Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2001, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
I REPUBBLICA ITALIANA 021 96/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto Галлоче SEZIONE PRIMA CIVILE cessions phot Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Corrado CARNEVALE R.G.N. 21767/99 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Cron. 4519 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Rep. 686 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 18/10/00 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: legale LIRE 3000 RATEO VIAGGI I.C.I. Srl, in persona del CANCELLERIA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA UGO DA COMO 9, presso l'avvocato GIUSEPPE MARIA MASULLO, che la rappresenta e difende, CG064097 giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta C ORE ACTION PRESS PHOTO AGENCY di SS UI & C. Snc, THE studio dal Sig. per diritti L.3020 IMAGE BANK ITALIA di SS UI e di RO EL Snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti il 5 FEB IL CANCELLIERE pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 2000 VITTORIO VENETO 96, presso l'avvocato GIOVANNI 1879 -1- LUCENTE, che li rappresenta e difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE all'avvocato MARCO EMANUELE GALANTI, giusta procura a Richiesta copia esucutiva dal Sig. LUCENTE margine del controricorso;
per diritti L. La th d - controricorrenti 11 Z b IL CANCELLERE avverso la sentenza n. 1375/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/05/99; LIRE 2000 CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
BC139623 udito per il ricorrente, l'Avvocato Masullo, che ha ANCELLERIA chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BC139622 Generale Dott. UI RAIMONDI che ha concluso per il DIRITT DIRITTI D rigetto del ricorso. LIRE 1000 CANCELLERIA DIRITTI DI ADD IN S D135813 AU342055 AU342052 LIRE 1000 LIRE 1000 LIRE 1500 CANCELLERIA LIRE 1000 CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA AU342068 0195815 AU342053 AU342067 LIRE 1000 LIRE 1500 LIRE 1500 CANCELLERIA LIRE 1000 CANCELLER CANCELLER LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA AU871125 0195820 019581 AU342054 BC133621 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Action Press Agencj di UI SS e C. snc, e la The Image Banck Italia di UI SS e LI SA s.n.c.1 convenivano davanti al Tribunale di Milano la ICI s.r.l., lamentando che questa società aveva, senza autorizzazione, pubblicato nei suoi cataloghi di viaggi relativi agli anni 1990 e 1991 fotocolor di loro proprietà и che, come pattuito, avrebbe potuto adoperare solo per 1'anno 1989. Chiedevano pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda condannando convenuta al pagamento della somma di L. la e spese di 17.000.000 oltre interessi legali giudizio. La Corte di appello di Milano adita dalla convenuta respingeva l'impugnazione. quanto rileva in questa sede il secondo Per confermava che tra le parti era stato giudice concluso un contratto che autorizzava l'Ici a riprodurre il fotocolor in questione per il solo anno 1989. Perveniva a tale conclusione, tra l'altro, esaminando una lettera inviata dalla convenuta alle attrici nel 1989 contestualmente alla restituzione del fotocolor, e deducendo 3 altresì la certezz a dell'avvenuta illecita riproduzione del medesimo da parte di ICI, ad onta della restituzione dell'originale. Contro questa sentenza ricorre per cassazione con due motivi la ICI Rateo Viaggi s.r.l. Resistono le società attrici con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1341 e 2697 c.c. e 110 e 90 1. n. 633 del 1941. Sostiene che il contratto era stato stipulato verbalmente e che la corte ha arbitrariamente considerato la lettera innanzi citata alla stregua di un testo contrattuale. La sentenza impugnata, peraltro, avrebbe altrettanto arbitrariamente ritenuto approvate le condizioni generali di tale inesistente contratto scritto, perché esse erano riportate nella bolla di consegna del fotocolor: bolla che non si è appurato a chi sia stata consegnata, con la conseguenza dell'impossibilità di attribuire ad essa ricorrente di avere conosciuto quelle pretese condizioni generali. Con il secondo connesSO motivo che va -esaminato insieme al primo la ricorrente lamenta 4 e contraddittoria sul la motivazione inadeguata del preteso limite alla punto decisivo pubblicazione del fotocolor da parte di Ici al solo anno 1989. 2) Osserva la Corte che la sentenza di merito, muovendo dall'esatta premessa giuridica per la quale il diritto di riprodurre e di sfruttare la appartiene al fotografo ovvero al fotografia dell'opera fotografica, ha accertato committente che il fotocolor in questione venne consegnato dalle attrici alla convenuta. На accertato altresì che, dopo di avere utilizzato tale bene per dare luogo al catalogo del 1989, la ICI 10 restituì accompagnando tale restituzione con una lettera, che ha interpretato come probante, insieme al predetto comportamento concludente delle parti, l'avvenuta conclusione di un contratto che consentiva all'ICI l'utilizzazione del fotocolor in questione per il solo anno 1989. La Corte territoriale ha rilevato, quindi, a completamento di un quadro ricostruttivo già sufficiente, che la bolla di consegna del fotocolor riportava il divieto di riproduzione del medesimo: riproduzione che, invece, certamente avvenuta, dal momento che, dopo la consegna degli originali 5 (che, secondo la sentenza, non avrebbe senso se non in ottemperanza al predetto accordo), per due anni di seguito le stesse immagini comparvero sui cataloghi della ICI. La motivazione della Corte milanese, dunque, è perfettamente adeguata a sorreggere l'accertamento di fatto della titolarità, da parte delle sole attrici, del diritto di riprodurre il fotocolor, dell'accorso con la ICI limitato al solo 1989 e accordo da parte della della violazione di tale medesima;
accertamento di fatto contro il quale sono destinate ad infrangersi le censure formulate dalla ricorrente, la quale, sotto l'apparente denuncia di inesistenti violazioni di legge, tende, in realtà ad ottenere dalla Corte di legittimità un riesame delle risultanze probatorie che esula dai suoi compiti istituzionali. 3) Il ricorso, pertanto, deve essere respinto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L2454004 oltre a L.
2.000.000 per onorari di avvocato. 6 In Roma il 18 ottobre 2000. Relatore CONTE SUPPEL.DIM Prima Sezine Civile Depositato in Cancelleria # 15 FEB. 2001 IL CANCELLIERE isie rom everГош LF 7 loveh lauren Il Presidente IL CANCE Luba Passingtu Aure ear hoooo 290000 UFFICIO DE MAG. 2001ELLE ENTRATE ROMA 2 4 Serie 22237 versate 5. 290.000 Registrato in data S. DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servio Ali Giudiziari (Dr. BACCHINI) 00 T