Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM PE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SERGIO ROCCELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO CLAUDIA BERGAMO, in persona del suo Amm.re pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente agli avvocati MARIANGELA CALVI, PE CALVI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 952/00 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 03/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato PAFUNDI Gabriele con delega dell'Avvocato ROMANELLI Enrico depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per inammissibilità del ricorso o rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha rigettato l'appello proposto da US MP, proprietario di una unità immobiliare del Condominio Claudia di tale città, sita al piano terra, adibita ad autoscuola, e dotata di autonomo accesso, contro la sentenza del Pretore di Bergamo, che aveva affermato il suo obbligo di contribuire alle spese condominiali relative a beni e servizi da lui non goduti, e dei quali, considerate le caratteristiche della sua unità immobiliare, non poteva oggettivamente godere, segnatamente quelle relative alla pulizia e all'illuminazione delle scale.
Di tale decisione il Tribunale ha dato conto osservando che l'art. 9 del regolamento condominiale contrattuale prescrive che "nessun condomino potrà esimersi dal pagamento della quota delle spese a suo carico per riscaldamento, portineria, funzionamento ascensore e manutenzione, illuminazione vani comuni e scale, citofono, eccetera, anche se in effetti non usasse del servizio"; e ponendo l'accento su quest'ultimo inciso, ha affermato che la chiarezza letterale di tale articolo non consente dubbi interpretativi di sorta, e di distinguere tra servizi e beni condominiali non goduti per ragioni soggettive e beni e servizi oggettivamente non godibili.
US MP ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo.
Il Condominio Claudia ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del suo ricorso US MP afferma che il Tribunale di Bergamo ha errato nell'interpretare il citato art. 9 del regolamento condominiale, segnatamente dell'inciso "anche se in effetti non usasse del servizio"; e sostiene che con quest'ultimo il regolamento ha affermato l'obbligo dei condomini di contribuire alle spese per la illuminazione e la pulizia delle scale nel caso in cui di queste ultime non si servono, pur potendo utilizzarle, non anche quando (come nel suo caso) di esse non hanno alcuna ragione obiettiva di servirsene.
Il ricorrente sostiene che l'interpretazione del Tribunale del detto inciso è illogica, a che tale illogicità appare evidente ove si consideri cha non sono mai state poste a suo carico le spese per il funzionamento dell'ascensore.
La censura è inammissibile.
L'interpretazione del regolamento condominiale, segnatamente di quello contrattuale, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, oltre che in ipotesi di motivazione inadeguata, in caso di violazione delle norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione deve dedursi indicando i canoni ermeneutici violati, e specificando in qual modo il giudice si è da essi discostato;
perché altrimenti la critica della ricostruzione giudiziale del contenuto negoziale dell'atto si risolve nella proposta di un'interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimità (si veda, tra le tante, da ultimo, la sentenza di questa sezione n. 641 del 2003). Nel caso di specie il ricorrente non ha denunziato l'inadeguatezza della motivazione, non ha indicato quali sono stati i canoni legali che il giudice del merito ha violato nella sua attività ermeneutica, e si è limitato ad affermare l'illogicità della sua interpretazione del regolamento condominiale allegando un fatto (in particolare che a lui non è stato mai chiesto di contribuire alle spese per il funzionamento dell'ascensore) che non risulta, dal ricorso e dalla sentenza impugnata, essere stato allegato e accertato nel giudizio di merito.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004