Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
Una volta eseguita ritualmente la notifica del decreto di citazione relativo al giudizio d'appello al difensore di fiducia, la nomina successiva di un nuovo difensore da parte dell'imputato non determina a carico dell'ufficio alcun obbligo di notificarlo anche a quest'ultimo e conseguentemente la sua omissione non è causa di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2009, n. 49620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49620 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
49 6 20 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/11/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-Presidente - SENTENZA 13/09 EDOARDO FAZZIOLI Dott. Consigliere - UMBERTO GIORDANO REGISTRO GENERALE Dott.
- Rel. Consigliere - N. 32510/2009 Dott. ALDO CAVALLO
- Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. Consigliere - MAURIZIO BARBARISI Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO VA N. IL 29/03/1979 avverso la sentenza n. 3129/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/06/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gidandles, che ha concluso per riperto de numa
Udito, per la parte civile, l'A
Udit i difensor Avv.
фил
Considerato in fattoe in diritto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato quella emessa il 30 ottobre 2006 dal tribunale della stessa città, con la quale IZ
TO era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto siccome dichiarato responsabile del reato previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4 per non aver versato nel termine di gg. 60 dalla notifica del provvedimento la cauzione impostagli dal Tribunale di Napoli con il decreto con il quale gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., notificatogli il 26 maggio
2005.
1.1 Nella motivazione la Corte territoriale, per quanto ancora specificamente rileva nel presente giudizio, disattendeva il motivo di appello con il quale l'imputato aveva lamentato che il primo giudice non aveva tenuto conto delle sue reali condizioni economiche, che non gli consentivano di effettuare il versamento, evidenziando che le deduzioni difensive si basavano su degli elementi in fatto già valutati dal tribunale che aveva disposto la misura di prevenzione in quanto antecedenti alla data di emissione del decreto (donazione alla propria madre, nel 2002, dell'immobile terraneo acquistato nel 1998; valore di soli 42.000 Euro dell'appartamento acquistato nel 2002 dalla moglie;
inclusione nella somma di 84.000 Euro da rimborsare alla banca mutuataria in quindici anni, dell'ammontare degli interessi oltre che del capitale;
intervenuto sequestro, nel 2005 della salumeria della madre e conseguente perdita del suo posto di lavoro). In particolare la Corte territoriale affermava che i predetti elementi, costituendo sostanzialmente delle censure mosse alla valutazioni compiute dai giudici della misura di prevenzione sulla capacità economica dell'IZ derivante dalle attività illecite, andavano semmai prospettati in sede di gravame del decreto impositivo e che in assenza di allegazione di un esito favorevole dell'eventuale impugnazione proposta avverso decreto, la capacità economica dell'IZ non poteva essere rimessa in discussione, di guisa che, il provvedimento di imposizione della cauzione doveva considerarsi pienamente legittimo.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo i motivi che possono essere così sintetizzati.
2.1 Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge (art. 178 comma 1 c.p.p.) e vizio di motivazione, con riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata dalla difesa in relazione alla mancata notifica al difensore di fiducia nominato dall'imputato detenuto il 2 maggio 2009 ed alla conseguente mancata partecipazione dello stesso all'udienza del 22 giugno 2009.
2.2 Con il secondo motivo la violazione di legge, e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, limitata ad una mera ricostruzione dei beni presumibilmente riconducibili all'IZ, senza considerare, per un verso, che nessuno di essi apparteneva effettivamente all'imputato e che la mancanza di disponibilità economiche comporta la insussistenza dell'elemento psicologico del reato e, per altro verso, che gli elementi dedotti, in quanto sopravvenuti, non potevano venire dedotti in una sede diversa rispetto a quella del presente procedimento di cognizione.
3. Il ricorso è infondato e va quindi rigettato.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, va rilevato, infatti, che dall'esame degli atti si ricava che il decreto di citazione relativo al giudizio di appello risulta emesso il 4 febbraio 2009 e regolarmente notificato all'imputato il 27 febbraio
2009 ed al suo difensore il 2 marzo 2009. Orbene, riconoscendosi in ricorso che la nomina di un nuovo difensore di fiducia è intervenuta solo il 2 maggio 2009, successivamente quindi alla notifica del decreto citazione, nessuna nullità può fondatamente ravvisabile in relazione alla mancata notifica anche al predetto nuovo difensore dell'avviso della data dell'udienza, non prevedendo l'art. 601 comma 5
c.p.p. uno specifico obbligo in tal senso (si veda, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9230 del
26/8/1994, Rv. 201397).
Quanto poi al secondo motivo di impugnazione, nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nella sentenza impugnata per avere i giudici di appello escluso la effettiva sussistenza nel caso in esame di una ipotesi di materiale impossibilità per l'IZ di adempiere all'obbligo di versamento della cauzione per carenza dei mezzi economici.
Ed invero la Corte territoriale, in applicazione di principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte, ha correttamente evidenziato, con logiche
2 argomentazioni, che ai fini della sussistenza o meno del reato di cui all'art.
3-bis L.
31 maggio 1965, n. 575, può assumere rilievo la sola impossibilità sopravvenuta di versare la cauzione imposta dal giudice della prevenzione, non anche l'impossibilità originaria, che può essere fatta valere unicamente nell'ambito dello stesso procedimento di prevenzione laddove le circostanze addotte dalla difesa a giustificazione del mancato versamento (donazione di un immobile;
pagamento di un mutuo) contrariamente a quanto genericamente affermato in ricorso, risultano tutte antecedenti all'emissione del decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale notificato all'IZ il 26 maggio 2005.
Né la dedotta impossibilità può fondatamente ravvisarsi con riferimento all'intervenuto sequestro di uno dei cespiti nella disponibilità del prevenuto
(l'esercizio commerciale gestito dalla madre), che si assume abbia lasciato l'IZ senza lavoro), ove si consideri che la materiale impossibilità di adempiere deve presentare i caratteri dell'assolutezza e non essere preordinata o colposamente determinata (in tal senso Sez. 6, Sentenza n. 36312 del 2/11/2006, Rv. 235278) mentre l'evento dedotto, invece, si ricollega pur sempre ad una condotta illegale del prevenuto e non può comunque rappresentare un impedimento assoluto allo svolgimento di una diversa attività lavorativa, che non vi è prova che l'imputato abbia diligentemente ricercato ed al pagamento della cauzione.
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Il consigliere estensore Il presidente фено сине Bulab pul DEPOSITATA IN CANCELLERIA
28 DIC 2009
CANCELLIERE
Pietro Di Meon 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che