale la Corte d'Appello di Ancona li ha condannati alla pena di anni due mesi undici di reclusione e 900,00 Euro di mula ciascuno. La difesa del RE AL chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo p.1.) violazione di legge e vizio di motivazione perché dichiarando estinto per prescrizione il delitto presupposto di uso dei documenti di identificazione del veicolo, la Corte d'Appello doveva dichiarare l'insussistenza dei reati di ricettazione e di riciclaggio, non potendosi ritenere applicabile al caso di specie il dettato di cui all'art. 648 c.p., comma 3. p2.) violazione degli artt. 477 e 489 c.p., dal quale l'imputato doveva essere assolto ai sensi dell'art. 129 c.p., poiché il fatto di porre in circolazione un veicolo con targa contraffatta, integrerebbe solamente un illecito amministrativo p.3.) violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p., comma 3, perché il delitto presupposto deve rinvenirsi in quello descritto al capo F) della imputazione ed è indimostrata la provenienza delittuosa del veicolo, dovendo comunque essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648 bis c.p.p., comma 3 con conseguente effetto sulla pena irrogarsi in misura minore con concessione del beneficio della sospensione condizionale. p.4.) violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p. poiché la Corte d'Appello ha ritenuto che il delitto di riciclaggio provato consumato per il solo fatto che l'imputato è stato trovato alla guida di un autoveicolo munito di documentazione falsa, circostanza fattuale insufficiente ad integrare il reato contestato. p.5.) violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p., poiché la Corte d'Appello non ha motivato in ordine all'elemento oggettivo del "profitto"che integra il delitto di cui all'art. 648 c.p.. p.6.) violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p., perché la Corte d'Appello non ha adeguatamente motivato in ordine all'elemento psicologico del delitto di ricettazione mancando la prova della consapevolezza che i documenti di circolazione del mezzo fossero stati falsificati.
p.7.) Erronea applicazione della L. n. 241 del 2006, art. 1 perché la Corte d'Appello non ha applicato il beneficio dello indulto affermando che la questione poteva essere affondata in sede di esecuzione della pena.
AC KO chiede l'annullamento della sentenza impugnata deducendo a sua volta:
p.1.) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 bis mancando la prova del delitto presupposto, non essendo sufficiente ad integrare il reato contestato, la sola condotta di essere transitato sul territorio italiano con veicolo munito di targa contraffatta, mancando anche la prova di un concorso nella falsificazione della documentazione identificativa del veicolo.
RITENUTO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
La doglianza (comune) per la quale i ricorrenti dovevano essere assolti per il mancato accertamento del delitto presupposto perché dichiarato estinto per prescrizione (capi e ed f) non può essere accolta. Dalla lettura del capo di imputazione e dalla motivazione della decisione impugnata, si evince che gli imputati sono accusati di avere partecipato, con separate condotte (accertate presso il porto di imbarco di Ancona) ad un'attività volta ad ostacolare la provenienza delittuosa di due diversi furgoni transit, entrambi di provenienza delittuosa e contraffatti con alterazione dei numeri di telaio e con apposizione di targhe di circolazione risultate false. Il fatto che i reati di cui alle lett. e) ed f) (violazione dell'art. 489 c.p. per essere stati falsificati i documenti di circolazione degli automezzi) siano stati dichiarati estinti per prescrizione non incide sulla dimostrazione della esistenza del reato presupposto del delitto di ricettazione contestato agli imputati con i capi rispettivamente b) ed e) e fondato sulla ricezione della documentazione falsificata. Infatti il reato di cui all'art. 489 c.p. sanziona l'uso di un atto falso che, nella specie, è condotta successiva alla ricezione del medesimo atto. Pertanto la dichiarazione di estinzione del reato di uso di atto falso (nella specie documentazione che accompagnava gli automezzi oggetto del reato di riciclaggio di cui ai capi a) e d) non ha alcun effetto sulla prova del delitto presupposto che è l'atto di acquisto o di ricezione del falso documento. Gli ulteriori motivi di ricorso formulati dal RE sono manifestamente infondati. Tutte le doglianze propongono censure che attengono ad aspetti di fatto collegabili ai motivi di appello sui quali la Corte territoriale ha dato risposta adeguata, non censurabile nel merito in questa sede. La Corte territoriale ha ravvisato la violazione dell'art. 648 bis c.p. attraverso una complessiva valutazione delle circostanze di fatto puntualmente descritte nella motivazione della sentenza con i quali dimostra l'infondatezza della tesi difensiva che apprezza diversamente la condotta degli imputati, con censure che impongono ad aspetti squisitamente di merito. Gli imputati sono stati fermati dalla Polizia al porto di Ancona e sono stati controllati nel mentre procedevano alle operazioni di imbarco su una motonave diretta in Albania;
gli imputati sono stati sorpresi alla guida di due diversi automezzi, entrambi con i numeri di matricola contraffatti;
i due veicoli avevano targa contraffatta ed erano accompagnati da documentazione contraffatta caratterizzata dalla somiglianza della falsificazione. Entrambi gli imputati non hanno fornito indicazioni nè sulla provenienza dei veicoli, ne' sulla provenienza della documentazione, e non hanno fornito spiegazioni della propria condotta. La Corte d'Appello sulla base di questi elementi ha ritenuto che la azione degli imputati si inserisce in una più vasta attività di riciclaggio di automezzi di illecita provenienza, essendo stati alterati nelle loro caratteristiche di identificazione, dotati di targhe e documenti falsi e avviati in un diverso paese, ove far perdere ulteriormente le loro tracce. Gli imputati con la loro azione di conducenti dei veicoli contraffatti si inseriscono nella catena criminosa volta al riciclaggio svolgendo la funzione di trasferire i veicoli sottratti in un paese straniero. L'art. 648 bis c.p. è un reato a condotta libera e la violazione della norma si realizza non solo attraverso la alterazione dei numeri identificati di automezzi rubati, o con l'assegnazione ad essi di targhe e documenti falsi, ma anche attraverso lo spostamento del bene rubato da un paese all'altro, essendo così più facile farne perdere le tracce. In tal modo è corretto ritenere che il trasferimento da uno stato ad un altro di un bene sottratto, alterato negli aspetti identificativi integra una "operazione" volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene stesso. La motivazione della decisione sul punto è adeguata e la regola di diritto è applicata in modo corretto. La decisione sfugge ad ogni censura. Parimenti è manifestamente infondata la censura della difesa relativa alla mancanza della prova della consapevolezza da parte degli imputati della illecita provenienza degli automezzi. Anche su questo punto la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione fondando la prova dell'elemento psicologico del delitto contestato proprio sul comportamento degli imputati e delle risposte da loro date. La Corte d'Appello ha valutato la versione dei fatti esposta dagli imputati e l'ha giudicata, attraverso una analisi critica non manifestamente illogica, del tutto insoddisfacente a dimostrativa della consapevolezza degli imputati della propria illecita condotta. Le doglianze dei ricorrenti pertanto attengono ad aspetti di merito che esulano dall'oggetto del giudizio di legittimità.
È infine manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso del RE. Nella specie gli automezzi sono stati dotati di targhe false e di falsa documentazione di circolazione. La contestazione mossa al ricorrente attiene all'uso della documentazione falsa (capo F), che è consistito nell'esibire alla polizia, durante il controllo al porto di Ancona, il falso libretto di circolazione, una carta verde intestata ad una terza persona, una falsa procura speciale. La condotta è correttamente qualificata nell'ambito dell'art. 489 c.p. riproducendo la fattispecie astratta prevista dalla legge, non altrimenti inquadrabile v. Cass. sez. 5 7.5.2004 n. 25881 in Ced Cass. Rv 229486; Cass. sez 5 20.2.2001 n. 21231 in Ced Cass. Rv 219029 Per i suddetti motivi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno, cosi equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 c.p.p., ravvisandosi nella condotta di entrambi i ricorrenti estremi di responsabilità in ordine alle cause dell'esito di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013