Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15260 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
1 5 260 02 NOME DEL C OL TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composte dagliaali Ill mi Sing ri Magistrati: R.G.N.11756/00 ססי Dott Vincenzo TREZZA Presidente Cron. 35529 Dott Fernando LUPI Consigliere rel Rep. Dott Attilio CELENTANO Consigliere Ud.
5.6.02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IE GI. elettivamente domiciliato in San Vendemmiano (Treviso) al viale Europa 30 presso l'avv. Francesco Paladin, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
CIANE ANAPO s.p.a in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Mercede n.52 presso l'avv. Mario Menghini, che unitamente agli avv. Antonio Passanisi e Maurizio Mazzocchi, la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile in atti;
- controricorrente -
2648 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n.64 del 28.5.1999, reg. gen. n.100 del 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Francesco Paladin e Menghini Mario;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EP Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28.5.1999 il Tribunale di Siracusa, decidendo sull'appello proposto da ER EP nei confronti della CIANE ANAPO - Compagnia di navigazione e Bunkeraggi s.p.a❤ avverso sentenza del Pretore della medesima città. rigettava l'appello confermando il rigetto della domanda di risarcimento del danno per inidoneità al lavoro, biologico e morale, conseguente ad un infortunio sul lavoro аба occorso al ER, per effetto del quale egli ha perso quasi del tutto la vista dell'occhio destro. Premetteva in motivazione che le modalità dell'infortunio accertate erano che, mentre il lavoratore batteva con un martello un tubo metallico, che si apprestava a saldare, una scheggia metallica lo aveva attinto all'occhio. L'istruttoria aveva altresì accertato che il ER aveva gli occhiali di protezione, ma non ne aveva fatto uso, lasciandoli poggiati sul pavimento. -2- Rilevava, quindi, che se non era direttamente applicabile al lavoro nautico la norma di cui all'art.4 del D.P.R. 27.4.1955, che pone l'obbligo del datore di lavoro di esigere che i lavoratori osservino le misure di sicurezza ed usino dei mezzi di protezione a loro disposizione, la medesima regola è imposta dall'art.2087 c.c.. Tuttavia nel caso in esame il lavoratore aveva preso con se gli occhiali di sicurezza per effettuare la saldatura, ma non li aveva usati e di ciò non poteva rispondere il datore di lavoro, non avendo l'obbligo di sorveglianza continua del lavoratore. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il ER;
resiste la CIANE ANAPO con controricorso, illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo,denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 4 del DPR 27.4.55 n.547 ed il vizio di motivazione (art.360, nn. 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente lamenta la interpretazione dell'art.2 del decreto, nel senso che la normativa da esso prevista non si applichi al lavoro nautico e la conseguente inapplicazione della norma di cui all'art. 4, che fissa l'obbligo per il datore di lavoro di esigere dai lavoratori l'osservanza delle norme antinfortunistiche. La censura, che ha rilievo solo formale, in quanto il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del predetto obbligo in forza dell'obbligo generale di protezione di cui all'art.2087 c.C., è fondata. L'art.2 del DPR n.547 del 1955, che detta la normativa generale in tema di infortuni sul lavoro, sotto la rubrica “attività escluse”, recita: “Le norme del presente -3- decreto non si applicano, in quanto la materia è regolata o sarà regolata da appositi provvedimenti....e) all'esercizio della navigazione marittima.” L'inciso "in quanto la materia è regolata o sarà regolata da appositi provvedimenti" va interpretato nel senso che la normativa generale non si applica quando vi è una 51 normativa speciale, o non applicherà quando sanno emanati regolamenti speciali. Ma sino a quando non sarà emanata la normativa speciale, come per il lavoro nautico, si applicano le norme generali del decreto. Non è infatti accettabile l'interpretazione della norma, seguita dal Tribunale, che il diritto alla salute, fissato tra i principi costituzionali fondamentali dall'art.32 Cost., non sia tutelato dalla normativa generale sulla prevenzione degli infortuni sino a quando non sarà emanata la normativa speciale. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto, ai fini della decisione, della diversità delle tesi difensive della convenuta in ordine alla dinamica del sinistro, violando l'art. 116 c.p.c., che impone al giudice di tener conto ai fini della decisione del comportamento delle parti. La censura è inammissibile per carenza di interesse. Rispetto alla prima tesi difensiva del datore di lavoro dell'attrezzo sfuggito di mano, fatto accidentale che non poteva comportare responsabilità per il datore di lavoro, il Tribunale ha recepito la seconda versione, più favorevole al lavoratore e da lui non contestata, del ferimento da scheggia di metallo, che può prospettare responsabilità per il mancato uso di occhiali protettivi. Va, quindi, escluso che il Tribunale abbia violato l'art. 116 c.p.c., - 4 - che peraltro indica nel comportamento delle parti un elemento dal quale il giudice può, ma non deve, desumere argomenti per il suo convincimento. Con il terzo motivo il ricorrente premette che, provato l'infortunio sul lavoro e la sua dipendenza dalla inosservanza di una norma antinfortunistica incombeva al datore art.1218 provare che l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza di lavoro ex art.1 derivava da causa a lui non imputabile. Rileva che la prova dell'adempimento dell'obbligo di fornire il mezzo di protezione era stata fornita attraverso la deposizione del teste BD, che non poteva essere ammesso perché la prova era inammissibile per la tardiva costituzione della società. Rilevava, inoltre, che il teste aveva indicato che il ER era provvisto di occhiali per saldare e non di occhiali di protezione ed infine che non era stato accertato l'adempimento dell'obbligo di esigere dai lavoratori l'osservanza delle misure di sicurezza. Le censure sono fondate per quanto di ragione. Il teste AM è stato indicato dal ricorrente, la sua deposizione era quindi ammissibile e le risultanze della prova utilizzabili. Il Tribunale ha accertato che gli occhiali erano di protezione, il ricorrente assume che essi erano, secondo il teste, da we saldatore, ma non trascrive la deposizione, sicchè è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificare la fondatezza della censura, che va ritenuta inammissibile. Fondato, invece, è il rilievo che il Tribunale non ha accertato l'adempimento dell'altro obbligo del datore di lavoro, di cui all'art.4 DPR n.546 del 1955, di esigere -5- che i lavoratori facciano uso dei mezzi di protezione forniti. Adempimento che, se non richiede la continua presenza di un preposto accanto al lavoratore, comporta, tuttavia, una continua ed assidua sorveglianza, intesa ad assicurare il normale uso dei mezzi di prevenzione, tale che il non uso dei medesimi possa essere considerato un comportamento abnorme ed imprevedibile. (cfr. Cass. n.10066 del 1994 e n.7052 del 2001). Tale vizio della motivazione incide su di un punto decisivo della controversia e ne comporta la cassazione ex art.360 n.5 c.p.c. . La causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che si designa nel dispositivo, al quale si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Messina. Così deciso in Roma il 5 giugno 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Писемью Учена Fernando Lu Vilure Bo IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 29 OTT. 2002 A CANCELLIERE M E Ромин R IL CANCELLIERE P U R ESENTE DA IMPOSTA DI BOLIO, DI O C REGISTRO, E DA OGNI SPESA TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 -6-