Sentenza 29 settembre 2000
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale, annullando la richiesta di rinvio a giudizio sull'erroneo presupposto dell'omesso interrogatorio dell'indagato - nonostante questi fosse stato avvisato dell'atto da compiere - restituisca gli atti al P.M., atteso che tale trasmissione non determina alcuna irrisolvibile stasi processuale, non impedendo al P.M. di ripercorrere l'iter processuale previsto per una nuova richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2000, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE Presidente del 29/09/2000
Dott. NICOLA COLAIANNI Consigliere SENTENZA
Dott. ALFONSO AMATO Consigliere N. 4126
Dott. MAURIZIO FUMO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO BRUNO Consigliere N. 3731/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di ST UC, nato a [...] [...] e DE RE AU, nato a [...] [...].
Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli del 21.10.1999 con la quale, previa declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, veniva ordinata la restituzione degli atti al PM, in considerazione del fatto che l'interrogatorio degli imputati, ai sensi dell'art. 416 cpp, si era svolto senza l'intervento del difensore di ufficio, il quale, benché avvisato, non era comparso;
sentita la relazione fatta dal consigliere dott. AU Fumo;
letta la requisitoria scritta del PM che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli, per l'ulteriore corso,
1) ritenuto in fatto
Il ricorrente PM deduce violazione di legge penale, sostanziale e processuale, nonché abnormità del provvedimento impugnato ed espone che l'art. 416 cpp, nella sua attuale "stesura", prevede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nel caso esso non sia stata preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375 comma 3 cpp.. Ratio della norma è, per il ricorrente, quella di evitare "imputazioni avventate", nonché quella di impedire che siano formulate richieste di rinvio a giudizio nei confronti di persona, che potrebbe dimostrare - rendendo interrogatorio o depositando memorie - la sua estraneità al fatto addebitatogli. Non è però richiesto, ne' che l'interrogatorio abbia effettivamente luogo, ne' che esso abbia validamente luogo, essendo sufficiente che all'indagato sia ritualmente notificato l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio. La mancanza, dunque dell'interrogatorio, o la eventuale nullità dello stesso, sono circostanze che non incidono sulla validità ed efficacia della richiesta di rinvio a giudizio. Diversamente argomentando, l'esercizio della azione penale sarebbe condizionato da una discrezionale scelta difensiva, in quanto sarebbe in potere dell'indagato paralizzare il procedimento (anche in considerazione del fatto che, negli interrogatori "delegati", è sempre necessario l'intervento del difensore). A tanto consegue che, certamente, nella ipotesi prevista dall'art. 416 cpp, la nullità dell'interrogatorio "non si riverbera automaticamente sulla validità della richiesta di rinvio a giudizio". In tal senso per altro, ricorda il ricorrente, si è anche espresso la giurisprudenza di legittimità, quando ha riconosciuto validità alla richiesta di rinvio a giudizio, anche senza l'effettivo espletamento dell'interrogatorio, in conseguenza della assenza del difensore di ufficio (Cass. sez. III, n. 2051, PM/Confessore, in data 1.6.99).
Il PM ricorrente chiede l'annullamento della ordinanza. 2) considerato in diritto
La Corte osserva:
a) il Tribunale di Napoli ha ritenuto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio del Pastore e del bel PR (e della attività conseguente) per il fatto che costoro, pur avendo validamente ricevuto invito a comparire ai sensi del comma 1 dell'art. 416 cpp, e pur avendo reso, di fatto, l'interrogatorio ad ufficiale di PG delegato dal PM, non sono stati assistiti, nel corso di tale interrogatorio, dai rispettivi difensori, i quali non sono comparsi, anche se ritualmente avvisati. Opina il Tribunale che, al proposito, occorra distinguere la ipotesi in cui l'indagato, pur avendo ricevuto l'invito a comparire, non si presenti a rendere interrogatorio, da quella in cui egli, avendo ricevuto tale invito ed essendosi presentato, abbia "irregolarmente" reso l'interrogatorio. Nella prima ipotesi, il PM potrebbe avanzare richiesta di rinvio a giudizio, nella seconda, ciò gli sarebbe inibito in quanto "il semplice ricevimento dell'invito" non potrebbe "sanare anche un interrogatorio nullo... perché l'invito tende evidentemente al compimento di un atto valido".
b) le sopra riportate argomentazioni - per le ragioni che di seguito si esporranno - sono erronee e, tuttavia, l'ordinanza in esame non è assoggettabile a gravame. Invero, come è noto, ai sensi dell'art.586 cpp, le ordinanze emesse nel corso del dibattimento, sempre che non attengano alla libertà personale, sono impugnabili solo unitamente alla sentenza che "chiude" la fase processuale, nel corso della quale, esse sono state rese. Nel caso di specie, non è certamente dubbio che il provvedimento de quo sia qualificabile come ordinanza dibattimentale. Non esiste tuttavia la "relativa", sentenza, proprio in conseguenza del contenuto della predetta ordinanza, che - sia pure infondatamente - ha provocato la regressione del procedimento ad una fase pre-dibattimentale. c) l'ordinanza del Tribunale di Napoli non può poi essere ritenuta atto abnorme.
Infatti, è certamente vero, come sostiene il ricorrente PM, che il comma 1 del "nuovo" art. 416 cpp - modificato, come è noto, dalla legge 234/97 - prevede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio solo nel caso in cui essa non sia stata preceduta dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio (e non anche nel caso in cui, essendo validamente intervenuto tale invito, l'interrogatorio non abbia poi avuto luogo, ovvero si sia svolto con modalità che ne abbiano comportato nullità). È del tutto evidente infatti che la novella del '97 intende garantire all'indagato (con l'introduzione dell'art. 415 bis e con la "riscrittura" del 416) null'altro che la possibilita' di essere informato in ordine alle imputazioni formulate nei suoi confronti, offrendogli l'opportunità di una anticipazione della discovery. L'indagato può, dunque, non solo venire a conoscenza, nel dettaglio, del contenuto della ipotesi di accusa, ma può anche, se lo ritiene, difendersi, nel merito, articolando, eventualmente, le più disparate tattiche difensive, certamente, però, non gli è consentito (ed in questo ha ancora una volta ragione il ricorrente) paralizzare - volontariamente o meno - l'attività del PM e l'esercizio dell'azione penale, ad esempio, rendendo impossibile o invalido l'interrogatorio. E tuttavia la sostanziale erroneità della ordinanza del Tribunale di Napoli - nella parte motiva e, conseguentemente, in quella dispositiva - non basta a farla individuare come atto abnorme, posto che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (SU 0000026 - RV 215094, SU 9800017 - RV 209603), è affetto da abnormità, tanto il provvedimento che risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (e non è certo questo il caso di specie, dal momento che l'ordinanza de qua è stata emessa ai sensi dell'art. 586 cpp), quanto quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In tal caso, l'abnormità assume caratteristica funzionale e determina la stasi del procedimento e la impossibilità di proseguirlo. Ma, è ovvio, deve trattarsi di una stasi effettiva e non meramente potenziale, vale a dire che non è sufficiente si verifichi la semplice probabilità di una paralisi del procedimento;
occorre viceversa la certezza che tale impasse avrà luogo.
Così è stato ritenuto (cfr. asn. 000757 - RV 207297) abnorme il provvedimento del giudice che ha dichiarato la nullità del decreto di citazione ed ha disposto la restituzione degli atti al PM "per una migliore identificazione del fatto reato". In tal caso, evidentemente, la stasi è effettiva e permanente, dal momento che, oltretutto, si richiede al PM una attività non normativamente individuabile ed involgente, per altro, opzioni di strategia investigativa, opzioni che competono solo all'Organo dell'accusa. Nel caso di specie, viceversa, il PM è chiamato a ripercorrere un iter precisamente scandito da passaggi procedimentali previsti dal codice di rito ed (implicitamente) indicati dall'ordinanza del Tribunale. In altre parole, la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio (nonché della udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio) e la trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica non impediscono certamente al PM di svolgere le ordinarie attività prodromiche ad una nuova richiesta di rinvio a giudizio, essendo del tutto potenziale - e non effettivo - il "rischio" che, ancora una volta, per le medesime ragioni erroneamente poste a sostegno della gravata ordinanza, la richiesta di rinvio a giudizio e gli atti conseguenti vengano infondatamente dichiarati nulli.
Il ricorso dunque è inammissibile in quanto, da un lato, tende, come premesso, ad aggredire un provvedimento non impugnabile, dall'altro, attribuisce il carattere della abnormità ad un provvedimento che tale carattere non presenta.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 29 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2000