Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOTO ITAL3.120/ 02 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMADIⱭ Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 23257/99 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 7238 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 24/10/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA LUCCHI ALESSANDRO, 47, presso l'avvocato RICCARDO PIAZZA BARBERINI rappresenta e difende unitamenteCAPPELLO, che lo all'avvocato GINO GHINI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DI VERONA, MINISTERO DELL'INTERNO; : - intimati .- avverso la sentenza n. 804/99 del Tribunale di VERONA, 2001 depositata il 14/10/99; 2207 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 24/10/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 28-4-1998 UC ES proponeva opposizione, ex l.n. 689/81, innanzi al Tribunale di Verona avverso il verbale n.39887/97 della Polizia Stradale di Verona con cui gli veniva contestata la violazione di cui all'art. 142, ottavo comma, C.d.S. (superamento del limite di velocità di oltre 10 km orari) sull'autostrada A4 in località Castelnuovo del Garda, accertata, a mezzo autovelox, in data 1-9-1997. L'adito Giudice, costituitosi il convenuto Prefetto di Verona, con la sentenza in esame rigettava l'opposizione. Ricorre per cassazione, ex art.111 Cost., con quattro motivi, il UC;
non ha svolto attività difensiva l'intimata Prefettura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce “la nullità della sentenza o del procedimento ex art.360, primo comma n.4., c.p.c., per avere il Giudice integrato il contraddittorio con la chiamata in causa del Prefetto di Verona anziché del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore”. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 201, primo comma, C.d.S. e 386, secondo comma, del relativo Regolamento;
si fa presente, in proposito, che nella fattispecie in esame la ' notifica all'opponente del verbale è stata effettuata oltre il termine di centocinquanta giorni dall'accertamento e che alcuna giustificazione del ritardo, come sostenuto dal Tribunale, può essere correttamente invocata dall'Amministrazione con riferimento all'iniziale, errata indicazione da parte della direzione della M.C.T.C. di un nominativo diverso quale proprietario dell'autovettura oggetto della contravvenzione in questione. Con il terzo motivo si sostiene il difetto di motivazione in ordine al punto decisivo di cui alla seconda suesposta censura per non avere il Tribunale precisato se alla data (1-9-97) della rilevazione, effettuata con autovelox, “la P.A. avesse già avuto la possibilità di venire a conoscenza dei rilevanti estremi di appartenenza dell'autoveicolo in capo al ricorrente UC". Infine, con il quarto motivo si deduce il difetto di motivazione con riferimento alla decisiva circostanza dell' "inattendibilità dell'accertamento” per non risultare dal verbale impugnato l'omologazione dello strumento autovelox in questione ed i motivi dell'omessa contestazione immediata. Rileva il Collegio che fondate risultano le doglianze di cui al secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi entrambi ad oggetto, l'uno sotto il profilo della violazione di legge e l'altro sotto l'ulteriore aspetto del difetto di motivazione, l'avvenuto superamento nella fattispecie in esame del termine legale per la notifica del verbale. Non è affatto condivisibile quanto sui relativi punti ha enunciato la Corte territoriale, sostenendo che “solamente in data 15-12-1997 la Polizia Stradale di Verona è stata in grado di accertare l'identità e l'indirizzo del proprietario dell'autovettura alla data dell'accertamento della violazione”, a seguito dell'erronea indicazione in un primo tempo in proposito fornita dalla Motorizzazione Civile. Viene, infatti, in discussione il dies a quo di decorrenza del termine di centocinquanta giorni di cui all'art. 201, primo comma, C.d.S., previsto per la notifica del verbale, ed, in particolare, se esso possa avere una decorrenza “successiva” rispetto alla data dell'accertamento; nel caso di specie la violazione contestata è del 1-9-1997 e la rinotifica del verbale è avvenuta, oltre detto termine, in data 29-3-1998, stante una prima errata notifica dello stesso, avvenuta, il 10-12-1997, presso altro soggetto. Va sul punto ribadito il principio in base al quale detto termine può decorrere, successivamente alla data di commissione della violazione, solo nei casi in cui l'effettiva individuazione del trasgressore da parte della Pubblica Amministrazione richieda l'esame dei pubblici registri automobilistici in relazione alle formalità di iscrizione o di annotazione del passaggio di proprietà del veicolo (cfr. Corte Cost. n.198/1996 e Cass.n.5838/97), con la conseguenza che detta decorrenza non può essere collegata alla discrezionalità dell'Amministrazione in ordine alla “scelta" circa i tempi di materiale redazione del verbale o circa modalità di accertamento dell'identità del soggetto contravvenzionato, diverse da quelle menzionate, ai sensi dell'art. 386 del Regolamento. L'art. 201 C.d.S. deve, infatti, essere interpretato, a seguito della sopramenzionata pronuncia della Corte Costituzionale, nel senso che, ove non sia possibile la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato entro centocinquanta giorni dall'accertamento e che l'unica deroga a tale dies a quo, nel senso di una sua decorrenza successiva, è costituita dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere a detta individuazione sulla base della lettura di detti pubblici registri. L'accertamento in questione, vale a dire il ricorrere nel caso concreto di una legittima ipotesi di decorrenza "diversa" dei centocinquanta giorni rispetto alla data dell'avvenuta violazione, è “in fatto” e come tale di spettanza del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, fatto salvo l'esame della motivazione, che oltre che logica e sufficiente, deve risultare idonea ad individuare le ragioni per cui, in virtù dei suddetti presupposti di legge, detto giudice ha ritenuto sussistente "una deroga”. Nella sentenza impugnata, a parte la considerazione che in essa è evidenziato che l'individuazione dell'odierno ricorrente non è stata effettuata direttamente sui pubblici registri ma “delegata” alla Direzione della Motorizzazione Civile, il Tribunale, con ovvio allungamento dei tempi, non ha fornito le ragioni per cui ha ritenuto l'impossibilità dell'Amministrazione procedente di accertare “da subito" l'identità dello stesso UC, proprio avvalendosi di tali registri. L'accoglimento di dette censure comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze di cui al primo e quarto motivo di ricorso. B
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase di legittimità, al Tribunale di Verona. In Roma, il 24-10-2001 L'estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 MAR. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE MA Di ZO Б. Онью E N O A L L E D 9 . T Il Presidente Прил R A ' 7 L 6 A L 9 D 1 E - 5 D E I T S N N E E E S G S E G " I E A IL CANCELLIERE MA 6общно MA Di ZO